LA GIUNTA REGIONALE
  Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II,
sulla  protezione  delle  bellezze  naturali,  e  in  particolare gli
articoli 139, 140, 141;
  Visto  il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.
1357,  per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompresa nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II;
  Vista  la  legge  regionale  27 maggio  1985,  n.  57  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Preso  atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la
commissione  provinciale  di  Milano  per  la  tutela  delle bellezze
naturali,  con  verbale  n.  1  del  27 marzo  2002, ha deliberato di
proporre  per  l'inserimento  nell'elenco  relativo alla provincia di
Milano,  di  cui  alle  lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 139 del
decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II capo I, e per
il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze
naturali  l'area  ubicata nel comune di San Donato Milanese ricadente
nell'ambito territoriale perimetrato come segue:
    partendo  dall'incrocio fra la via Triulziana e la via Marignano,
in  localita'  Cascina  Triulzio, e procedendo in senso antiorario si
segue la via Marignano fino all'incrocio con la s.s. n. 9 via Emilia,
si  percorre  quest'ultima  in direzione sud fino all'incrocio con la
via Correggio, per seguire quindi questa fino all'incrocio con la via
Carlo  Jannozzi  e  proseguire lungo di essa fino all'incrocio con la
via  Sergnano,  arrivati  all'incrocio con la via Sanguinetti seguire
quest'ultima  fino all'incrocio con via Agadir e proseguire poi lungo
quest'ultima  fino all'incrocio con la via Alcide De Gasperi si segue
quindi   questo   tracciato   stradale   in  direzione  sud-est  fino
all'incrocio   con   la  via  Maritano,  da  qui  si  prosegue  lungo
quest'ultima fino all'incrocio con la via Gela, imboccata questa via,
seguirla  fino  all'incrocio  con  la  s.s.  n.  415 Paullese, quindi
seguire  questa  in  direzione Milano e arrivati al punto in cui essa
incontra  la prosecuzione ideale di via Spilamberto proseguire ancora
per  60 metri per piegare poi verso la via Alcide De Gasperi seguendo
da  qui  la parallela ideale alla via Spilamberto, ricongiuntisi alla
via  Alcide  De  Gasperi  proseguire  lungo quest'ultima in direzione
nord-est  fino  all'incrocio  con  la via dei Tigli, quindi a seguire
lungo  questa fino all'incrocio con la via Triulziana per seguirla in
direzione  nord  fino a ricongiungersi al punto di partenza. I sedimi
di tutte le strade citate sono compresi con le relative banchine, per
i  tratti  esplicitamente  indicati,  nel  perimetro  del  vincolo ad
eccezione di quanto riguarda la s.s. n. 9 via Emilia e la s.s. n. 415
Paullese;
  Riconosciuto  che  la  zona  in  questione  ha  notevole  interesse
pubblico  perche'  si tratta di un importante brano di citta' moderna
che   ancora   oggi   costituisce  uno  degli  esempi  italiani  piu'
significativi di periferia urbana del dopoguerra in cui architetttira
e natura, con pari dignita', concorrono alla definizione dello spazio
abitato.  Rappresenta in tal senso un riferimento storico e culturale
assolutamente   esemplare  di  progettazione  organica  di  un  nuovo
insediamento  con  le sue diverse funzioni - l'abitare, il lavorare e
il  «loisir»  -  pensato  in moderni termini di landscape design, nel
quale spiccano i noti edifici del Primo e del Secondo Palazzo Uffici,
affiancati,  al  di  la'  della  via  Emilia, dal piu' recente Quinto
Palazzo  Uffici.  Nell'impianto  urbano l'attenzione rivolta al verde
supera  una  visione puramente funzionalista per divenire progetto di
connettivo ambientale, scenario fondamentale e continuo degli edifici
e  dei  luoghi  urbani.  Questo  carattere  esemplare  si concretizza
