Al decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nel suddetto
supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:
      a)  all'art.  27,  comma  13,  ultimo  periodo,  in luogo delle
parole:  "sono  soppressi  i  commi  1-bis  e  ter",  leggasi:  "sono
soppressi i commi 1-bis e 3";
      b)  all'art. 47, comma 3, in luogo delle parole: "sono concessi
ai  lavoratori", leggasi: "sono concessi esclusivamente ai lavoratori
iscritti    all'assicurazione   obbligatoria   contro   le   malattie
professionali, gestita dall'INAIL,";
    c)   all'allegato  1,  paragrafo:  "Procedura  per  la  sanatoria
edilizia",  dopo le parole: "La domanda di definizione degli illeciti
edilizi  deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:", le
lettere "d)", "e)" ed "f)" sono sostituite dalle seguenti: "a)", "b)"
e "c)".