IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
per  il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 2 agosto
1996,   concernente  disposizioni  integrative  dei  disciplinari  di
produzione  dei  vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle
regioni e province autonome del territorio nazionale;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  84  del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento
dello  schedario  vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione delle
superfici  vitate  negli  albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'«Ente  vini bresciani» in data
11 marzo 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione
geografica tipica dei vini «Valcamonica»;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  della  indicazione
geografica  tipica  di  che trattasi, formulati dal Comitato stesso e
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 78 del
3 aprile 2003;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro  deduzioni  da  parte degli interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della   indicazione   geografica  tipica  dei  vini  «Valcamonica»  e
all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in
conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
«Valcamonica» prodotti nella regione Lombardia.