Ai titolari di conto corrente presso la
                              Tesoreria centrale dello Stato
                              Agli uffici centrali di bilancio presso
                              i Ministeri
                              All'ufficio  di  ragioneria  presso  la
                              Amministrazione  autonoma  dei monopoli
                              di Stato
                              Alle ragionerie provinciali dello Stato
                              Alla Banca d'Italia

Premessa.
  A  partire dal prossimo 1° novembre 2003, nell'ambito del programma
di   informatizzazione   della   tesoreria  statale,  gli  ordini  di
prelevamento  dei fondi dai conti correnti aperti presso la tesoreria
centrale  dello  Stato  saranno trasmessi alla Banca d'Italia per via
telematica.  Per la dematerializzazione dei titoli in questione, gia'
prevista  dall'art.  16,  comma  11, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 367/1994, il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  6 giugno  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  158  del  10 luglio  2003, ha dettato le regole e le
modalita' attuative.
  In  base  alla  nuova  procedura  gli  ordini di prelevamento fondi
debbono  obbligatoriamente  riportare  una serie di informazioni che,
qualora  assenti, impediranno il buon fine dell'operazione. Alcune di
queste    informazioni   sono   gia'   a   disposizione   di   questa
Amministrazione   e  verranno  pertanto  inserite  d'ufficio;  altre,
analiticamente   riportate   negli  allegati  A  e  B  alla  presente
circolare, dovranno essere necessariamente comunicate nelle richieste
di  prelevamento  inviate  dai  titolari dei conti allo scrivente per
l'emissione dei relativi ordini.
  La  presente  circolare  ha quindi lo scopo di portare a conoscenza
dei  titolari  di  conti  correnti  le esigenze informative di questa
Amministrazione  per  l'emissione  degli  ordini di prelevamento e di
fornire le istruzioni necessarie affinche' questa nuova procedura sia
applicata   in   modo   univoco   e   appropriato.   In  particolare,
nell'allegato  A sono riportati gli elementi informativi di carattere
generale  (codice conto, importo, causale del pagamento, modalita' di
estinzione), che si ritroveranno in tutti gli ordini di prelevamento.
Gli  allegati  B  riportano,  invece,  le  differenti informazioni da
inserire a seconda della prescelta modalita' di estinzione del titolo
di spesa.
  Le   indicazioni  contenute  nella  presente  circolare  riguardano
unicamente  il  funzionamento  dei  conti  correnti  aperti presso la
tesoreria  centrale  dello  Stato e sono pertanto rivolte ai titolari
degli  stessi  e  agli  altri  uffici  in  indirizzo.  Le  stesse non
interessano invece il funzionamento delle contabilita' speciali.

Informazioni  di  carattere generale: provenienza/destinazione flussi
(allegato A).
  L'indicatore  della  provenienza  fondi e' riferito all'origine dei
fondi   che   si   prelevano,   come  indicato  nell'allegato  A.  La
valorizzazione  dell'indicatore,  in  caso di provenienza non univoca
dei   fondi,   deve  essere  effettuata  secondo  il  criterio  della
prevalenza.
  Qualora  si  tratti  di  fondi  provenienti dal settore statale gli
elementi  da  indicare  sono rinvenibili nella documentazione fornita
dalla  Banca  d'Italia  (attualmente  quietanze  mod. 80T ed estratti
conto mod. 56T), che attesta gli accrediti sul conto corrente: codice
della contabilita' speciale e sezione di tesoreria presso la quale la
contabilita'  speciale  e'  aperta,  in  caso di fondi provenienti da
contabilita'    speciali;    capitolo    di    bilancio    e   codice
dell'amministrazione  che  ha  emesso il titolo, qualora si tratti di
trasferimenti   dal   bilancio   dello   Stato.   Per  questi  ultimi
trasferimenti con l'allegato A1 si fornisce la tavola di raccordo tra
il  codice  dell'amministrazione  (rinvenibile  sulla quietanza) e il
codice  di ragioneria-stato di previsione-appendice da inserire nella
richiesta di prelevamento.
  La   descrizione   della   causale   del   pagamento   deve  essere
necessariamente  sintetica  e,  nello  stesso  tempo,  permettere  al
beneficiario  del  pagamento  di  individuare  la  motivazione  dello
stesso.
  Per  quanto riguarda la documentazione fornita dalla Banca d'Italia
si rappresenta che gli estratti conto mensili continueranno ad essere
inviati dalla Tesoreria centrale dello Stato direttamente ai titolari
dei  conti correnti, mentre, in sostituzione del modello 80T (oggetto
di  un  prossimo  processo  di  dematerializzazione),  sulla  base di
accordi  con  la  stessa  Banca d'Italia, verra' messa giornalmente a
disposizione  la  documentazione  dimostrativa  dei singoli movimenti
intervenuti.

