LA CONFERENZA PERMANENTE
                    PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visti  l'art. 4, comma 1, n. 6, l'art. 6, primo comma, lettera c) e
l'art.  45  della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
  Visti  la  legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente «Disciplina per
le  attivita'  trasfusionali  relative  al  sangue  umano  ed ai suoi
componenti  per la produzione di plasmaderivati» e i relativi decreti
attuativi;
  Visto in particolare l'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 107
del 1990;
  Visto  il  decreto ministeriale 18 settembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 232 del 3 ottobre 1991, con il quale e' stato
determinato  «il  prezzo  unitario di cessione delle unita' di sangue
tra servizi sanitari, uniforme su tutto il territorio nazionale»;
  Visti   i   successivi  decreti  ministeriali  rispettivamente  del
22 novembre  1993,  e  del 5 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, con i quali il prezzo unitario
di cessione e' stato aggiornato;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
  Visto  il decreto ministeriale 1° marzo 2000, recante «Adozione del
progetto  relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio
1999-2001»,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000;
  Visto    il   decreto   ministeriale   25 gennaio   2001,   recante
«Caratteristiche  e  modalita'  per  la  donazione  di  sangue  e  di
emocomponenti»,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del
3 aprile 2001;
  Visto  il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli
per  l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue e di
emocomponenti»,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del
3 aprile 2001;
  Vista  la  circolare  30 ottobre  2000,  n.  17,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale del 4 novembre 2000, n. 258, recante «Adeguamento
dei  livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte
alle indagini sui costituenti virali per HCV»;
  Vista  la  circolare  19 dicembre  2001,  n.  14,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2001, n. 300, recante «Indicazioni
integrative alla circolare 30 ottobre 2000, n. 17»;
  Visti  gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
  Visto  lo  schema  di  decreto  recante:  «Aggiornamento del prezzo
unitario  di  cessione  del  sangue e degli emocomponenti tra servizi
sanitari  pubblici, trasmesso dal Ministero della salute con nota del
29 marzo  2002,  esaminato in sede tecnica il 15 aprile e l'8 ottobre
2002, e rinviato per approfondimenti;
  Vista  la  proposta  di  accordo in oggetto, trasmessa con nota del
3 luglio  2003  dal  Ministero  della  salute,  in  sostituzione  del
suddetto  schema di decreto, da effettuarsi con le modalita' in esame
a  seguito motivata dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V
della Costituzione;
  Considerato  che  la  proposta  nasce dalla necessita', ai fini del
raggiungimento  dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma,
di   provvedere  a  sostenere  le  iniziative  delle  associazioni  e
federazioni  di  volontariato del sangue volte ad aumentare il numero
dei   donatori  e  delle  donazioni,  per  raggiungere  la  quale  e'
necessario  l'impegno  a  che tutte le possibili donazioni siano rese
usufruibili  a  livello  territoriale e per quanto attiene gli scambi
intraregionali   il  prezzo  e'  fissato  da  appositi  provvedimenti
regionali,  tenuto conto dei contenuti del piano sangue delle singole
regioni;
  Vista  la  nota  del  17 luglio  2003,  con  la  quale il Ministero
dell'economia  e delle finanze, comunicava il parere favorevole sulla
proposta  di  accordo  in  oggetto,  subordinato  all'inserimento del
seguente  comma: «all'attuazione del presente accordo si provvede nei
limiti  delle  risorse previste dall'accordo dell'8 agosto 2001, come
integrato  dalle  leggi  finanziarie  per  gli anni 2002 e 2003 e nei
limiti e in coerenza dei programmati livelli essenziali di assistenza
di   cui  al  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre 2001 e successive integrazioni»;
  Considerato che, in sede tecnica il 17 luglio 2003, si e' convenuto
sulla  proposta  del  Ministero dell'economia e sono state concordate
alcune modifiche al testo dello schema di accordo in oggetto, che con
nota  del 18 luglio 2003 e' stata trasmessa, nella stesura definitiva
ai  presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome  e  alle
amministrazioni interessate;
  Considerato   che,   nel   corso   dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,   i   presidenti  delle  regioni  hanno  espresso  avviso
favorevole all'accordo;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle Regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Sancisce
tra  il  Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:
  Considerato l'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo
per  l'intera  collettivita'  nazionale  calcolato dall'ISTAT per gli
anni 1996-2001, stimato al 15%;
  Considerato  l'aumento  del  costo del lavoro del settore sanitario
negli anni 1996-2002;
  Considerata    la    necessita',   ai   fini   del   raggiungimento
dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma, di provvedere a
sostenere   le   iniziative   delle  associazioni  e  federazioni  di
volontariato  del  sangue volte ad aumentare il numero dei donatori e
delle donazioni;
  Ritenuto importante il ruolo delle associazioni e delle federazioni
di  volontariato al fine di garantire l'autosufficienza nazionale per
raggiungere la quale e' necessario l'impegno a che tutte le possibili
donazioni siano rese usufruibili a livello territoriale;
  Tenuto conto che il prezzo unitario di cessione del sangue e' stato
rivisto  da  ultimo  con il precitato decreto ministeriale 5 novembre
1996  e  che  si  ritiene  necessario  aggiornare tale prezzo, che le
Regioni  si  impegnano, per gli scambi interregionali, a recepire con
propri provvedimenti;
              tra il Ministro della salute, le regioni
             e le province autonome di Trento e Bolzano
                      si conviene quanto segue:
                               Art. 1.
  1. Il prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a
livello  nazionale per gli scambi interregionali tra servizi sanitari
pubblici  viene,  in  via  transitoria,  adeguato  sulla  base di una
rivalutazione   dei   costi,   in  precedenza  definiti  dal  decreto
ministeriale   5 novembre   1996.   Per  quanto  attiene  gli  scambi
intraregionali   il  prezzo  e'  fissato  da  appositi  provvedimenti
regionali,  tenuto conto dei contenuti del piano sangue delle singole
regioni.
  2.   Considerata   la   necessita'   di   sostenere,  ai  fini  del
raggiungimento   dell'autosufficienza  nazionale  del  sangue  e  del
plasma,  le  iniziative delle associazioni e federazioni dei donatori
di  sangue, la rivalutazione opera sulla voce «costi per le attivita'
associative».  Tale rivalutazione prevede un limite di riconoscimento
sul  valore  tariffario  del  citato  decreto ministeriale 5 novembre
1996,  cosi'  articolato:  non  inferiore al 17% nel 2003, al 20% per
l'anno  2004 e al 25% per l'anno 2005; essa e' determinata sulla base
dell'aumento   dell'indice   dei   prezzi  al  consumo  per  l'intera
collettivita',  calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002. Inoltre,
all'interno  della voce «Costi per l'attivita' di raccolta», definito
nell'allegato   B  del  decreto  ministeriale  22 novembre  1993,  il
presente  accordo  provvede  anche all'aggiornamento dei costi per il
personale  e  l'assicurazione  di  responsabilita' civile, sulla base
dell'aumento   dell'indice   dei   prezzi  al  consumo  per  l'intera
collettivita' calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002.
  3.  Fermo  restando  l'aggiornamento  delle  quote di rimborso alle
associazioni  in  misura non inferiore a quanto stabilito al comma 2,
in  sede  regionale  possono  essere  stipulati accordi che prevedono
ulteriori   specifici   incrementi  per  le  attivita'  miranti  alla
sensibilizzazione  alla  donazione  e  alla  promozione  del dono del
sangue.