Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la
domanda   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione
«Asparago  Bianco  di Bassano» come denominazione di origine protetta
ai    sensi    del   regolamento   (CEE)   n.   2081/92,   presentata
dall'Associazione  per  la  tutela  e la valorizzazione dell'Asparago
Bianco  di  Bassano,  con  sede  in Bassano del Grappa (Vicenza), via
Matteotti n.  39,  esprime  parere  favorevole  sulla  stessa e sulla
proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari  e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via
XX Settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
   PROTETTA «ASPARAGO BIANCO DI BASSANO»

                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di  origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di
Bassano»   e'   riservata   ai   turioni   di   asparago   (Asparagus
officinalis L.)   che   rispondono   alle   caratteristiche  ed  alle
condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                    Caratteristiche del prodotto
    La  denominazione  di  origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di
Bassano»  designa  i  turioni  di  asparago  ottenuti  nella  zona di
produzione delimitata nel successivo art. 3 del presente disciplinare
di  produzione,  discendenti dall'ecotipo locale che e' rappresentato
dalla varieta' «Comune - o Chiaro - di Bassano».
1. Caratteristiche estetiche.
    I  turioni  che  possono  fregiarsi della DOP «Asparago Bianco di
Bassano» devono essere:
      a) di  colore  bianco.  Una  colorazione  leggermente rosata ed
eventuali  lievi  tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla
base,  purche' non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm) ed
a  condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da
parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10% del
prodotto del mazzo.
      b) ben  formati:  dritti;  interi; con apice serrato; i turioni
non  devono  essere vuoti, ne' spaccati, ne' pelati, ne' spezzati. La
bassa  fibrosita', caratteristica qualitativa dell'Asparago Bianco di
Bassano,   determina,  al  momento  del  confezionamento,  un'elevata
spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi,
sopraggiunti  dopo  la  raccolta,  al  massimo  sul  15% del prodotto
racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;
      c) teneri;   non   sono  ammessi  i  turioni  con  principi  di
lignificazione;
      d)  di  aspetto  e  odore  freschi;  privi  di  odore  o sapore
estraneo;
      e) sani - esenti da attacchi di roditori e di insetti;
      f) puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurita';
      g)  privi  di  gocciolatura  e  sufficientemente  asciutti dopo
lavaggio  e  refrigerazione  con  acqua  fredda,  esente  da additivi
chimici.
    La  sezione  praticata  alla  base  deve essere il piu' possibile
netta e perpendicolare all'asse longitudinale.
2. Calibratura.
    La   calibratura  e'  determinata  secondo  la  lunghezza  ed  il
diametro.
    Il diametro centrale dei turioni e' quello della sezione presa al
centro  della  lunghezza.  Il  diametro  centrale minimo, compresa la
tolleranza, e' fissato in 11 mm.
    I  turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni
mazzo  siano  compresi  turioni  con differenza di diametro medio non
superiore a 10 mm.
    I  mazzi  vanno  classificati  in  base  al diametro centrale dei
turioni  che  li  compongono.  La lunghezza dei turioni presenti deve
essere  in  rapporto  stretto  con  tale classificazione e seguire le
indicazioni fornite dalla seguente tabella:


==================================================================
                           |   Diametro centrale |   Lunghezza
---------------------------|---------------------|----------------
 Range massimo             |         > 11 mm     | tra 18 e 22 cm
-------------------------------------------------|----------------
       Per diametro: > 11 fino a 14 mm           |     20 cm
-------------------------------------------------|----------------
       Per diametro: = o maggiore di 15 mm       |     22 cm
-------------------------------------------------|----------------
 Solo per mazzi a "Ruote"* > 18                  |     25 cm
-------------------------------------------------|----------------

    * vedi deroga
3. Deroga.
    Facendo   riferimento   alla   storicita'  del  prodotto  e  alla
tradizionale  immissione  sul  mercato degli asparagi confezionati in
forma   di   «RUOTE»   (tipologia   presente  in  tutte  le  rassegne
gastronomiche  del  comprensorio  e  in  tutte  le  mostre e concorsi
storici  dell'Asparago di Bassano, evidenziate fotograficamente anche
nella raccolta di immagini allegate nella relazione storica), vengono
ammessi   alla   commercializzazione  confezioni  singole  denominate
appunto  «RUOTE»  del  peso  superiore  ai  3 kg e con riferimento al
diametro centrale minimo del turione pari a 18 mm ed ad una lunghezza
massima  di  25  cm  fatti  salvi  tutti  gli  altri requisiti minimi
previsti incluse le tolleranze.