Codificazione dei pagamenti.
  Un   discorso   piu'   specifico   va  fatto  per  quanto  riguarda
l'indicazione  del  codice  gestionale,  del  CUP  (Codice  unico  di
progetto)  e  del  CPV  (Common procurement vocabulary). Si tratta di
codificazioni  recentemente  istituite,  che  stanno progressivamente
entrando in vigore.
  Per  quanto  riguarda  il  codice  gestionale,  in  sede  di  prima
applicazione,  solamente le amministrazioni centrali dello Stato sono
tenute ad indicarlo nelle proprie richieste di prelevamento fondi dai
conti  correnti  di  tesoreria centrale, utilizzando i codici forniti
con  la  circolare  n.  46, emanata dal Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato in data 20 dicembre 2002.
  Le  altre  amministrazioni  pubbliche,  invece, in attesa che siano
predisposte  le  relative  codificazioni, non dovranno indicare alcun
codice. Nel momento in cui saranno ufficialmente definite le relative
codifiche, lo scrivente diramera' le necessarie istruzioni.
  Per  quanto  concerne il CUP e il CPV, i titolari dei conti sono al
momento esonerati dall'indicarli nelle richieste di prelevamento.

Modalita' di pagamento.
  Nei  diversi  allegati  B  sono  riportati gli elementi informativi
essenziali per permettere il pagamento al beneficiario del titolo con
il  necessario grado di sicurezza e di certezza che le varie forme di
pagamento  richiedono,  con  l'avvertenza che le schede allegate sono
finalizzate a tradurre operativamente le nuove esigenze informative e
a semplificare, conseguentemente, le richieste di prelevamento.
  Per  una  migliore  comprensione,  su  alcune  delle  modalita'  di
estinzione  dei  titoli  si  ritiene  opportuno  fornire  le seguenti
ulteriori indicazioni:
    1)  l'estinzione del titolo in contanti presso la Banca d'Italia,
ovvero    con   vaglia   cambiario   o   con   bonifico   domiciliato
(accreditamento  ad  istituti  di  credito  o  uffici  postali per il
pagamento   in   contanti  al  beneficiario)  riguarda,  al  momento,
pressoche' esclusivamente i prelevamenti dal conto corrente n. 20353,
per   la  riproposizione  di  pagamenti  effettuati  tramite  mandato
informatico  non  andati  a buon fine. Gli elementi da fornire per la
compilazione  dell'ordine  di prelevamento sono quelli indicati negli
allegati B1, B1/1, B1/2, B1/3;
    2)  la modalita' di pagamento tramite accredito su c/c bancario o
su  c/c  postale  si  avvale  di  una  procedura  unificata,  essendo
Bancoposta  ormai  assimilato  a  un  istituto  bancario.  Si segnala
pertanto  l'esigenza  di comunicare, per i pagamenti con accredito su
c/c  bancario  e  su  c/c  postale,  il  codice  IBAN,  come indicato
nell'allegato B2;
    3)  le  modalita'  di  pagamento «rimborsi alla Banca d'Italia» e
«recupero   anticipazioni  di  tesoreria»  riguardano  operazioni  di
regolarizzazione   di   pagamenti  precedentemente  effettuati  dalla
tesoreria  statale,  le  cui  procedure  sono rimaste sostanzialmente
immutate e vengono curate direttamente dallo scrivente.

Pagamenti all'estero delle amministrazioni statali.
  Ai  pagamenti  da  eseguire  in euro nell'ambito dei Paesi aderenti
all'Unione  monetaria  europea  si  applicano  le procedure di cui al
decreto  ministeriale  12 novembre  2002  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002). E' pertanto necessario che le
relative   richieste  di  prelevamento  fondi  contengano  tutti  gli
elementi  di  cui  all'allegato  B5, ponendo particolare attenzione a
quelli di seguito indicati:
    1)  causale  valutaria, secondo le codifiche indicate nell'elenco
allegato  al  predetto  decreto 12 novembre 2002 (l'allegato e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2002, n. 286);
    2) codice BIC (Bank identifier code) identificativo della banca;
    3)  codice  IBAN (International bank adress number) che individua
le coordinate bancarie del conto corrente indicato dal creditore;
    4)  indirizzo del creditore, qualora lo stesso non abbia indicato
un  conto  corrente  per  l'accredito  e  il titolo sia pertanto reso
estinguibile mediante assegno bancario.
  Per  i  pagamenti  del  Ministero degli affari esteri e delle altre
amministrazioni statali da eseguire in euro o in valuta nei Paesi non
aderenti  all'Unione  monetaria  europea si applicano le procedure di
cui  ai decreti 6 agosto 2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
197  del 26 agosto 2003). Le richieste di prelevamento fondi dovranno
di  conseguenza  indicare  gli elementi riportati nell'allegato B5 ed
essere  corredate  della  documentazione  prevista  nei decreti sopra
citati.

