IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sangiovese di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna»; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2003; Viste le successive note dell'Ente tutela vini di Romagna datate 29 agosto 2003, n. 95/03 e 2 ottobre 2003, n. 111/03; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003. 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2003 Il direttore generale: Abate