IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                  e
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n.  915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra» e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  2 maggio  1984, n. 111, concernente: «Adeguamento
delle  pensioni  dei  mutilati  ed  invalidi  per servizio alla nuova
normativa  prevista  per  le  pensioni  di  guerra  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze
in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale,
nel  prevedere  in  favore  di alcune categorie di grandi invalidi di
guerra  e  per  servizio  un assegno sostitutivo dell'accompagnatore,
demanda  ad  un  decreto  interministeriale l'accertamento del numero
degli  assegni  corrisposti  al 30 aprile di ciascun anno e di quelli
che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
3 febbraio  2003,  registrato  alla  Corte  dei conti, registro n. 1,
foglio  n. 372, con il quale sono state apportate al bilancio 2003 le
variazioni   occorrenti   per   l'attuazione   della  predetta  legge
27 dicembre  2002,  n.  288,  che  all'uopo  istituisce  un  fondo di
complessivi Euro 7.746.853, a valere sul capitolo 1319/Economia;
  Viste  le  comunicazioni  dei competenti organismi della Presidenza
del   Consiglio   dei   Ministri   e   del  Ministero  della  difesa,
rispettivamente in data 11 luglio e 15 luglio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Alla  data  del  30 aprile  2003  il  numero dei grandi invalidi
affetti  dalle  infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e
4),  secondo  comma,  e A-bis della tabella E allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 dicembre  1978,  n. 915, cui spetta
l'assegno  mensile  di  878  euro  sostitutivo dell'accompagnatore ai
sensi  dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e'
di 186 unita', per l'importo complessivo di Euro 1.959.696.
  Gli  assegni  sostitutivi  erogabili con le restanti disponibilita'
relative all'anno 2003, pari ad Euro 5.787.157, sono liquidati:
    a) in  via  prioritaria,  ad altri n. 216 grandi invalidi affetti
dalle  infermita'  di  cui  al comma 1 che prevedibilmente verranno a
trovarsi  nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2003;
    b) successivamente,  nell'ordine  di  presentazione delle domande
per  ottenere  il  servizio  di accompagnamento e fino ad esaurimento
delle  risorse  residue  nei  limiti  del  fondo  di  cui al capitolo
1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidita' di
cui  alle  lettere A),  numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis;
B),  numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E, dando
la  precedenza  ai  grandi  invalidi  che  hanno  fatto richiesta del
servizio  di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente
al  15 gennaio  2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati ne'
siano  in  grado  di  assicurarlo. Ai fini della determinazione della
data  di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa fede la
data del timbro postale.
  3. Gli  assegni  sostitutivi  di  cui  ai commi 1 e 2, nella misura
mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto
previsto  dall'ultimo  periodo  del  comma 4  dell'art. 1 della legge
27 dicembre    2002,    n.   288,   sono   corrisposti,   a   domanda
dell'interessato,   a   decorrere  dal  1° gennaio  2003  e  fino  al
31 dicembre  dello  stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il
grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal
primo  giorno  del  mese  successivo alla data di presentazione della
domanda  per  l'accompagnamento,  per coloro che abbiano richiesto il
servizio  stesso  per  la  prima volta dopo l'entrata in vigore della
suddetta legge.