IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5,
lettera h);
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19 maggio  2000
(pubblicato  nel  S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
2000),  recante  «Limiti  massimi  di  residui di sostanze attive dei
prodotti    fitosanitari    tollerati    nei    prodotti    destinati
all'alimentazione   (Recepimento  delle  direttive  n.  97/41/CE,  n.
1999/65/CE e n. 1999/71/CE)», come integrato e modificato dai decreti
del  Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001
(pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto
2001),  8 giugno 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
203  del  1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  239  del  13 ottobre 2001) e dai decreti del
Ministro  della  salute  20 novembre  2001  (pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta   Ufficiale  n.  25  del  30 gennaio  2002),  29 marzo  2002
(pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2002),  9 maggio 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
160  del  10 luglio  2002),  18 giugno 2002 (pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta   Ufficiale  n.  179  del  1° agosto  2002),  9 agosto  2002
(pubblicato  nel  S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre
2002), e 17 gennaio 2003 (in fase di pubblicazione);
  Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  23 dicembre 1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e
30 luglio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  182 del
5 agosto  1993,  concernenti,  tra  l'altro,  disposizioni  circa  il
programma   di  controlli  intesi  a  verificare  il  rispetto  delle
quantita'   massime  di  residui  di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come
modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;
  Vista  la  direttiva  della Commissione n. 2002/79/CE del 2 ottobre
2002,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne
la  fissazione  delle  quantita'  massime  di  residui delle sostanze
attive  abamectina,  azociclotin,  ciexatin,  bifentrin, bitertanolo,
bromopropilato,   clofentezine,   ciromazina,   etion,  fenpropimorf,
flucitrinate,  esaconazolo,  metacrifos,  miclobutanil,  penconazolo,
procloraz,    profenofos,    resmethrin,    tridemorf    triadimefon,
triadimenol,  nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale
e   in   alcuni   prodotti   di   origine   vegetale,   compresi  gli
ortofrutticoli;
  Vista  la direttiva della Commissione n. 2002/97/CE del 16 dicembre
2002,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  86/362/CEE,
86/363/CEE   e  90/642/CEE  del  Consiglio  per  quanto  concerne  la
fissazione  delle  quantita' massime di residui delle sostanze attive
2,4-D,  triasulfuron, tifensulfuron metile, nei cereali, nei prodotti
alimentari  di  origine  animale  e  in  alcuni  prodotti  di origine
vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Vista la direttiva della Commissione n. 2002/100/CE del 20 dicembre
2002,  che  modifica  gli  allegati  della  direttiva  90/642/CEE del
Consiglio  per  quanto concerne la fissazione delle quantita' massime
di  residui  della  sostanza  attiva  azoxistrobin  nei  cereali, nei
prodotti  alimentari  di  origine  animale  e  in  alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Considerato   di  dover  provvedere  al  recepimento  delle  citate
direttive 2002/79/CE, 2002/97/CE e 2002/100/CE;
  Considerato   l'esito  del  riesame  degli  impieghi  dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   le   sostanze  attive  contemplate  nelle
direttive  2002/79/CE, 2002/97/CE e 2002/100/CE resosi necessario per
verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati;
  Considerata   la   necessita'   di   modificare  le  condizioni  di
autorizzazione   di   prodotti   fitosanitari  registrati  in  Italia
relativamente   ad   alcuni   impieghi   delle  sostanze  abamectina,
azociclotin,   bifentrin,   bitertanolo,   bromopropilato,  ciexatin,
ciromazina,    clofentezine,    2,4-D,   esaconazolo,   flucitrinate,
miclobutanil,  penconazolo,  triadimefon,  triadimenol,  al  fine  di
consentire  il rispetto di alcuni dei nuovi limiti massimi di residuo
ammessi;
  Visto  il documento comunitario SANCO/10538/2002 rev. 2, contenente
la proposta di direttiva della Commissione, che modifica le direttive
86/362/CEE   e  90/642/CEE  del  Consiglio  per  quanto  concerne  la
fissazione  delle  quantita' massime di residui delle sostanze attive
esaconazolo,  clofentezine,  miclobutanil  e  procloraz, votato nella
seduta  del  10 dicembre  2002  a  Bruxelles  dal  Gruppo  residui di
pesticidi  del  Comitato  permanente  per  la  catena alimentare e la
salute animale e di imminente pubblicazione;
  Considerato che, in base al sopraccitato documento comunitario, non
appare  necessario  procedere  alla  revoca dell'impiego dei prodotti
fitosanitari  contenenti  esaconazolo  su mele, pere, uve, pomodori e
dell'impiego  dei prodotti fitosanitari contenenti clofentezine sugli
agrumi,  in  quanto  tale  documento  prevede per tali colture limiti
massimi  di  residuo  piu' elevati di quelli previsti nella direttiva
2002/79/CE,  e  che la pratica agricola italiana consente il rispetto
dei nuovi limiti;
  Visti  i  decreti  dirigenziali  relativi  alle  autorizzazioni  di
prodotti  fitosanitari  emanati  nel  periodo  dal  1° aprile 2001 al
5 aprile   2003,   con   i  quali  sono  stati  autorizzati  prodotti
fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  nuove  per  i  quali  non
esistevano  limiti  massimi  di  residuo o sono state approvate delle
modifiche  di  impiego  di prodotti fitosanitari gia' autorizzati che
hanno  determinato  l'adozione  di  nuovi  limiti  massimi di residuo
nazionali;
  Ritenuto  di  dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto
del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione  consultiva per i
prodotti  fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  Il presente decreto stabilisce:
    a) i  limiti  massimi di residui di sostanze attive contenute nei
prodotti  fitosanitari  tollerate nei prodotti di cui all'allegato 1,
parti  A, B, C, D, E del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio
2000;
    b) gli intervalli minimi di sicurezza che devono intercorrere tra
l'ultimo trattamento e la raccolta;
    c)  gli  impieghi,  per  ogni  sostanza attiva, che devono essere
revocati con le relative possibili deroghe.