IL DIRIGENTE
      del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine, in data 11 agosto
2003,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'espletamento delle
attivita'  di  trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo
terapeutico,   presso   l'azienda   ospedaliera   «S.   Maria   della
Misericordia» di Udine;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data  25 febbraio 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati,
presso  il  nuovo  reparto  di  cardiochirurgia  e chirurgia toracica
relative alle attivita' di trapianto di cuore e cuore-polmone;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n.  198, recante modifica delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1° giugno  1999  del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Viste  le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1° giugno   1999   del  Ministro  della  sanita',  convalidate  dalle
precitate    ordinanze,    di   limitare   la   validita'   temporale
dell'autorizzazione   fino   alle   determinazioni   che  la  regione
Friuli-Venezia Giulia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge
1° aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'azienda  ospedaliera  «S.  Maria  della Misericordia» di Udine e'
autorizzata  all'espletamento delle attivita' di trapianto di cuore e
cuore-polmone  da  cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o
importato gratuitamente dall'estero.