IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art.
2,  comma 7, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno
2003,  n. 147, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  sono  determinati  i criteri per
l'attribuzione  alle  persone  fisiche  di un contributo, finalizzato
alla  riduzione  degli  oneri  effettivamente  rimasti  a  carico per
l'attivita'   educativa  di  altri  componenti  del  medesimo  nucleo
familiare  presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 156 del regio decreto 26 aprile
1928,  n. 1297 e dell'art. 1, comma 2, dell'O.M. n. 215 del 26 giugno
1992,  per  l'iscrizione nelle scuole elementari paritarie parificate
non possono essere richieste rette scolastiche;
  Ritenuto,  che  ai fini dell'attuazione della predetta disposizione
legislativa gli oneri ammissibili debbano essere quelli sostenuti dai
genitori o dai soggetti esercenti la tutela sui minori per far fronte
al  pagamento  delle  rette  per l'iscrizione nelle scuole elementari
paritarie  non  parificate,  nelle scuole medie paritarie e nel primo
anno delle scuole secondarie superiori paritarie (di seguito definite
tutte quante: «scuole paritarie»);
  Ritenuta  l'opportunita'  di affidare il servizio di erogazione del
contributo  ai  beneficiari  a Poste Italiane S.p.A., in quanto unico
soggetto in possesso di una rete capillare di uffici diffusa su tutto
il territorio nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Soggetti beneficiari e ammontare del contributo

  1.  Alle  persone  fisiche,  iscritte all'anagrafe tributaria e con
domicilio  fiscale  in  Italia  che hanno iscritto i figli minori o i
minori  sui  quali  esercitano  la  tutela  ai  sensi dell'art. 343 e
seguenti  del  codice  civile, presso le scuole paritarie (di seguito
definiti: «beneficiari»), e' riconosciuto il diritto ad un contributo
a  parziale  rimborso  delle  spese  sostenute per il pagamento delle
rette scolastiche.
  2.  Il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
stabilisce  annualmente  con proprio decreto l'importo del contributo
di  cui al comma 1, sulla base del numero degli iscritti nelle scuole
paritarie,  come rilevato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 2
e  degli stanziamenti di bilancio dell'anno di riferimento. L'importo
del  contributo  puo' variare in relazione al corso scolastico cui si
riferisce.