LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visti l'art. 4, comma 1, n. 6, l'art. 6, primo comma, lettera c) e l'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visti la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente «Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti per la produzione di plasmaderivati» e i relativi decreti attuativi; Visto in particolare l'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 107 del 1990; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1991, con il quale e' stato determinato «il prezzo unitario di cessione delle unita' di sangue tra servizi sanitari, uniforme su tutto il territorio nazionale»; Visti i successivi decreti ministeriali rispettivamente del 22 novembre 1993, e del 5 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, con i quali il prezzo unitario di cessione e' stato aggiornato; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2000, recante «Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, recante «Caratteristiche e modalita' per la donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001; Vista la circolare 30 ottobre 2000, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2000, n. 258, recante «Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV»; Vista la circolare 19 dicembre 2001, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2001, n. 300, recante «Indicazioni integrative alla circolare 30 ottobre 2000, n. 17»; Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto lo schema di decreto recante: «Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici, trasmesso dal Ministero della salute con nota del 29 marzo 2002, esaminato in sede tecnica il 15 aprile e l'8 ottobre 2002, e rinviato per approfondimenti; Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa con nota del 3 luglio 2003 dal Ministero della salute, in sostituzione del suddetto schema di decreto, da effettuarsi con le modalita' in esame a seguito motivata dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione; Considerato che la proposta nasce dalla necessita', ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma, di provvedere a sostenere le iniziative delle associazioni e federazioni di volontariato del sangue volte ad aumentare il numero dei donatori e delle donazioni, per raggiungere la quale e' necessario l'impegno a che tutte le possibili donazioni siano rese usufruibili a livello territoriale e per quanto attiene gli scambi intraregionali il prezzo e' fissato da appositi provvedimenti regionali, tenuto conto dei contenuti del piano sangue delle singole regioni; Vista la nota del 17 luglio 2003, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicava il parere favorevole sulla proposta di accordo in oggetto, subordinato all'inserimento del seguente comma: «all'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni»; Considerato che, in sede tecnica il 17 luglio 2003, si e' convenuto sulla proposta del Ministero dell'economia e sono state concordate alcune modifiche al testo dello schema di accordo in oggetto, che con nota del 18 luglio 2003 e' stata trasmessa, nella stesura definitiva ai presidenti delle regioni e delle province autonome e alle amministrazioni interessate; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati: Considerato l'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2001, stimato al 15%; Considerato l'aumento del costo del lavoro del settore sanitario negli anni 1996-2002; Considerata la necessita', ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma, di provvedere a sostenere le iniziative delle associazioni e federazioni di volontariato del sangue volte ad aumentare il numero dei donatori e delle donazioni; Ritenuto importante il ruolo delle associazioni e delle federazioni di volontariato al fine di garantire l'autosufficienza nazionale per raggiungere la quale e' necessario l'impegno a che tutte le possibili donazioni siano rese usufruibili a livello territoriale; Tenuto conto che il prezzo unitario di cessione del sangue e' stato rivisto da ultimo con il precitato decreto ministeriale 5 novembre 1996 e che si ritiene necessario aggiornare tale prezzo, che le Regioni si impegnano, per gli scambi interregionali, a recepire con propri provvedimenti; tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si conviene quanto segue: Art. 1. 1. Il prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a livello nazionale per gli scambi interregionali tra servizi sanitari pubblici viene, in via transitoria, adeguato sulla base di una rivalutazione dei costi, in precedenza definiti dal decreto ministeriale 5 novembre 1996. Per quanto attiene gli scambi intraregionali il prezzo e' fissato da appositi provvedimenti regionali, tenuto conto dei contenuti del piano sangue delle singole regioni. 2. Considerata la necessita' di sostenere, ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza nazionale del sangue e del plasma, le iniziative delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue, la rivalutazione opera sulla voce «costi per le attivita' associative». Tale rivalutazione prevede un limite di riconoscimento sul valore tariffario del citato decreto ministeriale 5 novembre 1996, cosi' articolato: non inferiore al 17% nel 2003, al 20% per l'anno 2004 e al 25% per l'anno 2005; essa e' determinata sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002. Inoltre, all'interno della voce «Costi per l'attivita' di raccolta», definito nell'allegato B del decreto ministeriale 22 novembre 1993, il presente accordo provvede anche all'aggiornamento dei costi per il personale e l'assicurazione di responsabilita' civile, sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002. 3. Fermo restando l'aggiornamento delle quote di rimborso alle associazioni in misura non inferiore a quanto stabilito al comma 2, in sede regionale possono essere stipulati accordi che prevedono ulteriori specifici incrementi per le attivita' miranti alla sensibilizzazione alla donazione e alla promozione del dono del sangue.