                               Art. 3.
               Zona di produzione e di condizionamento
    La  zona di produzione e di condizionamento dell'«Asparago Bianco
di  Bassano» di cui al presente disciplinare di produzione comprende,
nell'ambito  della  provincia  di  Vicenza, i territori dei comuni di
Bassano  del  Grappa,  Cartigliano,  Cassola,  Mussolente,  Pove  del
Grappa,  Romano D'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e
Marostica.
                               Art. 4.
              Elementi storici che comprovano l'origine
    La  serenissima  stimava  l'asparago  cibo nobile in quanto se ne
trova  traccia  nella  contabilita' di banchetti offerti ad ospiti di
gran  riguardo  gia' nel primo cinquecento. Dal seicento lo coltivava
diffusamente  negli  orti  di  terraferma.  I padri in viaggio per il
Concilio  della  controriforma  di Trento (1545-1563), transitando da
Bassano,  ebbero  modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra
loro, lascio' scritto dei suoi pregi dietetici.
    In  una  leggenda trascritta si racconta che S. Antonio da Padova
aveva  portato  dall'Africa  delle  sementi  di  asparago. Recatosi a
Bassano  per  ammansire il tiranno Ezzelino, concludeva positivamente
l'incontro.   Tornando   verso  Padova,  percorrendo  la  strada  che
congiungeva  Bassano  a Rosa', cospargeva tra le siepi le sementi che
rendono  tuttora  quella terra come la piu' indicata e feconda per la
coltura del turione.
    In   un  famoso  dipinto  del  pittore  veneziano  Giovambattista
Piazzetta (1682-1754) «La Cena di Emmaus» Claveleur Museum of Art, e'
ben  visibile il piatto di asparagi preparato secondo la tradizionale
ricetta  bassanese:  «sparasi  e  ovi,  sale  e  pevare,  oio e aseo»
(asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto).
    Nel  1847  il prof. Ferrazzi (Alcuni cenni dell'agronomia e della
industria  bassanese,  1847,  pag.  14, in allegato 5) descrivendo le
qualita'  delle  produzioni  agricole locali, affermava «gli asparagi
bassanesi  si'  candidi, si' buoni, si' saporosi, non vogliono essere
altrimenti  lodati;  sono  il  dono  piu' bello e gradito della nuova
stagione».
    Alla voce asparago dell'Enciclopedia agraria italiana (ed. 1952),
riporta  l'opinione generale che anche in altre localita' «l'asparago
coltivato sia il bassanese, tuttora preferito alle razze d'Argenteuil
per  il  migliore  adattamento  al  clima  ed anche per le sue ottime
qualita' organolettiche».
    L'origine  del  prodotto oggi viene garantita dall'iscrizione dei
produttori  e  dei  confezionatori  in  apposito  elenco tenuto dalla
struttura di controllo di cui all'art. 7 i quali devono assicurare la
rintracciabilita' del prodotto in ogni fase della filiera attraverso:
      l'iscrizione,  per  ciascuna  campagna  produttiva, dei terreni
coltivati  a  «Asparago  Bianco  di  Bassano»  nell'elenco depositato
presso la sede dell'organismo di controllo;
      l'indicazione  degli estremi catastali dei terreni coltivati ad
Asparago  Bianco  di Bassano e, per ciascuna particella catastale, la
ditta proprietaria, la ditta produttrice, la localita', la superficie
coltivata ad Asparago Bianco di Bassano;
      la  registrazione  dei  codici  progressivi  di numerazione dei
mazzi  marchiati, in un apposito registro, compilato dai produttori e
tenuto  dagli  stessi  a  disposizione  dell'ente di controllo per le
verifiche.
                               Art. 5.
                  Tecniche di produzione e raccolta
Caratteristiche dei terreni.
    I  terreni  devono  avere  un  pH  compreso  fra  5,5  e  7,5. E'
obbligatoria  un'analisi  dei  terreni  per ogni nuovo impianto e, in
ogni  caso, almeno ogni 5 anni per i parametri principali (pH, azoto,
fosforo, potassio, calcio, magnesio e sostanza organica). Per i nuovi
impianti sono valide le analisi effettuate nel triennio precedente.
