IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 96/61/CE del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in particolare l'art. 16, punti 1 e 3; Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 91/692/CEE del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente; Vista la decisione della Commissione europea 1999/391/CE del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull'attuazione della citata direttiva 96/61/CE, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; Visto il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 372, di recepimento della citata direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 372/1999; Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»; Visto l'art. 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «disposizioni in campo ambientale»; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di recepimento della direttiva 1999/31/CE; Vista la guida pratica approvata il 31 gennaio 2003 dall'IPPC Expert Group costituito nell'ambito della Commissione europea; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il formulario di cui all'allegato 1 relativo alla comunicazione prevista dall'art. 16, punto 3, della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 96/61/CE sullo stato di attuazione della direttiva stessa ed in particolare alla comunicazione prevista dall'art. 16, punto 1, della direttiva 96/61/CE dei valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato 1 della direttiva 96/61/CE e delle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano. 2. Sono destinatarie del formulario, di cui all'allegato 1, le autorita' competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, nonche' di qualunque altra autorizzazione con valore di autorizzazione integrata ambientale. 3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa dalle autorita' competenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima comunicazione deve pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e deve riferirsi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2003. 4. Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonche' per quelli previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 372/1999, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale dalla collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed per i servizi tecnici (APAT).