IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34,
comma 8-bis;
  Vista  la  legge  14  gennaio  1999,  n.  4,  recante  disposizioni
riguardanti  il  settore universitario, ed, in particolare, l'art. 2,
relativo   alle  filiazioni  in  Italia  di  universita'  e  istituti
superiori di insegnamento a livello universitario stranieri;
  Vista  la  direttiva  ministeriale  23  maggio  2000  relativa alle
«Attivita'   istruttorie   per   i  provvedimenti  di  autorizzazione
all'attivita'  di  filiazioni  in  Italia  di  universita' e istituti
superiori di insegnamento a livello universitario stranieri»;
  Vista  l'istanza presentata dal legale rappresentante del «The CAPA
(Center  for  Academic  Programs  Abroad)  Florence Center» intesa ad
ottenere l'autorizzazione;
  Viste  le  osservazioni del Ministero degli affari esteri formulate
con  nota  n. 7062 del 23 dicembre 2002, con le quali fa presente che
la  «The  CAPA Florence Center» non e' una universita' ma un ente che
organizza  soggiorni all'estero per studenti e docenti di universita'
e colleges americani ed e' una for profit corporation;
                              Decreta:
  Per le motivazioni espresse dal Ministero degli affari esteri nella
nota  di  cui  alle  premesse  non si autorizza l'attivita' in Italia
della  filiazione  della  «The  CAPA  Florence  Center» in quanto non
sussistono  i  requisiti  di  cui  all'art. 2, comma 1 della legge 14
gennaio 1999, n. 4.

    Roma, 1° luglio 2003

                                                 Il Ministro: Moratti