IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2003);
  Visto  l'art.  34, comma 11 della citata legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  quale  prevede  che,  ai  fini del concorso delle autonomie
regionali  e  locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo
tra  Governo,  regioni  e  autonomie  locali da concludere in sede di
Conferenza  unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che  abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno  2002,  per  gli altri enti locali e per gli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  criteri  e  limiti  per  le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno 2003;
  Considerato,  in  particolare, che l'art. 34, comma 11, della legge
n.   289/2002   stabilisce   che  le  assunzioni  che  riguardano  le
amministrazioni  regionali,  le  province  e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto
di  stabilita'  interno per l'anno 2002 e gli altri enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il
ricorso   alle   procedure   di  mobilita',  essere  contenute  entro
percentuali  non  superiori  al  50  per  cento  delle cessazioni dal
servizio  verificatesi  nel  corso dell'anno 2002, ad eccezione delle
assunzioni  per  il  personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale,  tenuto  conto, in relazione alla tipologia di enti, della
dimensione  demografica,  dei  profili professionali del personale da
assumere, dell'essenzialita' di servizi da garantire e dell'incidenza
delle spese del personale sulle entrate correnti;
  Considerato,  inoltre, che il citato art. 34, comma 11, della legge
n.  289/2002  prevede  che  venga  definito  per  le  regioni, per le
autonomie  locali  e  per  gli  enti del Servizio sanitario nazionale
l'ambito  applicativo  delle  disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3
del  medesimo  art.  34,  concernenti  le  dotazioni  organiche delle
amministrazioni pubbliche;
  Ritenuto  di  dover  procedere alla individuazione per le regioni e
per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale dei criteri e dei
limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2003,
nonche'  alla  definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni
relative alla rideterminazione degli organici;
  Visto  l'accordo  sancito,  nella  seduta del 19 giugno 2003, dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art.
9,  comma  2,  lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
  Vista la nota (prot. n. 3552/03/2.2.1 in data 1° luglio 2003) della
Conferenza  unificata  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
concernente l'Accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali per la
fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato  nell'anno 2003 per le regioni, le province e i comuni,
per  gli  altri  enti  locali  e  per gli enti del Servizio sanitario
nazionale,  ai  sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
  Acquisiti  i  pareri  dei  Ministeri  dell'economia e delle fmanze,
dell'interno,   della  salute  e  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente
con  note n. 13607 del 28 luglio 2003, uf. Gab. del 3 luglio 2003, n.
100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto 2003;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002,
concernente  delega  di  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri   in   materia   di  funzione  pubblica  al  Ministro  senza
portafoglio avv. Luigi Mazzella;
                               Decreta
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto,  ai  sensi dell'art. 34, comma 11, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289, individua, per le amministrazioni
regionali  e  per  gli  enti  e  le  aziende appartenenti al Servizio
sanitario  nazionale,  i  criteri  e  i  limiti  per le assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato per l'anno 2003, nonche' definisce
l'ambito     applicativo    delle    disposizioni    relative    alla
rideterminazione  degli  organici  ai  sensi  dei  commi 1, 2 e 3 del
citato  art.  34,  in  attuazione dell'accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali sancito in data 19 giugno 2003 in sede di Conferenza
unificata.
  2.  La  individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e
la  definizione  dell'ambito applicativo della rideterminazione degli
organici  di  cui al precedente comma e' effettuata distintamente per
il  personale  delle  regioni  e  per  quello  del Servizio sanitario
nazionale.
  3.  Le  regioni  e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle
medesime per i quali sussistono provvedimenti che dichiarano lo stato
di emergenza derivante da terremoti o calamita' naturali sono esclusi
dagli  adempimenti  previsti  dall'art.  34,  comma 11 della legge n.
289/2002.
  4.  Le disposizioni del presente decreto non si applicano, ai sensi
dall'art.  95,  comma  2,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome.