IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
dispone,    fra    l'altro,    la   rivalutazione   dell'assegno   di
incollocabilita'  di  cui  all'art. 180 del testo unico approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con
cadenza annuale;
  Vista  la  delibera  n.  400 adottata dal commissario straordinario
dell'INAIL  in  data 19 giugno 2003, che ha proposto il nuovo importo
dell'assegno  di  cui  si  tratta con decorrenza 1° luglio 2003 sulla
base  della  variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta
fra  il 2001 e il 2002, registrata dall'ISTAT e risultata pari al 2,4
per cento;
  Considerato  che  la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo
scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10
luglio  2001,  emanata  dalla  Direzione  generale  dell'impiego, per
quanto  riguarda  la  sussistenza  dell'assegno  di cui si tratta, le
modalita' di erogazione dello stesso, nonche' i soggetti beneficiari,
anche    in    presenza    dell'evoluzione    normativa   concernente
l'incollocabilita';
  Ritenuto   di   determinare   il   nuovo  importo  dell'assegno  di
incollocabilita';
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2002;
                              Decreta:
  Con  decorrenza  1°  luglio 2003, l'importo mensile dell'assegno di
cui in premessa e' determinato nella misura di euro 205,30.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 11 agosto 2003
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 393