Al decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nel suddetto supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni: a) all'art. 27, comma 13, ultimo periodo, in luogo delle parole: "sono soppressi i commi 1-bis e ter", leggasi: "sono soppressi i commi 1-bis e 3"; b) all'art. 47, comma 3, in luogo delle parole: "sono concessi ai lavoratori", leggasi: "sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL,"; c) all'allegato 1, paragrafo: "Procedura per la sanatoria edilizia", dopo le parole: "La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:", le lettere "d)", "e)" ed "f)" sono sostituite dalle seguenti: "a)", "b)" e "c)".