Art. 1. Soggetti 1. I finanziamenti sono concessi a fronte delle attivita' miranti alla stabilizzazione, ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani di cui alla legge n. 84 del 2001 a favore di: organizzazioni internazionali ed organismi istituiti per l'esecuzione di intese o di accordi raggiunti in sede internazionale; enti italiani pubblici e privati senza scopo di lucro.