Art. 1.
                              Soggetti
  1.  I  finanziamenti sono concessi a fronte delle attivita' miranti
alla  stabilizzazione,  ricostruzione  e allo sviluppo dei Balcani di
cui alla legge n. 84 del 2001 a favore di:
    organizzazioni   internazionali   ed   organismi   istituiti  per
l'esecuzione di intese o di accordi raggiunti in sede internazionale;
    enti italiani pubblici e privati senza scopo di lucro.