IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Vista la direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002,
concernente   l'iscrizione   delle  sostanze  attive  cinidon  etile,
cialofop  butile,  famoxadone,  florasulam, metalaxil-M e picolinafen
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Tenuto  conto  che Regno Unito, Italia, Francia, Belgio e Germania,
Stati  membri  relatori designati per lo studio delle sostanze attive
cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e
picolinafen,  hanno  effettuato  il  lavoro  di  valutazione  su tali
sostanze in conformita' delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e
4,  della  direttiva  91/414/CEE,  presentando  alla  Commissione  le
relative relazioni di valutazione;
  Considerato  che le relazioni di valutazione sono state riesaminate
dagli  Stati  membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito del Comitato
permanente  per  la  catena alimentare e la salute degli animali, con
conclusione  dei riesami il 19 aprile 2002 sotto forma di rapporti di
riesame della Commissione;
  Considerato  che  dal riesame relativo alle sostanze attive cinidon
etile, metalaxil-M e picolinafen non sono emersi problemi o questioni
che  abbiano  richiesto la consultazione del comitato scientifico per
le piante.
  Considerato  che  le  sostanze attive cialofop butile, famoxadone e
florasulam,  sono  state  sottoposte  al  comitato scientifico per le
piante  in  merito ad aspetti particolari legati alla salute umana ed
ambientale  e che le osservazioni del comitato scientifico sono state
prese  in considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/64/CE
e dei relativi rapporti di riesame;
  Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e
picolinafen  soddisfano  in  generale  le esigenze di cui all'art. 5,
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b),  e  all'art. 5, paragrafo 3, della
direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi
esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2002/64/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e
picollnafen  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/64/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive
cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e
picolinafen  nel  relativo  rapporto di riesame, messo a disposizione
degli interessati;
  Considerato,   inoltre,   che   nelle   fasi   di   valutazione  ed
autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze
attive   cinidon  etile,  cialofop  butile,  famoxadone,  florasulam,
metalaxil-M  e  picolinafen  si  devono applicare i principi uniformi
previsti  dall'allegato  VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
  Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
  Ritenuto  che  tale  periodo  non  debba essere superiore a 12 mesi
dalla  data  della  revoca  delle  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone,
florasulam,  metalaxil-M  e  picolinafen  sono  iscritte,  fino al 30
settembre  2012,  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.