Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
    1.   Per   la   copertura   del   maggior   fabbisogno  derivante
dall'espletamento  della  sessione  riservata di esami finalizzata al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo
2,  comma  4,  della  legge  3 maggio 1999, n. 124, e' autorizzata la
maggiore  spesa di 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e di 19,317
milioni di euro per l'anno 2004.
    2.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede,
quanto  a  34,083  milioni  di euro per l'anno 2003 e quanto a 19,317
milioni  di  euro  per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
    3.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
          3 maggio  1999,  n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
          personale scolastico).
              «4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso
          per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente
          legge,   e'  indetta,  con  ordinanza  del  Ministro  della
          pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il
          conseguimento  dell'abilitazione o dell'idoneita' richiesta
          per  l'insegnamento  nella  scuola  materna,  nella  scuola
          elementare   e   negli  istituti  e  scuole  di  istruzione
          secondaria  ed  artistica,  che  da' titolo all'inserimento
          nelle  graduatorie  permanenti,  secondo quanto previsto al
          comma  1.  Ai  predetti  esami  sono  ammessi i docenti non
          abilitati,  nonche' gli insegnanti della scuola elementare,
          gli  insegnanti  tecnico-pratici,  d'arte  applicata  e  il
          personale  educativo  non  in  possesso  di  idoneita', che
          abbiano  prestato  servizio di effettivo insegnamento nelle
          scuole  statali,  ivi  comprese  le istituzioni scolastiche
          italiane  all'estero,  ovvero  negli  istituti  e scuole di
          istruzione  secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati
          o   nelle   scuole   materne  autorizzate  o  nelle  scuole
          elementari  parificate  per  almeno trecentosessanta giorni
          nel  periodo  compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la
          data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, di cui
          almeno  centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico
          1994-1995.  Il  servizio  deve  essere  stato  prestato per
          insegnamenti  corrispondenti  a posti di ruolo o relativi a
          classi  di concorso, con il possesso dello specifico titolo
          di  studio  richiesto.  Nel punteggio finale interverra', a
          titolo  di  riconoscimento della professionalita' acquisita
          in   servizio,   una   quota  proporzionale  agli  anni  di
          insegnamento  prestato  nella medesima classe di concorso o
          posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di
          un  corso  di  durata  non superiore a 120 ore, finalizzato
          all'approfondimento  della  metodologia  e  della didattica
          relative alle discipline comprese nelle classi di concorso.
          I  corsi sono svolti da docenti universitari e da personale
          scolastico,  direttivo  e  docente, di provata capacita' ed
          esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova
          scritta  e  in  una  prova orale volte all'accertamento del
          possesso  delle  capacita'  didattiche  relativamente  agli
          insegnamenti  da  svolgere.  La  frequenza  del  corso  non
          comporta  l'esonero  dal servizio. L'ordinanza del Ministro
          stabilisce  anche le modalita' di svolgimento dei corsi, la
          durata  e  l'esclusione dall'esame finale dei candidati per
          insufficiente   frequenza   del   corso.   La   commissione
          esaminatrice  e'  composta  da  docenti  del  corso  ed  e'
          presieduta    da   un   commissario   esterno   di   nomina
          ministeriale.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del
          presente  comma,  nel limite massimo di lire 36.630 milioni
          per  l'anno 1999, si provvede con le disponibilita' di pari
          importo   di   cui  all'autorizzazione  di  spesa  prevista
          dall'art.  1,  comma  26,  della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  che  vengono  conservate  in  bilancio  alla chiusura
          dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          alle  apposite  unita'  previsionali di base dello stato di
          previsione del Ministero della pubblica istruzione.».