IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Matera

  Vista la legge 22 luglio 1961 recante modifiche all'ordinamento del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S.  adottato  con  decreto  rettorale 18 giugno 1931, n. 773,
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione, le funzioni amministrative in materia di
determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di
facchinaggio,   funzioni  precedentemente  svolte  dalle  commissioni
provinciali  per  la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  predetto
all'art. 8;
  Visto  il decreto 30 giugno 2003, n. 221, contenente il regolamento
recante  disposizioni  di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo
2001,  n.  57,  in  materia  di  riqualificazione  delle  imprese  di
facchinaggio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 novembre  1996,  n. 687, che ha
unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro nella
direzione  provinciale  del  lavoro attribuendo i compiti gia' svolti
dall'U.P.L.M.O,  al  servizio  politiche  del  lavoro  della predetta
direzione;
  Visto  il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
  Vista  la  circolare del Ministero del lavoro e politiche sociali -
Direzione generale dei rapporti di lavoro - divisione V - n. 25157/70
inerente   il  regolamento  sulla  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi   in   materia   di   lavoro   di  facchinaggio  e  di
determinazione delle relative tariffe;
  Visto  il  precedente  decreto in materia n. 132 del 23 luglio 2001
della Direzione provinciale del lavoro di Matera;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le associazioni del movimento cooperativo;
  Recepito  il  decreto  30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante
disposizioni  di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n.
57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;
  Tenuto conto degli istituti previsti dai vigenti contratti;
  Considerato  che  si e' concordemente ed unanimemente deliberato un
aumento  generalizzato  del 3% sulle tariffe riportate ai punti 3 e 4
del decreto di questa direzione n. 132 del 23 luglio 2001;
                              Decreta:
  A partire dal 1° novembre 2003 e fino al 31 ottobre 2005 le tariffe
minime  per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Matera,
vengono cosi' rideterminate:
    1)  tariffa  base  in  economia  da  valere  per  tutti i settori
merceologici: Euro 13,94 all'ora;
    2)  tariffe  per le operazioni di facchinaggio effettuate a mezzo
carrello elevatore:
      utilizzo del carrello fino a 25 quintali Euro 15,49 all'ora;
      utilizzo del carrello da 25 a 30 quintali Euro 16,53 all'ora.
  Tali  tariffe  saranno  maggiorate  nei seguenti casi con le misure
percentuali a fianco di ciascuno indicate:
    lavoro straordinario 35%;
    notturno feriale 50%;
    festivo 60%;
    notturno festivo 100%;
    sabato 25%;
    in biturno 5%;
    3) tariffe di cottimo relative ai diversi settori merceologici:
      cemento:   carico,   scarico,  accatastamento  sacchi  di  peso
inferiore al quintale Euro 0,81 al q;
      concimi  in  genere  e  perfosfati:  carico, scarico, stivaggio
sacchi di peso inferiore al quintale Euro 0,62 al q;
      sanze: riempimento, carico e svuotatura, Euro 0,81 al q;
      riempimento, carico, pesatura e svuotatura Euro 0,91 al q;
      prodotti  antiparassitari ed anticrittogamici: carico, scarico,
stivaggio,  accatastamento  sacchi di peso inferiore al quintale Euro
0,67 al q;
      zolfo:  carico,  scarico,  stivaggio,  accatastamento sacchi di
peso inferiore al quintale Euro 0,75 al q;
      calce idrata: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi
di peso inferiore al quintale Euro 0,75 al q;
      teli  di  plastica  per  copertura impianti agricolo in rotoli:
carico, scarico, stivaggio ed accatastamento Euro 0,72 al q;
      tubi  zincati  per impianti irrigui della lunghezza di metri 6:
carico, scarico, stivaggio ed accatastamento Euro 0,55 al q;
      filo  di  ferro  zincato  in  rotoli  o fasce: carico, scarico,
stivaggio ed accatastamento Euro 0,72 al q;
      bietole:  carico da camion ribaltabile a vagone ferroviario con
apposita rampa Euro 0,11 al q;
      farina: carico, scarico, accatastamento sacchi Euro 0,91 al q;
      humus   e   concimi   organici:   carico,  scarico,  stivaggio,
accatastamento sacchi di peso fino ad un quintale Euro 0,75 al q;
      mangimi:  carico,  scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di
peso inferiore al quintale Euro 0,62 al q;
      oli  minerali  in  confezioni:  carico, scarico, accatastamento
Euro 0,64 al q;
  Tali  tariffe  vengono maggiorate di Euro 0,01 al quintale per ogni
metro di altezza oltre i metri 2,30;
    4)  tariffe  di  cottimo  relative  ai  prodotti  ortofrutticoli,
riferite  alle  operazioni  di  facchinaggio eseguite in magazzino di
raccolta e smistamento e/o scali ferroviari:
    a) carico e scarico a mano:
      cavoli Euro 0,72 al q;
      finocchi Euro 0,72 al q;
      scarola Euro 0,81 al q;
      insalata Euro 0,89 al q;
      fragole export Euro 1,07 al q;
      fragole industria Euro 0,89 al q;
      pesche Euro 0,89 al q;
      peperoni Euro 0,89 al q;
      angurie Euro 0,72 al q;
      piantine fragole Euro 1,19 al q;
      uva Euro 0,89 al q;
      pomodori Euro 0,72 al q;
      agrumi Euro 0,89 al q;
    b) carico e scarico pedane con carrello elevatore:
      fragole export Euro 0,89 al q;
      peperoni Euro 0,72 al q;
      uva Euro 0,72 al q;
      pesche Euro 0,72 al q;
      finocchi Euro 0,56 al q;
    c) carico e scarico su pedane:
      fragole export Euro 1,19 al q;
      peperoni Euro 1,04 al q;
      uva Euro 1,04 al q;
      pesche Euro 1,04 al q;
      finocchi Euro 0,86 al q.
  Tali tariffe restano in vigore per anni due e piu' specificatamente
per il periodo 1° novembre 2003 - 30 ottobre 2005.
    Matera, 14 ottobre 2003
                                    Il direttore provinciale: Gurrado