1. Preparazione del terreno ed impianto.
    La preparazione del terreno va effettuata nell'autunno precedente
l'impianto,  con  un'aratura  leggera, ad una profondita' inferiore o
uguale a 30 cm, seguita eventualmente, da una ripuntatura a 40-50 cm.
    Nella realizzazione di nuovi impianti la distanza tra le file non
deve  risultare  inferiore a 1,8 mt per le file binate e 2 mt, per le
file  singole;  la  densita' massima dovra' comunque essere di l,8 di
piante/metro quadro.
    I solchi devono avere una profondita' di 15-20 cm. L'orientamento
delle  file  deve  essere  preferibilmente  da  Nord  a  Sud, secondo
l'andamento  dei venti dominanti che percorrono la Valsugana, in modo
da  garantire un buon arieggiamento alla coltura e la diminuzione dei
rischi di infezioni fungine e di allettamento delle piante.
    Il  trapianto  delle  zampe  di asparago deve essere eseguito nei
mesi  di marzo od aprile, per le piantine esso deve avvenire entro il
mese di giugno.
2. Rotazioni.
    Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno puo' essere
effettuato solo dopo 4 anni.
    In  caso  di  accertata  presenza  di  fitopatie di tipo radicale
(rizoctonia  e  fusarium), il reimpianto puo' avvenire non prima di 8
anni.
    E' inoltre vietato far precedere all'impianto dell'asparagiaia le
colture  della  patata,  erba medica, carota, trifoglio, barbabietola
per possibilita' di attacchi di rizoctonia.
    E'  altresi' consigliato far precedere all'impianto dell'asparago
le colture cerealicole come l'orzo, il grano, il mais.
3. Materiale di propagazione.
    Piattaforma varietale.
    La  riproduzione del materiale vegetativo da utilizzarsi per auto
approvvigionamento puo' essere fatta dagli stessi agricoltori.
    Puo'  essere utilizzato solo l'ecotipo locale purche' rispondente
alle caratteristiche di cui all'art. 2.
4. Concimazione.
    E'   obbligatorio,   prima   di  un  nuovo  impianto,  effettuare
un'analisi  completa  del  terreno,  da  ripetersi,  relativamente ai
parametri fondamentali (pH, N, P, K, Ca, Mg e sostanza organica) ogni
5 anni; sono valide anche analisi effettuate nel triennio precedente.
    In  ordine  al  mantenimento  della  fertilita'  dei  terreni, si
distingue  una  concimazione  pre-impianto e una concimazione per gli
anni di produzione.
    In  pre-impianto  e'  richiesta la distribuzione di letame bovino
nella dose di 600 q.li/ha da interrare quando maturo.
    L'impiego  di  altri  concimi organici va rapportato al valore di
riferimento indicato per il letame bovino.
    Per  gli  anni  di  produzione  la  concimazione  andra' fatta in
funzione dei risultati delle analisi del terreno e delle asportazioni
medie  della  coltura.  La  provenienza  dell'azoto  deve essere, per
almeno il 50% di natura organica.
    La  concimazione fosfatica, e parte della concimazione potassica,
sara'  effettuata  in corrispondenza delle lavorazioni autunnali o di
fine  inverno, mentre la concimazione azotata e la restante potassica
sara'  effettuata  nel  periodo  post  raccolta (non oltre il mese di
luglio),   frazionandola  in  piu'  interventi.  L'apporto  annuo  di
elementi nutritivi principali dovra' comunque non superare i seguenti
limiti massimi di unita' ad ettaro:
      azoto 150;
      fosforo 80;
      potassio 180.
    Eventuali  integrazioni  di microelementi andranno effettuate nel
periodo autunno-inverno.
5. Difesa fitosanitaria.
    Gli  interventi  devono  seguire  le  indicazioni  previste dalla
regione  Veneto  relativamente  alla  lotta  integrata per l'asparago
bianco.  Le  norme  tecniche  di riferimento fanno capo alla delibera
della  giunta regionale del Veneto n. 488 del 28 febbraio 2003 e alle
successive   modifiche   ed   integrazioni   emanate   dalla   stessa
amministrazione.
