IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2003);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  34,  comma  11 della citata legge
27 dicembre  2002, n. 289, il quale prevede che, ai fini del concorso
delle  autonomie  regionali  e  locali al rispetto degli obiettivi di
finanza  pubblica,  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  previo  accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludere  in  sede  di  Conferenza  unificata,  sono fissati per le
amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto
di  stabilita'  interno  per l'anno 2002, per gli altri enti locali e
per  gli  enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per
le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003;
  Considerato  che  l'art.  34,  comma  11,  della  legge n. 289/2002
stabilisce  che  le  assunzioni  che  riguardano  le  amministrazioni
regionali,  le  province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti  che  abbiano  rispettato  le regole del patto di stabilita'
interno  per  l'anno  2002  e  gli  altri  enti locali e gli enti del
Servizio  sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso
alle  procedure  di mobilita', essere contenute entro percentuali non
superiori  al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi
nel  corso  dell'anno  2002,  ad  eccezione  delle  assunzioni per il
personale  infermieristico  del  Servizio sanitario nazionale, tenuto
conto,   in  relazione  alla  tipologia  di  enti,  della  dimensione
demografica,  dei  profili  professionali  del personale da assumere,
dell'essenzialita'  di  servizi  da  garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti;
  Considerato,  inoltre, che il citato art. 34, comma 11, della legge
n.  289/2002  prevede  che  venga  definito  per  le  regioni, per le
autonomie  locali  e  per  gli  enti del Servizio sanitario nazionale
l'ambito  applicativo  delle  disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3
del  medesimo  art.  34,  concernenti  le  dotazioni  organiche delle
amministrazioni pubbliche;
  Ritenuto  di  dover procedere alla individuazione per le province e
per  i  comuni  dei  criteri  e dei limiti relativi alle assunzioni a
tempo   indeterminato   nell'anno   2003,  nonche'  alla  definizione
dell'ambito    applicativo    delle    disposizioni   relative   alla
rideterminazione degli organici;
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito nella legge
20 maggio  2003, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
bilanci degli enti locali»;
  Visto  l'accordo  sancito,  nella  seduta del 19 giugno 2003, dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art.
9,  comma  2,  lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
  Vista la nota (prot. n. 3552/03/2.2.1 in data 1° luglio 2003) della
Conferenza  unificata  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
concernente l'Accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali per la
fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato  nell'anno 2003 per le regioni, le province e i comuni,
per  gli  altri  enti  locali  e  per gli enti del Servizio sanitario
nazionale,  ai  sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
  Acquisiti  i  pareri  dei  Ministeri dell'economia e delle finanze,
dell'interno,   della  salute  e  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente
con  note n. 13607 del 28 luglio 2003, uf. Gab. del 3 luglio 2003, n.
100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto 2003;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002,
concernente  delega  di  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri   in   materia   di  funzione  pubblica  al  Ministro  senza
portafoglio avv. Luigi Mazzella;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto,  ai  sensi dell'art. 34, comma 11, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289, individua, per le amministrazioni
provinciali  e  comunali,  i  criteri e i limiti per le assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato per l'anno 2003, nonche' definisce
l'ambito     applicativo    delle    disposizioni    relative    alla
rideterminazione  degli  organici  ai  sensi  dei  commi 1, 2 e 3 del
citato  art.  34,  in  attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali sancito in data 19 giugno 2003 in sede di Conferenza
unificata.