nell'assenza  di  recinzioni  e  volumi accessori che interrompano la
permeabilita'  degli  spazi  aperti,  in uno scenario progettuale che
tende   ad  allargare  in  modo  illuminato  il  concetto  di  spazio
collettivo  urbano  pur  differenziandone  con  maestria il carattere
delle  diverse  parti.  E'  infatti attraverso l'attenta collocazione
degli  edifici,  il  disegno  dei  percorsi  e  il sapiente uso degli
elementi verdi che risultano assegnati maggiore visibilita' ed enfasi
alle  aree  affacciate  su  percorsi, ingressi e spazi pubblici e per
contro  un  carattere  piu'  protetto  alle  aree di pertinenza delle
residenze.  A Metanopoli va riconosciuta in tal senso una qualita' di
paesaggio   urbano   difficilmente   riscontrabile   in   altre  aree
periferiche   moderne,   attribuibile  principalmente  al  felice  ed
armonioso   rapporto,  costruito  e  conservato  fino  ad  oggi,  tra
architettura ed ambiente;
  Preso  atto che nella medesima seduta la commissione provinciale di
Milano  per  la  tutela  delle  bellezze  naturali  ha  deliberato di
approvare,  in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge
27 maggio  1985,  n. 57, i seguenti indirizzi e criteri per le future
trasformazioni  al  fine  di  tutelare le caratteristiche paesistiche
peculiari dell'area:
    su tutta l'area, trattandosi di insieme unitario urbanisticamente
concluso,  soprattutto  in  riferimento  all'equilibrato rapporto tra
costruito  e  spazi  verdi,  sono da considerarsi ammissibili solo le
categorie di intervento di cui all'art. 31 della legge n. 457/1978 ad
esclusione  della  lettera e) (ristrutturazione urbanistica); inoltre
ogni  intervento  su  impianti  arborei  di  alto fusto dovra' essere
subordinato a preventiva autorizzazione forestale;
    nell'area di primo insediamento - cosiddetto villaggio ENI - come
individuata  in  planimetria,  ogni  trasformazione  dello  stato dei
luoghi  deve  garantire  il  rispetto della continuita' ed integrita'
degli  spazi  aperti  con  la  loro caratterizzazione a verde ponendo
particolare  attenzione  alla  loro  percepibilita'  dalla viabilita'
pubblica;   eventuali  interventi  di  realizzazione  di  recinzioni,
tettoie,  volumi  accessori  ed  autorimesse  sono  ammessi  solo  se
previsti  in  progetti  o  programmi  organici  per  comparti unitari
definiti  nel  rispetto  delle  indicazioni  di  cui  sopra.  Sono da
escludere   progetti  di  trasformazione  degli  spazi  aperti  o  di
realizzazione  di  manufatti  accessori  relativi  a  singole  unita'
edilizie;
  Preso  atto  dell'avvenuta pubblicazione in data 28 giugno 2002 del
suddetto verbale n. 1 del 27 marzo 2002 all'albo pretorio, a cura del
comune di San Donato Milanese;
  Considerato  che  a  seguito  di  detta  pubblicazione  sono  state
presentate alla regione le sotto elencate osservazioni e precisamente
da parte di:
    cooperativa  edilizia  a  r.l.  «Nuovi  Orizzonti» (prot. reg. n.
Z1.2002.0042674 del 23 settembre 2002);
    Asio  S.r.l.  (prot.  reg.le  n. Z1.2002.0042317 del 25 settembre
2002);
    comune  di  San  Donato Milanese, lettera del sindaco prot. 27833
del   26 settembre   2002   (prot.   reg.le  n.  Z1.2002.0042795  del
27 settembre 2002);
    comune  di  San  Donato  Milanese, osservazione integrativa prot.
Z1.2003.0021877 del 19 maggio 2003;
  Rilevato  che  l'osservazione  della  cooperativa  edilizia  a r.l.
«Nuovi  Orizzonti»,  chiede  di  rivedere  il  perimetro  del vincolo
proposto  al  fine  di  stralciare  dallo  stesso  le aree denominate
«Comparto   SD  17  Dossetti-Bolgiano,  cooperative  via  Spilamberto
SD-12»,  in  quanto  le  stesse  non  presentano  le  caratteristiche
morfologiche  e  tipologiche  proprie  del  complesso  di Metanopoli,
essendo  state  espropriate all'ENI ed edificate negli anni '90 sulla
base di piani attuativi di inziativa pubblica ai sensi della legge n.
