IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto
1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Freda Jose' Alberto, nato a Buenos Aires
l'8 settembre  1946,  cittadino  argentino,  diretta  ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio    in   Italia   della   professione   di   psicologo   e
psicoterapeuta;
  Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«licenciado  en  psicologia»  presso  l'«Universidad del Salvador» il
6 settembre 1979;
  Considerato  che  l'istante  e'  iscritto  presso il «Ministerio de
Salud» dal 18 giugno 1980, matricola n. 3626;
  Preso atto dell'ampia esperienza documentata in atti;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute
del 18 giugno 2003 e del 2 ottobre 2003;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nelle sedute sopra citate;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale  del richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo degli psicologi e degli
psicoterapeuti  e  che  pertanto non sia necessaria l'applicazione di
alcuna misura compensativa;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla Questura di Catania in data 3 marzo 2000, rinnovato
il  3 marzo  2002  e  con  validita'  fino al 3 marzo 2006 per motivi
familiari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Freda  Jose'  Alberto,  nato  a Buenos Aires, (Argentina)
l'8 settembre  1946,  cittadino  argentino, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   psicologi,   sez.  A,  e  degli  psicoterapeuti  e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.
    Roma, 7 ottobre 2003
                                          Il direttore generale: Mele