    Nella  individuazione  delle tecniche agronomiche dovranno essere
privilegiati i seguenti aspetti:
      a) utilizzazione di materiale di propagazione sano e resistente
alle fitopatie;
      b) adozione   di   pratiche  agronomiche  in  grado  di  creare
condizioni  sfavorevoli  agli organismi dannosi (es. ampie rotazioni,
concimazioni    equilibrate,    irrigazioni   localizzate,   adeguate
lavorazioni del terreno, ecc.).
6. Pacciamatura.
    E'  consentita  la  pacciamatura nel periodo di raccolta con film
plastico   scuro  adeguato  al  contenimento  delle  malerbe  e  alla
protezione  dalla  luce,  o con altro materiale idoneo a garantire le
caratteristiche finali del prodotto.
7. Irrigazione.
    Gli   interventi   irrigui  si  rendono  necessari  in  relazione
all'andamento meteorologico stagionale ed alla fase fenologica.
8. Interventi autunnali.
    Nel periodo di completo disseccamento della parte aerea si dovra'
provvedere  allo  sfalcio,  all'asportazione ed alla bruciatura della
stessa,  allo  spianamento  dei  cumuli del terreno, a fine raccolta,
onde  evitare  l'esagerato  innalzamento dell'apparato radicale della
pianta.
9. Raccolta.
    I  periodi  massimi  di  raccolta,  considerando  come primo anno
l'anno d'impianto, sono i seguenti:


====================================================================
                                 I          II        III    Dal IV
--------------------------------------------------------------------
impianti derivanti da zampe   impianto  allevamento  30 gg    70 gg
--------------------------------------------------------------------
trapianto di piantine         impianto     15 gg     30 gg    70 gg
  ottenute nell'anno
--------------------------------------------------------------------

    Il periodo di raccolta deve essere compreso tra il 1° marzo ed il
15 giugno.
    Le  produzioni  in  coltura  forzata  o protetta (tunnel) possono
essere  raccolte  prima  della suddetta data e comunque non prima del
1° febbraio previa autorizzazione dell'organismo di controllo.
    La   produzione   massima  consentita  in  asparagiaia  in  piena
produzione, e' pari a 80 q.li/ha.
                               Art. 6.
                  Legame con l'ambiente geografico
    Le  condizioni  ambientali  e  tecnico-colturali  degli  impianti
destinati  alla  produzione  dell'Asparago  Bianco di Bassano, atte a
conferire al prodotto le caratteristiche tipiche, sono le seguenti:
1. I terreni.
    I  terreni  della  zona  di  produzione  dell'Asparago  Bianco di
Bassano  sono  caratterizzati  da  una  tessitura  di  tipo  franco o
franco-sabbiosa,  con  un  sottosuolo  ricco di ghiaia, dotati di una
buona  permeabilita' e di una discreta presenza di sostanza organica;
il   pH   si   colloca  su  valori  prevalenti  di  5,5-7,5  (terreni
sub-acidi-neutri).
    L'area  interessata e' di origine alluvionale, essendo ricompresa
nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta.
    La  sua  caratteristica  risulta  determinata  dalla composizione
fisico-chimica  dei  materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi
trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale,
che  ne caratterizzano la composizione. Tale caratteristica, aggiunta
alla  bassa  presenza  di  carbonati,  influisce  positivamente sulle
caratteristiche   qualitative   dell'Asparago   di   Bassano   ed  in
particolare sull'assenza di fibrosita', determinando l'ottenimento di
turioni teneri ed integralmente consumabili.
2. Il clima.
    Le   zone   di   coltivazione  dell'Asparago  Bianco  di  Bassano
presentano   una   situazione   climatica   che   risente  fortemente
dell'influenza  del  fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della
protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa.
    Il  clima  pertanto  si  presenta  mite  e  ventilato, non umido,
caratteristiche  che  influiscono  positivamente  sulla sanita' della
coltura, riducendo l'incidenza delle malattie crittogamiche.
    Le  precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1.000 mm
annui  con  massimi  in  corrispondenza  dei  mesi di aprile-maggio e
settembre-ottobre.
    In  riferimento  alla  temperatura  il valore medio si aggira dai
2,5° ai 23° con valori estremi nei mesi di gennaio e luglio.
