IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno
1997  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  denominazione  di  origine protetta «Bruzio» riferita all'olio
extravergine  di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto 8 settembre 2000 con il quale l'organismo «3 A -
Parco tecnologico dell'Umbria soc. coop. a r.l.» e' stato autorizzato
ad  espletare  le  funzioni  di  controllo  previste dall'art. 10 del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di
origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva;
  Vista  la comunicazione dell'Assolivo, datata 28 aprile 2003 che in
conformita'   con  quanto  deliberato  dal  comitato  Assolivo  nella
riunione  del  17 febbraio  2003  ha  indicato per il controllo sulla
denominazione   di   origine   protetta  «Bruzio»  riferita  all'olio
extravergine  di  oliva,  l'organismo  denominato  «I.C.Q. - Istituto
Calabria  Qualita' Srl», con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82,
in  sostituzione di «3 A - Parco tecnologico dell'Umbria soc. coop. a
r.l.»;
  Considerato  che  l'organismo  «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'
Srl»  risulta  gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazione  di
specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Considerato   che  l'organismo  di  controllo  «I.C.Q.  -  Istituto
Calabria  Qualita'  Srl»  ha  dimostrato  di  aver  adeguato  in modo
puntuale  il  piano  di controllo predisposto per la denominazione di
origine  protetta  «Bruzio»  riferita all'olio extravergine di oliva,
allo  schema  tipo  trasmessogli  con nota ministeriale del 14 maggio
2003,  protocollo  n.  62704  e  di  possedere  la struttura idonea a
garantire  l'efficacia  dei  controlli sulla denominazione di origine
protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di origine protetta «Bruzio» riferita
all'olio extravergine di oliva;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale  prepostaal
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo  denominato  «I.C.Q.  Istituto  Calabria
Qualita'  Srl»,  con  sede  in  Cosenza,  via  E. De Nicola n. 82, e'
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art.
10   del   regolamento   (CEE)   del  Consiglio  n.  2081/92  per  la
denominazione   di   origine   protetta  «Bruzio»  riferita  all'olio
extravergine   di   oliva,   registrata   in   ambito   europeo  come
denominazione   di   origine  protetta  con  regolamento  (CE)  della
Commissione n. 1065/97 del 12 giugno 1997.