167/1962.  I  richiedenti  segnalano  che l'inclusione di tali aree e
l'esclusione  di  altre  aree  adiacenti  al  perimetro  del  vincolo
proposto,   con  le  medesime  caratteristiche,  crei  di  fatto  una
disparita'  di  regime  edilizio/urbanistico  su  tipologie abitative
analoghe;
  Rilevato  che  l'osservazione della Asio S.r.l., chiede di rivedere
il  perimetro del vincolo proposto al fine di stralciare dallo stesso
le  aree denominate «De Gasperi ovest» e «De Gasperi 2», in quanto si
tratta  di  due comparti estranei alle caratteristiche morfologiche e
paesaggistiche  del  complesso  Metanopoli  che  versano  in stato di
abbandono  e  degrado  e per i i quali il vigente P.R.G del comune di
San  Donato Milanese, approvato con d.g.r.l. n. 22986 del 20 dicembre
1996,  prevede interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla
lettera  e)  della  legge  n. 457/1978 e, in subordine, di rivedere i
criteri  che sostengono il vincolo ammettendo anche gli interventi di
ristrutturazione  urbanistica  di  cui alla lettera e) della legge n.
457/1978  al  fine di non precludere l'effettivo recupero urbanistico
della zona;
  Rilevato  che  l'osservazione  del  comune  di  San Donato Milanese
chiede  di  rivedere  il  perimetro  del  vincolo proposto al fine di
stralciare  dallo  stesso  le  aree  destinate  dal  P.R.G  vigente a
«residenziale  di  trasformazione»  e «terziarie di trasformazione» e
l'area  denominata «Parco tubi» sede dell'ex deposito tubi della SNAM
che   non  si  ritiene  riconducibile  all'identita'  originaria  del
complesso  di  Metanopoli  o, in subordine, di rivedere i criteri che
sostengono  il  vincolo  in  quanto la proposta di non consentire gli
interventi  di  ristrutturazione  urbanistica, di cui alla lettera e)
della  legge  n.  457/1978, non renderebbe possibile l'attuazione del
P.R.G.  e  degli interventi di riordino viabilistico e il recupero di
complessi  immobiliari  a  forte  rischio  di degrado, in particolare
nelle  zone destinate a «residenziale di trasformazione» e «terziarie
di trasformazione».
  Il  comune  chiede inoltre che vengano modificati i criteri laddove
prevedono  che  «ogni  intervento  su  impianti arborei di alto fusto
dovra'  essere  subordinato  a  preventiva  autorizzazione forestale»
chiedendo  di  demandare  al  proprio  Sportello Verde, appositamente
istituito,  le  autorizzazioni  relative  agli interventi su impianti
arborei di alto e piccolo fusto;
  Rilevato che con l'osservazione integrativa il comune di San Donato
Milanese  chiede  inoltre  di  sottoporre  a  tutela paesistica anche
l'immobile  denominato  V  Palazzo  Uffici  -  ENI  in relazione alla
peculiarita'   del   progetto  architettonico  (nuove  concezioni  di
vivibilita'  e  rapporto  con  l'ambiente), alla sua riconoscibilita'
(aspetti  simbolici)  e  alla  stretta  relazione dello stesso con il
complesso di Metanopoli;
  Considerato  che  si  e'  inteso sottoporre a tutela un ambito piu'
ampio  all'intorno  del  primo  insediamento Villaggio ENI, al fme di
tutelare  la  percepibilita'  dello  stesso  dalla viabilita' e dagli
spazi pubblici;
  Considerato  che  non  e'  in  ogni  caso intendimento della giunta
regionale  ostacolare  il  recupero  di  eventuali  ambiti  degradati
ricompresi  nell'ambito  assoggettato  a  tutela  e le trasformazioni
volte all'effettivo recupero urbanistico del contesto;
  Considerato che a seguito dell'esame delle osservazioni suddette si
ritiene di addivenire alle seguenti determinazioni:
    per  quanto  concerne  la  richiesta presentata dalla cooperativa
edilizia  a  r.l. «Nuovi Orizzonti», pur riconoscendo che il compatto
edilizio  non  fa  parte dell'area di primo insediamento - cosiddetto
villaggio  ENI  - e non ha caratteristiche morfologiche e tipologiche
analoghe all'ambito che si e' inteso vincolare, si ritiene che l'area
compresa fra la s.s. Paullese e la via A. De Gasperi, con particolare
riferimento  alle  aree  verdi,  contribuisca a definire e completare
l'ambito  nella  sua  unitarieta',  in  particolar modo rispetto alla
percepibilita'  dagli  spazi  pubblici e dalla viabilita' principale.