    Tra  gli  eventi  meteorologici  da  tenere in considerazione, si
segnala  l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana
si   spinge  verso  sud-est,  determinando  un  micro  clima  locale,
caratterizzante  l'areale  di  coltivazione  gli  scarsi  ristagni di
umidita', una minore presenza di nebbie, una minore incidenza termica
dei  suoli  permette  di  ridurre  sensibilmente  le  fitopatie nella
coltura.  L'elevata  areazione riduce inoltre la presenza di ristagni
che permette alla coltura di svilupparsi in maniera costante.
                               Art. 7.
          Riferimenti relativi alle strutture di controllo
    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare  di  produzione  e' svolto da una struttura di controllo
conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE)
n. 2081/82.
                               Art. 8.
            Modalita' di confezionamento ed etichettatura
1. Imballaggio e presentazione.
    Il  contenuto  di  ogni  imballaggio  deve  contenere mazzi della
medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono
essere  venduti  confezionati  in  mazzi  saldamente legati, con peso
compreso fra 0,5 e 3 kg. Le ruote possono essere commercializzate con
un peso superiore ai 3 kg.
    I   turioni   che   si   trovano  all'esterno  del  mazzo  devono
corrispondere,  per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo
costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.
2. Confezionamento dei mazzi.
    Come  da  tradizione,  dopo  aver pareggiato il fondo, ogni mazzo
deve  essere  legato  saldamente  con  una  «Stroppa» (giovane ramo o
"succhione"  di  salice).  Ad  ogni  mazzo  deve  essere  apposto  un
contrassegno,  fissato  alla  stroppa,  riportante  il  marchio della
D.O.P.   «Asparago   Bianco   di   Bassano»   nonche'  il  numero  di
identificazione   progressivo   del   mazzo   che   ne   permette  la
rintracciabilita'.
    I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio.
3. Caratteristiche degli imballaggi.
    l  mazzi possono essere riposti in contenitori di legno, plastica
o altro materiale idoneo.
    All'esterno  di  ogni  imballaggio  devono  essere  apposte,  con
indicazione   diretta   o   con   apposita   etichetta,  le  seguenti
informazioni:
      Asparago Bianco di Bassano - D.O.P.;
      nome del produttore;
      ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
      data di confezionamento,
nonche' le seguenti caratteristiche commerciali:
      categoria di qualita' (norme UE);
      calibro;
      numero di mazzi;
      peso medio dei mazzi.
    Il  marchio  del  prodotto e' costituito dal logo della DOP e dal
codice  progressivo,  identificativo  del prodotto e del produttore a
garanzia della tracciabilita' del prodotto.
    Tale  marchio  viene affisso con una chiusura non riutilizzabile,
alla  «stroppa»,  nella  parte  superiore  del  mazzo, a garanzia del
prodotto DOP.
    Il  logo  e' costituito da un disco verde dal bordo sagomato a 24
lobi.  Tale  disco  verde  e'  contornato  da  due  profili anch'essi
ondulati  di  colore rosso il piu' esterno e di colore bianco il piu'
interno.  Al  centro  del  disco verde, occupandone i due terzi della
superficie, e' posto il disegno stilizzato di un mazzo di asparagi di
colore  bianco profilati di verde formato da cinque asparagi in primo
piano  e quattro dietro a questi, attraversati per tutta la larghezza
e  per  un  terzo  dell'altezza dalla sagoma inserita centralmente in
colore  rosso  del  Ponte  palladiano  in  legno  a quattro piloni di
Bassano del Grappa.
    Sotto gli asparagi, disposta a semicerchio, leggibile da sinistra
a  destra  e'  collocata la scritta di colore bianco con il carattere
France Bold TTF in maiuscolo «Asparago Bianco di Bassano».
    I  colori  di  riferimento  sono  il  verde Pantone 348; il rosso
Pantone 186 e il bianco.
    Le  dimensioni  del logo riportate nelle targhette identificative
dei  mazzi,  in  alluminio  ossidato o serigrafato, atossico, avranno
diametro di 3 centimetri.
    Il   logo  eventualmente  riportato  su  imballaggi,  confezioni,
depliant,   ecc.   dovra'   in   ogni  caso  avere  delle  dimensioni
significativamente superiori a qualunque altra scritta.

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