IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Vista la direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, concernente l'iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che Regno Unito, Italia, Francia, Belgio e Germania, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze in conformita' delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione; Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 19 aprile 2002 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione; Considerato che dal riesame relativo alle sostanze attive cinidon etile, metalaxil-M e picolinafen non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto la consultazione del comitato scientifico per le piante. Considerato che le sostanze attive cialofop butile, famoxadone e florasulam, sono state sottoposte al comitato scientifico per le piante in merito ad aspetti particolari legati alla salute umana ed ambientale e che le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/64/CE e dei relativi rapporti di riesame; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/64/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picollnafen nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/64/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati; Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Ritenuto che tale periodo non debba essere superiore a 12 mesi dalla data della revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen sono iscritte, fino al 30 settembre 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.