Gli   edifici  oggetto  dell'osservazione  infatti  sono  in  stretto
rapporto  sia  con  gli  edifici  del  villaggio ENI, affaccio su via
Spilamberto,   che   con  la  viaAlcide  De  Gasperi  che  e'  l'asse
viabilistico portante dell'insediamento che si e' inteso tutelare.
  In  considerazione  di  quanto  sopra  si  respinge la richiesta di
stralcio   ma   si   consentono   per   i  due  insediamenti  oggetto
dell'osservazione,  gia'  esistenti  alla  data  di  apposizione  del
vincolo,  denominati  «Comparto  SD-17 Dossetti-Bolgiano, cooperative
via   Spilamberto  SD-12»,  prospettanti  rispettivamente  sulla  via
Spilamberto  (civici  pari)  angolo  viale  De  Gasperi  e  sulla via
Dossetti,  anche  eventuali interventi ai sensi dell'art. 31, lettera
e), della legge n. 457/1978;
    per  quanto concerne la richiesta presentata dalla Asio S.r.l, le
aree  di  cui  viene  richiesto  lo stralcio sono molto ampie e fanno
parte  integrante  dell'ambito  vincolato,  lo  stralcio delle stesse
porterebbe    alla   rinuncia   dell'unitarieta'   del   contesto   e
dell'effettiva  efficacia  della  azione  di  tutela  vista  anche la
vicinanza  ad  edifici di particolare pregio quali il Primo e Secondo
palazzo  uffici. Non si accoglie pertanto la richiesta di stralcio ma
si  consentono per gli insediamenti oggetto dell'osservazione; ambito
ricompreso  fra le vie Marignano, Fermi, Volta, Bonarelli, S. Savio e
ambito  ricompreso  fra  le  vie De Gasperi, Ravenna, Correggio, s.s.
Emilia,   anche   interventi   realizzati   ai  sensi  dell'art.  31,
lettera e), della legge n. 457/1978 laddove necessari per il recupero
e la riqualificazione delle aree in oggetto;
    per  quanto  concerne  le  richieste presentate dal comune di San
Donato Milanese:
    si  accoglie la richiesta di stralcio dell'area cosiddetta «Parco
tubi»  compresa  fra  la  s.s.  Paullese e le vie Gela e Maritano, in
quanto la stessa per le proprie caratteristiche, la marginalita' e la
superficie  limitata  non  risulta  essere elemento significativo del
vincolo;
    non si accoglie la richiesta di stralcio delle aree destinate dal
P.R.G. vigente del comune di San Donato Milanese, approvato con d.g.r
n. VI/22986 del 20 ottobre 1996, a «residenziale di trasformazione» e
«terziaria di trasformazione»;
    si  accoglie  invece la richiesta in subordine di revisione degli
indirizzi   e  criteri  per  la  gestione  del  vincolo,  consentendo
interventi  anche  ai  sensi dell'art. 31, lettera e), della legge n.
