IL DIRIGENTE
      del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

  Visto   il   decreto   ministeriale  26 marzo  2003  con  il  quale
l'Universita'   di  Roma  «Tor  Vergata»,  e'  stata  autorizzata  ad
espletare  attivita'  di  trapianto  di  fegato,  trapianto di rene e
trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
sanitaria  locale  RMC di Roma - Universita' degli studi di Roma «Tor
Vergata»  in  data 24 luglio 2003 intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'inclusione    di    un    sanitario    nell'equipe    autorizzata
all'espletamento  delle predette attivita' con il sopracitato decreto
ministeriale;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico:
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della  salute,  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1° giugno   1999   del  Ministro  della  sanita',  convalidate  dalle
precitate    ordinanze,    di   limitare   la   validita'   temporale
dell'autorizzazione  fino  alle  determinazioni  che la regione Lazio
adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999,
n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'azienda  sanitaria  locale  RMC Roma - Universita' degli studi di
Roma   «Tor   Vergata»   e'   autorizzata  ad  includere  nell'equipe
responsabile  delle  attivita'  di  trapianto  di  fegato,  di rene e
trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico,
di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2003, il seguente sanitario:
    Anselmo dott. Alessandro dirigente medico di primo livello presso
il reparto di clinica chirurgica - Ospedale S. Eugenio di Roma.