IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Chatziavraam Despoina, nata a Colonia
(Germania)   il   14 settembre  1974,  cittadina  greca,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del  suo  titolo  professionale  di
psicologa  conseguito  in Grecia ai fini dell'accesso ed esercizio in
Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del diploma di laurea
in  psicologia  -  indirizzo: psicologia dello sviluppo ed educazione
conseguito  il  1° marzo  2001  presso  l'Universita' degli studi «La
Sapienza»  di  Roma  e  riconosciuto  equipollente  nella  Repubblica
ellenica  alla  corrispondente  laurea  greca  con  provvedimento del
«Centro universitario della Repubblica greca per il riconoscimento di
titoli di studi ottenuti all'estero» in data 31 ottobre 2002;
  Considerato  che  l'interessata  e'  abilitata  all'esercizio della
professione   di   psicologo   su   tutto  il  territorio  greco  con
provvedimento  della  prefettura di Salonicco del 19 marzo 2003 e che
e'  iscritta  all'ordine  degli psicologi di Atene a partire dal 2003
con matricola n. 1200;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 18 giugno 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione,  di  psicologo - sezione A dell'albo professionale - per
cui non appare necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Chatziavraam  Despoina,  nata a Colonia (Germania) il
14 settembre  1974, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 19 settembre 2003
                                          Il direttore generale: Mele