IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
    Visto   il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo
stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Naputano Marcelo, nato il 23 settembre
1967  a San Paolo (Brasile), cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo
di  cui  e'  in  possesso,  come  attestato dal «Conselho Regional de
Psicologia do Estado de Sao Paulo» cui il richiedente e' iscritto dal
21 febbraio  2003,  ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di psicologo;
  Rilevato  che  il  sig.  Naputano  e'  in  possesso  del  titolo di
psicologo  rilasciato  dalla «Universidade Estadual Paulista Julio de
Mesquita Filho» di San Paolo in data 7 febbraio 2003;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 luglio 2003;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
dell'Ordine degli psicologi nella nota in atti datata 29 luglio 2003;
                              Decreta:
  Al  sig.  Naputano  Marcelo,  nato il 23 settembre 1967 a Sao Paulo
(Brasile),    cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in Italia.
    Roma, 13 ottobre 2003
                                          Il direttore generale: Mele