Aspetti operativi.
  Per  quanto  riguarda  la  tempistica e le modalita' di invio delle
richieste  di  prelevamento  fondi  da  parte  dei titolari dei conti
correnti  aperti  presso  la  tesoreria  centrale,  si  forniscono le
seguenti   indicazioni   di   carattere   operativo,  necessarie  per
assicurare  la  dovuta  tempestivita' e correntezza nell'attivita' di
emissione degli ordini di prelevamento fondi:
    a) modalita'  di  trasmissione  allo scrivente delle richieste di
prelevamento  fondi:  le  richieste  vanno  indirizzate  al Ministero
dell'economia  e delle finanze, Dipartimento RGS, I.Ge.P.A. - Ufficio
XII,  via  XX  Settembre,  97  -  00187  Roma; per maggiore celerita'
possono essere inviate:
      a   mezzo   fax,   al  numero  06/47613897,  ovvero  ai  numeri
06/47613114  e  06/47614654;  in  questo  caso  si  raccomanda di non
trasmettere  le predette richieste anche per posta ordinaria e, a tal
fine,  si  declina  ogni  responsabilita'  per  le  duplicazioni  che
dovessero generarsi in caso di inosservanza;
      con  consegna a mano direttamente all'archivio dell'Ufficio XII
dell'I.Ge.P.A.,  situato  al  terzo  piano, scala B, stanza 3234, del
palazzo di via XX Settembre, 97;
    b) termini per la trasmissione delle richieste:
      le  richieste  di  trasferimento  fondi ad un altro conto della
tesoreria  statale  o a capitoli di entrata del bilancio dello Stato,
da  effettuare  a scadenze prestabilite e vincolate, devono pervenire
allo  scrivente  entro  il  terzo  giorno  lavorativo precedente tali
scadenze;  rimangono  valide  le indicazioni di cui alla circolare n.
20/E del 5 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, per quanto riguarda
il  versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alla
tabella B della legge n. 720/1984;
      le  richieste  di  prelevamento  da  estinguersi  con  bonifico
bancario  o  postale devono pervenire allo scrivente almeno il quinto
giorno lavorativo precedente la scadenza;
      le  richieste  di prelevamento da estinguersi in contanti o con
bonifico  bancario  o postale urgente devono pervenire allo scrivente
almeno il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza;
      in  prossimita'  della  chiusura dell'esercizio, per permettere
l'estinzione  entro  il 31 dicembre degli ordini emessi, le richieste
di  prelevamento  dei fondi dovranno pervenire all'I.Ge.P.A., entro e
non oltre il quinto giorno lavorativo precedente la predetta data. In
casi   eccezionali,   deroghe   a   tale   termine   potranno  essere
opportunamente valutate dallo scrivente.
  Con  l'occasione  si  ricorda che, ai fini della programmazione dei
flussi  che  incidono  sulla  formazione  del  fabbisogno del settore
statale  (prelevamenti  per  somme  da  accreditare su conti correnti
bancari  e  postali  o  per  pagamenti in contanti a soggetti diversi
dalle  pubbliche  amministrazioni),  i titolari dei conti correnti di
tesoreria  centrale  devono  continuare  a inviare allo scrivente gli
elementi  per  la  previsione mensile e per il fabbisogno settimanale
con le seguenti modalita':
    la  previsione  mensile  deve  pervenire  allo scrivente entro il
terz'ultimo   giorno   lavorativo   del  mese  precedente  quello  di
riferimento;
    le richieste di prelevamento per il fabbisogno settimanale devono
pervenire   allo   scrivente   entro  le  ore  tredici  del  venerdi'
precedente,  fermo  restando  il  rispetto  dei  termini indicati nel
precedente punto b), per cui, ad esempio, la richiesta di un bonifico
urgente   da  estinguersi  il  lunedi'  dovra'  pervenire  almeno  il
mercoledi' precedente.
  In  considerazione  delle innovazioni introdotte, per facilitare il
compito  ai  titolari  dei  conti  correnti,  e' stato predisposto un
fac-simile di richiesta di prelevamento fondi (allegato C), nel quale
sono  riepilogate  le  informazioni  da comunicare allo scrivente per
l'emissione   del   relativo  ordine.  L'utilizzo  di  tale  modello,
compilato in modo completo e leggibile, consentira' allo scrivente di
emettere in modo esatto e celere il relativo ordine di prelevamento.
