IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 2 agosto 1996, concernente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Vista la domanda presentata dall'«Ente vini bresciani» in data 11 marzo 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica di che trattasi, formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Valcamonica» prodotti nella regione Lombardia.