In  merito  alle  disposizioni  contenute  nell'art. 5, comma 8 del
decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n. 209, ed in particolare per
quanto  concerne  l'obbligo  introdotto dal secondo periodo del comma
sopra citato:
    «A  tal  fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto
concessionario  o  gestore  o  titolare restituisce il certificato di
proprieta',  la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo
fuori  uso,  con  le  procedure  stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.»,
si  chiarisce  che il limite temporale di tre giorni e' da intendersi
coincidente con tre giorni di operativita' delle procedure ex decreto
del   Presidente   della   Repubblica  n.  358/2000  (i.e.:  «feriali
consecutivi» e non gia' «naturali consecutivi»).
    Roma, 1° ottobre 2003

                                  Il   capo   del   Dipartimento  dei
                                  trasporti terrestri e per i sistemi
                                  informativi e statistici: Fumero