IL DIRIGENTE
      del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

  Visto  il  decreto  ministeriale  29  dicembre  2000  con  il quale
l'azienda   ospedaliera   «Ospedali  riuniti»  di  Bergamo  e'  stata
autorizzata  ad  espletare  attivita'  di  trapianto  di  polmone  da
cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  «Ospedali  riuniti»  di  Bergamo in data 29 maggio 2003,
intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione  ad  includere  nell'equipe
autorizzata   all'espletamento   delle   predette  attivita'  con  il
sopracitato  decreto  ministeriale  i  nominativi dei sanitari: dott.
Vittorio Corno; dott.ssa Michela Guizzetti; dott. Domenico Pinelli;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001
del  Ministro  della  sanita'  nonche'  l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1° giugno   1999   del  Ministro  della  sanita',  convalidate  dalle
precitate    ordinanze,    di   limitare   la   validita'   temporale
dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia
adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999,
n. 91;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'azienda  ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo e' autorizzata
ad includere nell'equipe responsabile delle attivita' di trapianto di
polmone  prelevati  da  cadavere  a  scopo  terapeutico,  i  seguenti
sanitari:
    dott.  Vittorio Corno dirigente medico U.O. di chirurgia generale
2 dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;
    dott.ssa Michela Guizzetti dirigente medico U.O. di chirurgia 3 e
centro   trapianti   di  fegato  dell'azienda  ospedaliera  «Ospedali
riuniti» di Bergamo;
    dott.  Domenico  Pinelli  dirigente  medico U.O. di chirurgia 3 e
centro   trapianti   di  fegato  dell'azienda  ospedaliera  «Ospedali
riuniti» di Bergamo.