IL DIRETTORE GENERALE per l'impiego, l'orientamento e la formazione Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro; Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto legislativo n. 469 che conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro; Visto l'art. 41, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) recante, per l'esercizio finanziario 2003, lo stanziamento di Euro 51.645.690 a carico del Fondo dell'occupazione per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001); Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che istituisce presso il Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori il capitolo di bilancio 7141 - denominato Fondo per l'occupazione; Considerata la necessita' di prevedere anche per il 2003 un piu' significativo potenziamento dei servizi per l'impiego nelle province di piu' recente istituzione: Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia; Ritenuto, pertanto, di attribuire anche per l'annualita' 2003 il 10% dello stanziamento complessivo alle province di cui al capoverso precedente; Ritenuto di calcolare il riparto tra le regioni e le province autonome, su base provinciale, tenendo conto del numero delle persone in cerca di lavoro e dei residenti di eta' superiore ai 15 anni, in quanto principali fruitori delle azioni avviate dai servizi per l'impiego; Considerato che la Regione siciliana ha realizzato il processo di decentramento istituzionale di compiti e funzioni ai sensi degli articoli 14 e 15 dello statuto della regione stessa ma che l'organizzazione interna non consente alle province regionali di acquisire direttamente le risorse da erogare; Ritenuto, altresi', di effettuare il riparto con il calcolo del 60% dello stanziamento sulla base delle persone in cerca di lavoro e del restante 40% sulla base della popolazione residente di eta' superiore a 15 anni; Tenuto conto dei dati pubblicati sull'annuario ISTAT «Forze di lavoro - media 2002», tav. 4.1 dai quali risulta il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente di eta' superiore ai 15 anni, calcolati su base provinciale; Ritenuto che le risorse finanziarie attribuite a ciascuna provincia sulla base dei criteri sopra individuati devono essere utilizzate in coerenza con la programmazione regionale; Visto il parere sulla proposta di riparto delle risorse di cui all'art. 41, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 da destinare al potenziamento dei servizi per l'impiego, espresso dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 settembre 2003; Decreta: Art. 1. Tenuto conto di quanto indicato in premessa, la ripartizione dello stanziamento di Euro 51.645.690 per il potenziamento dei servizi per l'impiego e' effettuata tra le regioni e le province autonome con attribuzione diretta alle province come da tabella allegata al presente decreto del quale ne costituisce parte integrante. Per la Regione siciliana l'erogazione sara' effettuata alla regione stessa che dovra' destinare le risorse finanziarie alle aree territoriali secondo la ripartizione fissata nella tabella allegata.