IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  8 agosto  1994,  n.  496,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  10 giugno  1994,  n. 370, recante
interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni
di   dispersione   scolastica,   con  la  quale  sono  state  dettate
disposizioni  urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione
di  opere  di  edilizia  scolastica  nel  comune e nella provincia di
Napoli;
  Visto   in  particolare,  l'art.  3,  comma  5,  che  considera  di
preminente  interesse  nazionale  e  di  somma  urgenza  le  opere di
edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato;
  Visto  l'art.  3,  comma  6, il quale prevede che il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro della pubblica
istruzione,   sentiti   il  presidente  della  giunta  della  regione
Campania,  il  sindaco  di Napoli ed il presidente della provincia di
Napoli,  provvede  agli  interventi di cui al comma 5 anche in deroga
alle  vigenti  disposizioni,  ivi  comprese quelle sulla contabilita'
generale   dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi  generali
dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari
delegati;
  Visto  l'art.  3,  comma  7,  per  il  quale, nell'attuazione degli
interventi   di  cui  sopra,  possono  essere  impiegate  le  risorse
rivenienti  da  mutui  gia' concessi al comune ed all'amministrazione
provinciale  di Napoli, ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488, e
23 dicembre 1991, n. 430, e non utilizzati;
  Vista   l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
26 giugno  1995, n. 218, con la quale il Presidente del Consiglio dei
Ministri,  in attuazione dell'art. 3 della predetta legge n. 496/1994
ed  avvalendosi,  in particolare, del potere conferitogli dal comma 6
del  medesimo  articolo,  ha  disposto  la  nomina,  quali commissari
delegati,  del sindaco di Napoli, per le opere di edilizia scolastica
relative  al  comune  capoluogo e del presidente della provincia, per
quelle  di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli, per
la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe;
  Vista   l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
14 aprile  1998  che,  a  seguito  di formali richieste inoltrate dai
predetti  commissari,  confortate dai pareri favorevoli della regione
Campania  e  degli organi scolastici periferici, disponeva la proroga
dei  mandati commissariali fino alla data del 31 dicembre 2000, salvo
eventuali  ulteriori proroghe consentite solo per comprovate esigenze
di  carattere  eccezionale  e  per  singole  fattispecie puntualmente
determinate;
  Vista   l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1° marzo  2001,  che, sempre a seguito di formali richieste inoltrate
dai  piu' volte citati commissari ed a fronte dei previsti dai pareri
favorevoli  resi  dai  prefati  organismi,  ha  disposto un'ulteriore
proroga,  fino  alla  data  del  30 giugno 2003, dei predetti mandati
commissariali,  al  fine  di  risolvere  molteplici  problematiche di
edilizia   scolastica   locale,   consentendo,   in  particolare,  il
completamento  e  la realizzazione di nuove strutture, l'unificazione
di   sedi   diversamente  dislocate,  l'adeguamento,  l'agibilita'  e
l'idoneita'  degli edifici alla normativa di sicurezza e la riduzione
di fitti onerosi;
  Viste  le  note pervenute in data 13 marzo 2003 ed assunte al prot.
n.  482 e prot. n. 487, con le quali, rispettivamente, il commissario
straordinario   per   la   provincia  di  Napoli  ed  il  commissario
straordinario  per  il comune capoluogo, chiedono, ai sensi dell'art.
3,  comma  5  della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  26 giugno 1995, n. 218, un'ulteriore proroga di trenta mesi
dei propri mandati commissariali, allo scopo di portare a termine gli
interventi di competenza, relativamente alle fattispecie puntualmente
indicate;
  Preso   atto   che   con  le  citate  note  i  predetti  commissari
straordinari,  dopo  aver  rappresentato  le  difficolta'  incontrate
nell'attuazione   degli  interventi  medesimi,  motivano  l'ulteriore
richiesta   adducendo  precipue  esigenze  di  carattere  eccezionale
determinate   da  particolari  contingenze  ed  impedimenti  tali  da
procrastinare il tempestivo avvio dei lavori, ovvero sottolineando la
necessita'  dell'ultimazione  di  edifici  ormai in stato di avanzata
realizzazione od il perfezionamento di singoli adempimenti relativi a
scuole gia' operative e didatticamente funzionanti;
  Acquisiti  i  pareri  favorevoli  espressi, in merito, dalla giunta
della    regione   Campania,   titolare   della   relativa   potesta'
programmatoria,  in  data 5 giugno 2003 prot. n. 2003.0249655 nonche'
dal  direttore  dell'ufficio  scolastico regionale per la Campania in
data 11 giugno 2003 prot. n. 12881;
  Preso   atto   dello   stato   di  avanzamento  delle  opere,  come
rappresentato  nelle precitate note dei suddetti commissari delegati,
che  hanno  evidenziato  come  gli  interventi in questione, sia gia'
programmati  ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 218/1995, sia oggetto di successiva devoluzione attuata a
fronte  dei  poteri  conferiti dall'ordinanza medesima, siano in gran
parte  ultimati  o,  comunque, in via di definizione od affidamento e
che tali interventi hanno permesso e permetteranno di risolvere molte
problematiche   di   edilizia   scolastica  da  sempre  presenti  nel
territorio  interessato,  caratterizzato,  peraltro, da situazioni di
particolare degrado e difficolta' socio-ambientale;
  Considerato,   pertanto,   che  risultano  permanere  le  finalita'
prefissate  nell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 giugno 1995, n. 218, e ravvisata l'opportunita' di assumere idonee
iniziative  dirette  a  favorire  il  completo utilizzo delle risorse
economiche previste, anche a fronte del preminente interesse pubblico
a  che  gli interventi di edilizia scolastica di cui trattasi debbano
comunque   essere   portati  ad  idoneo  compimento,  anche  per  non
vanificare  quanto, a tutt'oggi, attivato in esecuzione della prefata
ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 218/1985 e
delle successive, datate 14 aprile 1998 e 1° marzo 2001;
  Su  proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  e  preso  atto  delle  richieste  formulate  dal  presidente
dell'amministrazione provinciale e dal sindaco di Napoli, nonche' del
parere  favorevole espresso, in particolare, dalla competente regione
Campania;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli  dall'art.  3, comma 6 della
citata legge 8 agosto 1994, n. 496;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  Le  attivita'  e  gli interventi, svolti a seguito del conferimento
del    mandato    commissariale   al   sindaco   ed   al   presidente
dell'amministrazione  provinciale di Napoli ai sensi degli articoli 1
e   2  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
26 giugno 1995, n. 218, in premessa (gia' prorogata, con gli analoghi
provvedimenti  14 aprile  1998  e  1° marzo  2001, rispettivamente al
31 dicembre  2000  ed  al  30 giugno 2003) per la realizzazione delle
opere  di  edilizia  scolastica  indicate nella prefata ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 218/1995 rientranti nelle
relative  competenze,  possono  essere portati a regolare compimento,
esclusivamente  per  quelle  fattispecie  puntualmente  indicate  nel
programma   originario   e   per   quelle  oggetto  delle  successive
integrazioni  e  modifiche eventualmente attivate, nell'esercizio del
mandato  citato,  entro  la  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza,  fino al definitivo completamento degli stessi e comunque,
non  oltre  24  mesi  da tale data, con l'onere di diretta e costante
informativa al Ministero dell'istruzione sullo stato d'attuazione dei
lavori e della relativa ultimazione.