IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata dei vini «Sangiovese di Romagna» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Ente  tutela  vini di Romagna,
intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna»;
  Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Emilia-Romagna;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla sopra indicata domanda e sulla
proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini
a  denominazione  di  origine  controllata  «Sangiovese  di  Romagna»
pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 3
luglio 2003;
  Viste le successive note dell'Ente tutela vini di Romagna datate 29
agosto 2003, n. 95/03 e 2 ottobre 2003, n. 111/03;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Sangiovese di Romagna», ed all'approvazione del relativo
disciplinare  di  produzione  dei vini in argomento in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine controllata «Sangiovese di Romagna», riconosciuto con decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche,
e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
  2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Sangiovese  di  Romagna» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 ottobre 2003
                                         Il direttore generale: Abate