  Il  fac-simile  di richiesta di prelevamento, di cui all'allegato C
alla  presente circolare, sostituisce quelli precedentemente diramati
con:
    la circolare n. 36 del 17 giugno 1999 (allegato 3), relativamente
alla  riproposizione  dei  pagamenti  tramite mandato informatico non
andati a buon fine;
    la  circolare  n.  7  del 6 febbraio 2001, per quanto riguarda il
versamento  delle  ritenute  operate  dagli enti pubblici di cui alla
tabella  B della legge n. 720/1984, titolari di conto corrente presso
la tesoreria centrale;
    la  nota  19 aprile  2001,  n.  3112/D,  per  quanto  riguarda  i
prelevamenti  da  parte delle regioni a statuto ordinario e a statuto
speciale e delle province autonome delle risorse depositate sui conti
correnti  di  tesoreria centrale «Risorse CE e COF. Nazionali»; resta
inteso  che  le  richieste in questione debbono comunque continuare a
essere  corredate  delle attestazioni previste nella nota suddetta e,
per  le  sole  regioni  a statuto speciale e province autonome, della
dichiarazione del tesoriere.
Riproposizione  dei  pagamenti  disposti con mandato informatico, non
   andati a buon fine (prelevamenti dal conto corrente n. 20353).
  Un  discorso  specifico deve essere effettuato per i prelevamenti a
valere  sulle  disponibilita' del conto corrente n. 20353 (denominato
Dipartimento  ragioneria  generale dello Stato - I.Ge.P.A), sul quale
affluiscono  le risorse relative ai pagamenti, effettuati con mandato
informatico,  non  andati  a  buon  fine  (vedi  art.  544-bis  delle
istruzioni generali sui servizi del Tesoro).
  Al  riguardo, nel ribadire le istruzioni impartite con la circolare
n.  36  del  17 giugno  1999, si richiamano gli uffici competenti nel
porre  particolare attenzione nella compilazione dell'allegato C, che
deve   contenere  i  seguenti  elementi,  necessari  per  l'emissione
dell'ordine di prelevamento fondi: l'importo da prelevare, i dati che
permettono l'esatta individuazione del beneficiario e le modalita' di
pagamento, come specificati negli allegati B alla presente circolare.
In  particolare,  per  il  codice  individuale del beneficiario e del
quietanzante  (riportati  negli  allegati  B1  e  B1/1)  si  deve far
riferimento  al  codice  fiscale.  La  causale  dovra'  contenere gli
elementi  che  consentono di identificare il titolo non andato a buon
fine  (amministrazione  emittente,  esercizio finanziario, numero del
mandato,  capitolo sul quale e' stato emesso). Potranno invece essere
omessi  i  dati  relativi  al  conto  corrente  di  tesoreria  e alla
provenienza  dei  fondi,  in quanto non pertinenti alle operazioni in
questione.
  La  richiesta dovra' pervenire all'I.Ge.P.A, esclusivamente via fax
(al  numero  06/47614749)  e dovra' continuare ad essere accompagnata
dalla  dichiarazione  che  la causa impeditiva del pagamento e' stata
rimossa  e  che  l'amministrazione  competente  non  ha nel frattempo
provveduto  alla ripetizione dello stesso, come previsto dalla citata
circolare n. 36.

Conclusioni.
  La   nuova   procedura  relativa  alla  gestione  degli  ordini  di
prelevamento  fondi costituisce un'importante opportunita' nell'opera
di razionalizzazione e semplificazione della gestione del servizio di
tesoreria.  Le  eventuali difficolta' che dovessero incontrarsi nella
fase   iniziale   di  sperimentazione  delle  innovazioni  introdotte
rappresentano  aspetti  di carattere fisiologico, che potranno essere
superati  con  la  collaborazione di tutti i soggetti interessati. Le
amministrazioni  e  gli enti titolari di conti correnti aperti presso
la  Tesoreria  centrale dello Stato sono pertanto invitati a porre in
essere  tutte le iniziative che possono agevolare l'introduzione e la
verifica  della  nuova  procedura. La scrivente amministrazione resta
comunque  a  disposizione  per ogni necessario chiarimento che potra'
essere   richiesto   ai  seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica:
silvana.caudai tesoro.it - michele.codella@tesoro.it
    Roma, 29 settembre 2003
                           Il ragioniere generale dello Stato: Grilli