IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto ministeriale 2 luglio 2003 con il quale e' stato
definito  il  numero dei posti disponibili a livello nazionale per le
immatricolazioni  ai  corsi  di  laurea  delle professioni sanitarie,
nonche'  disposta  la  ripartizione  degli stessi fra le singole sedi
universitarie;
  Vista  la  tabella parte integrante del citato decreto ministeriale
2 luglio 2003, ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in Italia di cui
all'art.  26 della legge n. 189/2002, indicato per il corso di laurea
in  tecniche  di  radiologia  medica,  per  immagini  e  radioterapia
afferente alla classe 3;
  Vista  la  nota  in  data 29 luglio 2003 con la quale l'Universita'
degli  studi di Padova richiede l'ampliamento di ventisette posti per
il  citato  corso  di  laurea  in  ragione  delle  aumentate esigenze
rappresentate dal Servizio sanitario della regione veneta;
  Vista la tabella relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie
presentata dal Ministero della salute;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali  in  data  8 maggio  2003 che
regolano  le  immatricolazioni  degli  studenti  stranieri  ai  corsi
universitari  per  l'anno  accademico  2003-2004  ed,  in particolare
l'allegato   relativo   al  contingente  ad  essi  riservato  che  ne
costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  1,  comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2003, di
cui  alle  premesse,  e' modificato nel senso che il numero dei posti
definiti  per  gli  studenti comunitari e non comunitari residenti in
Italia  di  cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per
gli  studenti  non  comunitari residenti all'estero, e' rideterminato
per il seguente corso di laurea:
    tecniche  di  radiologia  medica,  per  immagini  e radioterapia,
afferente alla classe 3: da 1.105 a 1.132;
  2.  Conseguentemente,  nella  tabella  parte  integrante del citato
decreto  ministeriale 2 luglio 2003, relativamente ai posti riservati
agli  studenti  comunitari  e non comunitari di cui all'art. 26 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, e' apportata la seguente modifica:
    Universita' degli studi di Padova: corso di laurea in tecniche di
radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe
3: da 32 a 59.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 25 settembre 2003
                                                 Il Ministro: Moratti