IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h); Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)», come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002), e 17 gennaio 2003 (in fase di pubblicazione); Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000; Vista la direttiva della Commissione n. 2002/79/CE del 2 ottobre 2002, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive abamectina, azociclotin, ciexatin, bifentrin, bitertanolo, bromopropilato, clofentezine, ciromazina, etion, fenpropimorf, flucitrinate, esaconazolo, metacrifos, miclobutanil, penconazolo, procloraz, profenofos, resmethrin, tridemorf triadimefon, triadimenol, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista la direttiva della Commissione n. 2002/97/CE del 16 dicembre 2002, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive 2,4-D, triasulfuron, tifensulfuron metile, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista la direttiva della Commissione n. 2002/100/CE del 20 dicembre 2002, che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui della sostanza attiva azoxistrobin nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive 2002/79/CE, 2002/97/CE e 2002/100/CE; Considerato l'esito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive contemplate nelle direttive 2002/79/CE, 2002/97/CE e 2002/100/CE resosi necessario per verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati; Considerata la necessita' di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia relativamente ad alcuni impieghi delle sostanze abamectina, azociclotin, bifentrin, bitertanolo, bromopropilato, ciexatin, ciromazina, clofentezine, 2,4-D, esaconazolo, flucitrinate, miclobutanil, penconazolo, triadimefon, triadimenol, al fine di consentire il rispetto di alcuni dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi; Visto il documento comunitario SANCO/10538/2002 rev. 2, contenente la proposta di direttiva della Commissione, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive esaconazolo, clofentezine, miclobutanil e procloraz, votato nella seduta del 10 dicembre 2002 a Bruxelles dal Gruppo residui di pesticidi del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e di imminente pubblicazione; Considerato che, in base al sopraccitato documento comunitario, non appare necessario procedere alla revoca dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti esaconazolo su mele, pere, uve, pomodori e dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti clofentezine sugli agrumi, in quanto tale documento prevede per tali colture limiti massimi di residuo piu' elevati di quelli previsti nella direttiva 2002/79/CE, e che la pratica agricola italiana consente il rispetto dei nuovi limiti; Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 1° aprile 2001 al 5 aprile 2003, con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove per i quali non esistevano limiti massimi di residuo o sono state approvate delle modifiche di impiego di prodotti fitosanitari gia' autorizzati che hanno determinato l'adozione di nuovi limiti massimi di residuo nazionali; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione Il presente decreto stabilisce: a) i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti di cui all'allegato 1, parti A, B, C, D, E del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; b) gli intervalli minimi di sicurezza che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta; c) gli impieghi, per ogni sostanza attiva, che devono essere revocati con le relative possibili deroghe.