IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge  7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei
costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1, comma 1, della suddetta legge,
nella  parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  sulla  base dei valori economici previsti dalla
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
  Considerata  la necessita' di determinare il costo del lavoro per i
lavoratori  addetti  alla  installazione,  manutenzione e gestione di
impianti;
  Esaminato    il    contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro
dell'industria   metalmeccanica   privata   e  dell'installazione  di
impianti  stipulato  il  7 maggio 2003 tra Federmeccanica, Assistal e
FIM-CISL, UILM-UIL;
  Accertato  che  il  campo  di  applicazione  del suddetto contratto
comprende   anche   l'industria   dell'istallazione,  manutenzione  e
gestione   di  impianti  industriali,  di  impianti  e  di  complessi
meccanici,   idraulici,   termici,  elettrici,  telefonici,  di  reti
telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa
la  installazione  di impianti e di apparecchiature di segnalamento e
di  segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici
e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attivita'
regolate dal suddetto contratto;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori  firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire  dati  sugli  elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
  Accertato  che  nell'ambito  del  suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il  costo  medio  orario  di  lavoro per il personale dipendente da
imprese   esercenti  attivita',  come  individuate  in  premessa,  e'
determinato,  nelle allegate tabelle (TAB. A e TAB. B), distintamente
per gli operai e per gli impiegati.