IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione del Governo e in particolare gli articoli 33 e 34
che  stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2000, n.
450,  relativo  al  regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   3 agosto   2001,   n.  317,  recante
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003),
in  particolare gli articoli 60, 61 e 66, relativi rispettivamente al
«Finanziamento  degli  investimenti per lo sviluppo», al «Fondo delle
aree   sottoutilizzate  ed  interventi  nelle  medesime  aree»  e  al
«Sostegno alla filiera agroalimentare»;
  Vista  la  delibera  CIPE  del  9 maggio  2003 di allocazione delle
risorse  per  interventi  nelle  aree sottoutilizzate per il triennio
2003-2005;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999  sul  sostegno  allo  sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo  di  orientamento  e  di  garanzia (FEAOG) e che modifica ed
abroga  taluni regolamenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee L160 del 26 giugno 1999;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore  agricolo  2000/C  28/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunita'  europee  C28  del  1° febbraio  2000 e la rettifica
2000/C  232/10,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee C232 del 12 agosto 2000;
  Visti  gli  orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore
della  pubblicita'  dei  prodotti  di cui all'allegato I del trattato
nonche'  di  determinati  prodotti  non  compresi  in detto allegato,
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C252 del
12 settembre 2001;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  70/2001  della  Commissione  del
12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie
imprese,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
L 13 del 13 gennaio 2001;
  Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e  sviluppo,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
europee  C45  del  17 febbraio  1996,  cosi'  come  modificata  dalla
comunicazione  della  Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C48 del 13 febbraio 1998;
  Considerato che l'art. 66, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  stabilisce  che  i  criteri,  le  modalita'  e le procedure per
l'attuazione  dei contratti di filiera siano definiti con decreto del
Ministro  delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  definisce  i  criteri, le modalita' e le
procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in base a quanto
disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  2.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente decreto si applicano ai
territori  coincidenti con le aree sottoutilizzate (aree obiettivo 1,
obiettivo  2  e aree in deroga 87.3.c) di cui all'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.