IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Vista  la  direttiva del Consiglio dell'Unione europea 96/61/CE del
24 settembre   1996,   sulla   prevenzione   e   riduzione  integrate
dell'inquinamento, in particolare l'art. 16, punti 1 e 3;
  Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 91/692/CEE del
23 dicembre  1991,  per  la  standardizzazione e la razionalizzazione
delle   relazioni   relative   all'attuazione   di  talune  direttive
concernenti l'ambiente;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  1999/391/CE  del
31 maggio  1999,  concernente  il  questionario sull'attuazione della
citata  direttiva  96/61/CE,  sulla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  4 agosto  1999,  n.  372,  di
recepimento della citata direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  11,  comma  1, del citato decreto
legislativo n. 372/1999;
  Visto  il  decreto-legge  7 febbraio  2002,  n.  7,  convertito con
modifiche  dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante: «Misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»;
  Visto   l'art.  18  della  legge  23 marzo  2001,  n.  93,  recante
«disposizioni in campo ambientale»;
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di recepimento
della direttiva 1999/31/CE;
  Vista  la  guida  pratica  approvata  il  31 gennaio 2003 dall'IPPC
Expert Group costituito nell'ambito della Commissione europea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato il formulario di cui all'allegato 1 relativo alla
comunicazione  prevista  dall'art.  16,  punto 3, della direttiva del
Consiglio  dell'Unione  europea  96/61/CE  sullo  stato di attuazione
della  direttiva stessa ed in particolare alla comunicazione prevista
dall'art.  16, punto 1, della direttiva 96/61/CE dei valori limite di
emissione  applicati  agli  impianti  di  cui  all'allegato  1  della
direttiva 96/61/CE e delle migliori tecniche disponibili su cui detti
valori si basano.
  2.  Sono  destinatarie  del  formulario,  di cui all'allegato 1, le
autorita'   competenti   al   rilascio  di  autorizzazione  integrata
ambientale,  ai  sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
nonche'   di   qualunque   altra   autorizzazione   con   valore   di
autorizzazione integrata ambientale.
  3.  La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa dalle
autorita'  competenti  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima comunicazione
deve  pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente  decreto  e  deve  riferirsi  al  periodo  compreso  tra  il
1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2003.
  4.  Per  gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonche' per
quelli  previsti  dall'art.  11,  comma 3, del decreto legislativo n.
372/1999, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si
avvale   dalla   collaborazione   dell'Agenzia   per   la  protezione
dell'ambiente ed per i servizi tecnici (APAT).