IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del   20 marzo   2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana  n.  105  dell'8 maggio  2003,  recante  «Primi
elementi  in  materia  di  criteri  generali  per  la classificazione
sismica  del  territorio  nazionale  e  di  normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»;
  Considerato  che occorre apportare alcune modifiche ed integrazioni
agli  allegati  2,  3  e  4  dell'ordinanza sopra citata a ragione di
riscontrati   errori  materiali  di  trascrizione  e  per  assicurare
maggiore  chiarezza  alle  disposizioni  normative aventi particolari
contenuti tecnici;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:
                               Art. 1.

  1.  Agli  allegati  2,  3  e  4  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sono apportate le
modifiche di seguito indicate:

   ---->   Vedere allegati da pag. 10 a pag. 24 della G.U.  <----

      La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
        Roma, 2 ottobre 2003

                                            Il Presidente: Berlusconi