457/1978 limitatamente alle zone sopra indicate;
    si   accoglie   inoltre  la  proposta  di  modifica  dei  criteri
relativamente  agli  interventi su impianti arborei di alto e piccolo
fusto,  prendendo atto che essi sono comunque soggetti oltre che alle
autorizzazioni   di  legge  vigenti  anche  all'autorizzazione  dello
Sportello Verde comunale;
    si accoglie la richiesta di inclusione nell'ambito assoggettato a
tutela  paesistico-ambientale  dell'area  dell'immobile  denominato V
Palazzo  Uffici  -  ENI,  in  quanto  l'edificio  si  pone in stretta
relazione   visuale   e   storico-funzionale   con  il  complesso  di
Metanopoli.  Ne  costituisce infatti un ingresso ideale e costituisce
un  riferimento  simbolico di grande rilievo culturale, inoltre nella
sua  ideazione propone un'interpretazione contemporanea e tecnologica
dell'attenta  interrelazione  tra  architettura  e contesto verde che
caratterizza il complesso di Metanopoli;
  Considerato  che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela
paesistica  da  sottoporre alla Commissione provinciale per la tutela
delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo
gestionale 10.1.3.2 del PRS 2003;
  Dato  atto  che la sede dove e' proponibile ricorso giurisdizionale
e'  il  T.A.R. della Lombardia secondo le modalita' di cui alla legge
n.  1034/1971,  ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
1199/1971,  rispettivamente  entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di avvenuta pubblicazione del presente atto;
  Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1.  Di inserire, richiamate, le premesse, nell'elenco relativo alla
provincia  di  Milano,  di  cui  alle  lettere  c)  e  d) del punto 1
dell'art.  139  del decreto legislativo 29 ottobre n. 490, titolo II,
capo  I, e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela
delle  bellezze  naturali  l'area  ubicata  nel  comune di San Donato
Milanese cosi' delimitata:
    partendo dall'incrocio, fra la via Triulziana e la via Marignano,
in  localita'  Cascina  Triulzio, e procedendo in senso antiorario si
segue  la via Marignano fmo all'incrocio con la s.s. n. 9 via Emilia,
si  percorre  quest'ultima  in direzione sud fino all'incrocio con la
via Correggio, per seguire quindi questa fino all'incrocio con la via
Carlo  Jannozzi  e  proseguire lungo di essa fino all'incrocio con la
via  Sergnano,  arrivati  all'incrocio con la via Sanguinetti seguire
quest'ultima  fino all'incrocio con via Agadir e proseguire poi lungo
quest'ultima fino all'incrocio con la via Alcide De Gasperi, si segue
quindi   questo   tracciato   stradale   in  direzione  sud-est  fino
all'incrocio   con   la  via  Maritano,  da  qui  si  prosegue  lungo
quest'ultima,  ricomprendendo anche l'edificio sito al civico 3°, 3b,
3c  della via Gela, si prosegue poi sempre lungo la via Maritano fino
ad incrociare la s.s. n. 415 Paullese, proseguendo lungo la stessa in
direzione  Milano  fino al punto in cui essa incontra la prosecuzione
ideale di via Spilamberto, per poi proseguire ancora per 60 metri per
piegare  poi  verso  la  via  Alcide  De  Gasperi  seguendo da qui la
parallela  ideale alla via Spilamberto. Ricongiuntisi alla via Alcide
De  Gasperi  proseguire lungo quest'ultima in direzione nord-est fino
all'incrocio con la via dei Tigli, quindi a seguire lungo questa fino
all'incrocio  con  la  via  Triulziana per seguirla in direzione nord
fino  a  ricongiungersi  al  punto  di partenza. I sedimi di tutte le
strade  citate  sono  compresi con le relative banchine, per i tratti
esplicitamente  indicati,  nel  perimetro del vincolo ad eccezione di
quanto riguarda la s.s. n. 9 via Emilia e la s.s. n. 415 Paullese.
    Rientra    inoltre   nell'ambito   soggetto   a   tutela   l'area
dell'immobile  denominato  Quinto  Palazzo Uffici - ENI delimitata: a
nord  dalla  via  Emilia,  ad  est  dalla via Ghandi, a sud dalla via
Adenauer  e  ad ovest dal confine comunale con Milano. I sedimi delle
vie citate sono esclusi dal vincolo.
