IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 settembre  2003,  con  il  quale  e'  stato dichiarato lo stato di
emergenza  in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi
li giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa
e Catania;
  Considerato  che  i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato
frane,   smottamenti,  inondazioni,  oltre  che  ingenti  danni  alla
viabilita',  alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e
privato;
  Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi
meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e
sociale  delle  zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario
fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi
e poteri straordinari;
  Ritenuto  necessario  ed  indifferibile  porre  in  essere  i primi
interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita delle popolazioni interessate;
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.

  1.  I  prefetti  delle province di Siracusa e Catania sono nominati
commissari  delegati  per  l'attuazione, negli ambiti territoriali di
rispettiva  competenza,  dei  primi  interventi  urgenti  diretti  al
soccorso  della  popolazione,  alla  rimozione  delle  situazioni  di
pericolo,  nonche'  a  fronteggiare  i  danni conseguenti agli eventi
meteorologici di cui in premessa.
  2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di
soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori
di  intervento  sulla  base  di  specifiche  direttive ed indicazioni
impartite dai medesimi commissari, nonche' della collaborazione degli
uffici  regionali,  degli  enti  locali  anche  territoriali  e delle
amministrazioni periferiche dello Stato; in particolare, i commissari
delegati  sono  autorizzati ad avvalersi degli uffici e del personale
tecnico-amministrativo    delle    competenti   province   regionali,
acquisendo, ove necessario, ogni elemento informativo utile in merito
alle esigenze delle popolazioni interessate.
  3. I commissari delegati provvedono in particolare:
    a) alla  puntuale  ricognizione, entro quindici giorni dalla data
di  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  dei  comuni  colpiti,
nonche',  entro  i successivi quindici giorni, alla stima complessiva
dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
    b) al  ripristino,  in  condizioni  di  sicurezza  e  di ottimale
fruibilita'    del   territorio,   delle   infrastrutture   pubbliche
danneggiate,  alla  pulizia  ed alla manutenzione straordinaria degli
alvei  dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, e, per
quanto  possibile  e compatibile con l'eutrofizzazione del territorio
colpito, al ripristino dell'idrografia superficiale, anche allo scopo
di  facilitare  il  deflusso  delle  aree  morfologicamente depresse,
nonche'   alla   realizzazione  di  adeguati  interventi,  anche  non
infrastrutturali,   di   prevenzione   dei  rischi  idrogeologici  ed
idraulici;
    c) all'erogazione  dei  primi  contributi per l'immediata ripresa
delle  attivita'  produttive  e  per favorire il ritorno alle normali
condizioni  di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di
provvidenze  per  il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili
registrati  ed  ai  beni  immobili,  secondo  voci  di contribuzione,
criteri  di  priorita'  e modalita' attuative che saranno fissate dai
commissari  delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno
costituire   anticipazione   su   future   provvidenze,  nonche'  per
l'autonoma  sistemazione  dei  nuclei familiari rimasti senza tetto a
seguito degli eventi calamitosi.