IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Campobasso
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo   1996,  con  il  quale  e'  stata  decentrata  alle  direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
delle societa' cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  ordinaria eseguita nei confronti
della  societa'  cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la
medesima  trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del
codice civile;
  Vista  la  conforme  proposta  formulata  nel contesto del giudizio
conclusivo dell'ispettore incaricato;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30  novembre 2001, tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  delle  cooperative,  svolte  per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Espletata  la  procedura  di  cui agli articoli 7 e 8 della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  mediante comunicazioni del 25 agosto 2003 al
presidente  del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Hale -
Bopp  Service  a r.l.» ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.   206   del   5 settembre  2003,  di  avvio  del  procedimento  di
scioglimento  d'ufficio,  senza  nomina  del  liquidatore,  ai  sensi
dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;
  Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase
liquidatoria;
  Considerato  che nell'adozione del provvedimento di scioglimento di
societa'  cooperative  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non
e'  piu'  necessario  acquisire  di  volta  in  volta il parere della
Commissione  centrale  per  le  cooperative,  ex  art. 18 della legge
17 febbraio  1971,  n.  127, cosi' come sancito nel parere di massima
espresso  dalla  suindicata  Commissione  nella  seduta del 15 maggio
2003, ricorrendo la fattispecie prevista nel citato parere;
  Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da
terzi,  all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne'
domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art.
2544  del  codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
    societa' cooperativa «Hale - Bopp Service Soc. Coop. a r.l.», con
sede  in Vinchiaturo (Campobasso), costituita per rogito notaio dott.
Ricciardi  Riccardo,  in  data  6 giugno  1993,  repertorio n. 82663,
 registro societa' n. 137720, tribunale di Campobasso, codice fiscale
e partita IVA n. 00940700701, posizione B.U.S.C. n. 1289/280534.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazione   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Campobasso, 11 settembre 2003
                          Il direttore provinciale reggente: Brunetti