  2.  Di  decidere  in  merito alle osservazioni presentate nel senso
indicato nelle premesse.
  3.  Di  disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito
assoggettato  a  tutela  dovranno  attenersi  ai seguenti indirizzi e
criteri  al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari
dell'area:
    deve    essere    garantita    l'integrita'   tipologica   e   la
percepibilita',  dal  sistema  degli  spazi  pubblici, degli immobili
denominati   Primo,  Secondo  e  Quinto  Palazzo  Uffici,  in  quanto
costituiscono riferimento simbolico e architettonico dell'ambito;
    nell'area  di  primo insediamento - cosiddetto villaggio ENI - ad
esclusione  dei  due  ambiti  rispettivamente  ricompresi  fra le vie
Marignano, Fermi, Volta, Bonarelli, S. Savio e fra le vie De Gasperi,
Ravenna,  Correggio,  s.s. Emilia, sono ammessi unicamente interventi
ai  sensi  dell'art.  31,  lettere  a),  b),  c),  d)  della legge n.
457/1978.
  Ogni  trasformazione  dello  stato  dei  luoghi  deve  garantire il
rispetto  della  continuita'  ed integrita' degli spazi aperti con la
loro  caratterizzazione  a  verde ponendo particolare attenzione alla
loro  percepibilita'  dalla viabilita' pubblica; eventuali interventi
di   realizzazione   di  recinzioni,  tettoie,  volumi  accessori  ed
autorimesse  sono  ammessi  solo  se previsti in progetti o programmi
organici per comparti unitari definiti nel rispetto delle indicazioni
di  cui  sopra.  Sono  da  escludere progetti di trasformazione degli
spazi  aperti  o  di  realizzazione di manufatti accessori relativi a
singole unita' edilizie.
  Sono   inoltre   ammessi   interventi   di  adeguamento  tecnico  e
manutenzione  straordinaria  della  viabilita'  esistente, sempre nel
rispetto dell'impianto originario.
  Su  tutta  l'area,  ad esclusione dell'ambito di primo insediamento
succitato, trattandosi di insieme unitario urbanisticamente concluso,
soprattutto  in  riferimento all'equilibrato rapporto tra costruito e
spazi  verdi,  sono da considerarsi ammissibili tutte le categorie di
intervento  di  cui all'art. 31 della legge n. 457/1978, adottando le
seguenti cautele:
    nell'ambito  compreso  fra  la  s.s.  n. 415 Paullese, la via Due
Giugno,  la  via  De  Gasperi  e  la via Spilamberto, dovranno essere
evitati  interventi che compromettano la consistenza e la continuita'
delle  aree  verdi  o  che  compromettano  la  percezione visuale del
villaggio ENI dagli spazi pubblici;
    nei  due  ambiti rispettivamente ricompresi fra le vie Marignano,
Fermi,  Volta,  Bonarelli, S. Savio e fra le vie De Gasperi, Ravenna,
Correggio,  s.s. Emilia gli interventi edilizi e urbanistici dovranno
realizzarsi  nel  rispetto dell'impianto originario dell'insediamento
consentendo  la  percezione  degli edifici di maggior pregio presenti
nell'ambito quali i cosiddetti Primo, Secondo Quinto Palazzo Uffici.
  4.   Di  considerare  le  planimetrie  riportanti  l'individuazione
cartografica  dell'area  assoggettata a tutela paesistico-ambientale,
(tavola A e B) quale parte integrante della presente deliberazione.
  5.  Di  disporre  la  pubblicazione della presente deliberazione ai
sensi  e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica, nonche' nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia.
  6.  Di  inviare  al sindaco del comune di San Donato Milanese copia
della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, contenente la
presente  deliberazione  affinche'  provveda  ad  affiggerla all'albo
comunale per un periodo di tre mesi. Il comune stesso dovra' tenere a
disposizione  presso  i  propri uffici copia della Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  per  libera  visione  al pubblico, come
previsto dal comma 2 dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, titolo II, capo I.
    Milano, 25 luglio 2003
                                             Il presidente: Formigoni
Il segretario: Sala