IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003); Visto l'art. 34, comma 11 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003; Considerato, in particolare, che l'art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002 e gli altri enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialita' di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti; Considerato, inoltre, che il citato art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 prevede che venga definito per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale l'ambito applicativo delle disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 34, concernenti le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2003, nonche' alla definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici; Visto l'accordo sancito, nella seduta del 19 giugno 2003, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali; Vista la nota (prot. n. 3552/03/2.2.1 in data 1° luglio 2003) della Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'Accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali per la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2003 per le regioni, le province e i comuni, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle fmanze, dell'interno, della salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente con note n. 13607 del 28 luglio 2003, uf. Gab. del 3 luglio 2003, n. 100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto 2003; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella; Decreta Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, individua, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003, nonche' definisce l'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 34, in attuazione dell'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 19 giugno 2003 in sede di Conferenza unificata. 2. La individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell'ambito applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma e' effettuata distintamente per il personale delle regioni e per quello del Servizio sanitario nazionale. 3. Le regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sussistono provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamita' naturali sono esclusi dagli adempimenti previsti dall'art. 34, comma 11 della legge n. 289/2002. 4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, ai sensi dall'art. 95, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.