IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra» e successive modificazioni; Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale sono state apportate al bilancio 2003 le variazioni occorrenti per l'attuazione della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 288, che all'uopo istituisce un fondo di complessivi Euro 7.746.853, a valere sul capitolo 1319/Economia; Viste le comunicazioni dei competenti organismi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa, rispettivamente in data 11 luglio e 15 luglio 2003; Decreta: Art. 1. 1. Alla data del 30 aprile 2003 il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, cui spetta l'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' di 186 unita', per l'importo complessivo di Euro 1.959.696. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2003, pari ad Euro 5.787.157, sono liquidati: a) in via prioritaria, ad altri n. 216 grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2003; b) successivamente, nell'ordine di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento e fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E, dando la precedenza ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati ne' siano in grado di assicurarlo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale. 3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento, per coloro che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.