IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 concernente modalita' e procedure per la copertura assicurativa dei rischi agricoli; Visto il proprio decreto 23 dicembre 2002, n. 103.201, con il quale sulla base delle proposte regionali sono stati individuati, per aree omogenee, gli eventi, le colture, le strutture e le garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata nell'anno 2003; Visto il proprio decreto 28 febbraio 2003, con il quale sono stati determinati i prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli e delle strutture assicurabili al mercato agevolato nel 2003; Visto il proprio decreto 24 marzo 2003, n. 100.777 con il quale sono stati stabiliti i parametri contributivi per la determinazione della spesa assicurativa del 2003, ammissibile a contributo statale; Viste le richieste delle regioni di estendere la copertura assicurativa agevolata a talune colture per la produzione di semi e di ampliare le aree in cui consentire l'assicurazione agevolata delle strutture aziendali-serre; Visti i dati sull'assicurazione delle colture da seme al libero mercato, ed in particolare i valori delle tariffe applicate negli anni precedenti; Ritenuto di accogliere le richieste integrative delle regioni per incentivare l'ampliamento della base assicurativa, fermo restando la spesa contributiva complessiva che deve essere contenuta nei limiti dello stanziamento di bilancio, recato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003); Decreta: Art. 1. 1. a) La copertura assicurativa per l'anno 2003 del rischio grandine e vento, nelle aree agricole dei comuni di cui all'allegato A, e' estesa alle seguenti colture per la produzione di semi: barbabietole da zucchero, cipolle, cavoli, cetrioli, cicorie, indivie, lattughe, rape, ravanelli, spinaci, zucche, porro, erba medica; b) il parametro contributivo e' stabilito nella misura unica del 4,50% per tutte le colture da seme e tutte le aree e le avversita', di cui al punto a); c) per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato delle produzioni di semi, sono stabiliti i seguenti prezzi di mercato: ==================================================== COLTURA Euro/Kg ---------------------------------------------------- colture industriali 1 bietola zucchero 2,36 colture ortive 2 cavolo 3,10 cavolo ibr. 10,85 3 cetriolo ibr 12,39 cetriolo std 6,71 4 cicoria ibr 19,63 cicoria std 2,48 5 cipolla std con resa 300-650 Kg/Ha 8,78 cipolla ibr. 17,56 6 endivia/scarola 5,42 7 lattuga con resa fino a 450 Kg/Ha 6,20 lattuga con resa > 450 Kg/Ha 3,36 8 porro ibr 18,08 porro std 7,75 9 ravanello ibr colorati 7,75 ravanello std 1,55 10 spinacio 1,65 11 zucca 4,65 12 rapa 0,93 colture foraggere 13 Erba Medica 1,20 Legenda: ibr = Ibrido; std = Standard. 2. Ad integrazione del decreto 23 dicembre 2002, e fermo restando quant'altro stabilito con i decreti 28 febbraio 2003 e 24 marzo 2003, richiamati nelle premesse, la copertura assicurativa agevolata delle strutture aziendali-serre, e' estesa ai territori agricoli dei comuni di cui all'allegato B. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2003 Il Ministro: Alemanno