L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

          Nella riunione del consiglio del 17 settembre 2003;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare
l'art. 1, commi 6 e 11;
  Visto  il  nuovo  quadro  normativo  europeo  in  materia di reti e
servizi  di comunicazione elettronica, ed in particolare la direttiva
2002/21/CE,  che  istituisce  il nuovo quadro normativo comune per le
reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,  e la direttiva
2002/19/CE,   relativa   all'accesso   alle   reti  di  comunicazione
elettronica  e  alle  risorse  correlate e all'interconnessione delle
medesime;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 2 aprile 2003,
relativa  al  procedimento  n.  M  2876  -  NewsCorp/Telepiu',  ed in
particolare  la parte II - Obblighi, paragrafi 10 - Offerta Wholesale
Premium,  11  - Accesso alla piattaforma, 12 - Protezione dei clienti
della  piattaforma  unica  e  contratti  con  i  rivenditori,  e 15 -
Risoluzione delle controversie;
  Vista  la  delibera  n.  148/01/CONS  del  28 marzo  2001,  recante
adozione del regolamento concernente le controversie tra organismi di
telecomunicazioni,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2001;
  Vista  la  delibera  n.  182/02/CONS  del  19 giugno  2002, recante
adozione   del   regolamento   concernente   la   risoluzione   delle
controversie  insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni
ed  utenti,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 167 del 18 luglio 2002;
  Vista  la  delibera  n.  435/01/CONS  del 14 novembre 2001, recante
approvazione  del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre
in  tecnica  digitale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario
n. 259, ed in particolare l'art. 28;
  Vista  la determinazione del segretario generale n. 9/2003, recante
disposizioni  organizzative  relative al monitoraggio delle attivita'
della   piattaforma   digitale   a  pagamento,  pubblicata  sul  sito
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il 29 luglio 2003;
  Ritenuto  che, in base alla decisione della Commissione europea del
2 aprile  2003,  nel  caso  in  cui  sorga una controversia in merito
all'attuazione  della  parte II degli impegni ivi previsti, e qualora
l'oggetto  della  controversia  riguardi  i paragrafi 10, 11 o 12.1 e
rientri   nelle  competenze  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  ai  sensi della normativa italiana o comunitaria, «la
parte denunciante avra' diritto a rimettere la questione all'AGCOM, a
condizione  che la parte denunciante e le societa' obbligate si siano
dapprima adoperate al meglio per risolvere la questione attraverso un
compromesso  negoziale»,  e che «le controversie AGCOM saranno decise
in   via   definitiva   dall'AGCOM   nel   rispetto  della  normativa
comunitaria,  ivi  inclusa  la  decisione  e  gli  impegni,  e  della
regolamentazione italiana applicabile al settore»;
  Ritenuto che, dal punto di vista oggettivo, ai sensi della predetta
decisione,   perche'   una   controversia   possa  essere  sottoposta
all'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  occorre  la
contemporanea  sussistenza  di  due  condizioni:  che l'oggetto della
stessa  riguardi  i  paragrafi  10,  11  o 12.1 e che la controversia
rientri  nelle  competenze  dell'Autorita',  ai sensi della normativa
italiana o comunitaria;
  Ritenuto  che,  in  forza  dell'art.  1,  comma  11, della legge n.
249/1997,   sussiste   un   potere  di  carattere  generale  in  capo
all'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni per la soluzione
non  giurisdizionale  delle controversie tra utenti e operatori o tra
questi ultimi;
  Vista  la  decisione comunitaria che, al paragrafo 15, lettera (a),
(iii),  dopo l'indicazione degli elementi che consentono tecnicamente
l'avvio della procedura, stabilisce che: «La procedura di risoluzione
della   controversia  dovra'  seguire  la  procedura  prevista  nella
delibera   n.   148/01/CONS  dell'AGCOM  o  qualsiasi  simile  regola
procedurale che [sia] applicabile di volta in volta»;
  Ritenuto  che  dal  confronto tra la previsione normativa di cui al
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma  6, lettera a), n. 9, della
legge  n.  249/1997,  e degli articoli 2 e 3 della citata delibera n.
148/01/CONS,  con  quella di cui al citato paragrafo 15 degli impegni
emerge  un  diverso  ambito oggettivo e soggettivo delle controversie
ivi  disciplinate,  avendo  quelle  relative  all'«Offerta  Wholesale
Premium»,  all'«Accesso  alla  piattaforma»  e  alla  «Protezione dei
clienti  della  piattaforma  unica e contratti con i rivenditori», di
cui  ai  paragrafi  10, 11 e 12.1 degli impegni, un ambito piu' ampio
rispetto   a   quelle   oggetto  della  delibera  n.  148/01/CONS,  e
coinvolgendo  innovativi  e  peculiari  profili  di convergenza tra i
settori   delle  telecomunicazioni,  dei  media  e  delle  tecnologie
dell'informazione,  che  non  risultano  interamente  riferibili alla
disciplina  dell'accesso  alle infrastrutture o a quella dell'accesso
speciale alla rete, cosi' come alla fornitura di servizi e prodotti;
  Ritenuto  che  la  competenza a dirimere le controversie deferibili
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, di cui al citato
paragrafo  15  spetta  al consiglio, in forza della previsione di cui
all'art.  1,  comma  6, lettera c), n. 14, della legge n. 249/1997, a
cui  compete  altresi', come indicato dalla decisione comunitaria, di
individuare «le regole procedurali applicabili di volta in volta»;
  Ritenuto di applicare alle controversie di cui ai paragrafi 10 e 11
degli  impegni  le  regole  contenute  al  capo  II della delibera n.
148/01/CONS,  e  a  quelle  di cui al paragrafo 12.1 degli impegni le
regole procedurali contenute nella delibera n. 182/02/CONS, avente ad
oggetto  la  disciplina  delle  controversie  relative  agli  utenti,
intendendosi  riferiti  al consiglio i poteri attribuiti dai predetti
regolamenti alla Commissione per le infrastrutture e le reti;
  Udita la relazione del presidente;

                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente delibera si intendono per:
    a) «Autorita», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
    b) «Consiglio», il consiglio dell'Autorita';
    c) «Decisione»,   la  decisione  della  Commissione  europea  del
2 aprile 2003 relativa al procedimento n. M.2876 - NewsCorp/Telepiu';
    d) «Societa'  obbligate», la piattaforma unica e news, cosi' come
definite dalla decisione;
    e)  «Impegni»,  gli  impegni  assunti  dalle  societa'  obbligate
innanzi alla Commissione europea in base alla decisione;
    f) «Parte  denunciante»,  il  soggetto  che, assumendo il mancato
rispetto  degli impegni da parte delle societa' obbligate, rimetta la
decisione della controversia all'Autorita'.