Alle imprese interessate
                                  Ad Artigiancassa
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla CNA
                                  Alla Casartigiani

   Con  decreto  del  21  novembre  2002  il Ministro delle attivita'
produttive,  in  attuazione  di quanto previsto dall'art. 14, comma 1
della  legge  5  marzo  2001,  n.  57,  ha  determinato  le modalita'
semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di
cui  all'art.  1,  comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
   La  concessione  e  l'erogazione  delle  agevolazioni  della legge
488/92  sono  ordinariamente regolate con le direttive di cui al T.U.
approvato   con   D.M.   3  luglio  2000  e  successive  modifiche  e
integrazioni ("direttive") e con il regolamento di cui al D.M. n. 527
del   20   ottobre   1995   e  successive  modifiche  e  integrazioni
("regolamento"),  con le specifiche disposizioni di cui al richiamato
decreto del 21 novembre 2002.
   Al  fine di consentire l'accesso alle imprese artigiane alle dette
agevolazioni  con  le  modalita'  semplificate di cui si tratta, come
previsto  dal  citato  decreto  21  novembre  2002,  si forniscono le
seguenti indicazioni nonche', in allegato, il facsimile del modulo di
domanda,  l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali
dichiarazioni  necessarie  per  la  concessione  e l'erogazione delle
agevolazioni, precisando che laddove si prevede che la documentazione
venga  sostituita  da  autocertificazione,  quest'ultima  deve essere
rilasciata  dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli
effetti  degli  artt.  47  e  76  del  D.P.R.  445/2000  e successive
modifiche e integrazioni.
   Le  disposizioni  di  cui  alla presente circolare hanno efficacia
solo con riferimento alle domande presentate a valere sugli specifici
bandi indetti sulla base del citato decreto 21 novembre 2002.

   1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

   1.1  Il sistema agevolativo e' applicato, attraverso una procedura
a  bando,  in  favore  delle imprese artigiane che svolgono attivita'
estrattive, manifatturiere, di servizi, di costruzioni, di produzione
e  distribuzione  di energia elettrica, di vapore e acqua calda. Esso
prevede,   sulla  base  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  la
concessione  di  un  contributo  in  c/impianti  alle  imprese che ne
abbiano  fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con
decreto   del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  a  fronte  di
programmi concernenti investimenti produttivi.
   1.2  Le  risorse  finanziarie  disponibili  per ciascun bando sono
ripartite  con  riferimento alle aree regionali interessate secondo i
criteri  fissati  per l'applicazione ordinaria della legge n. 488/92.
La  concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione
assunta  dai  programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo
l'ordine  decrescente,  dalla  prima  fino  all'esaurimento dei fondi
disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento.
   L'istruttoria  dei  programmi  ed  i connessi adempimenti previsti
dalla  presente  circolare,  sono  svolti da Artigiancassa S.p.A., in
quanto  soggetto  gestore del Fondo di cui all'art. 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949 e successive modifiche e integrazioni, di seguito
denominato   "soggetto   gestore",   sulla   base  di  una  specifica
convenzione stipulata con il Ministero delle attivita' produttive. La
posizione  del  programma  nella graduatoria di merito e' determinata
dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:
   -   numero   di   occupati   attivati   dal   programma   rispetto
all'investimento complessivo;
   -  punteggio  complessivo  conseguito  dal programma sulla base di
specifiche priorita' regionali.
   Il  valore  dei predetti indicatori e' incrementato del 5% qualora
l'impresa  abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a
regime"   dell'iniziativa   da   agevolare,   ad   uno   dei  sistemi
internazionali  riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o
EMAS.
   1.3  Le  graduatorie vengono formate dal soggetto gestore entro il
trentesimo  giorno successivo alla conclusione della fase istruttoria
e  vengono  dallo  stesso  trasmesse  al  Ministero  per  la relativa
approvazione   e   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Successivamente, i competenti Comitati tecnici
regionali  di  cui  all'art.  37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e
successive  modifiche  e  integrazioni,  dispongono,  su  conseguente
proposta   del  soggetto  gestore,  i  provvedimenti  di  concessione
provvisoria  in  favore  dei  programmi il cui fabbisogno puo' essere
soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria.
   1.4  Le  agevolazioni  di  cui  alla  presente circolare, che sono
cumulabili  con  altri aiuti concessi secondo la regola "de minimis",
vengono rese disponibili dal soggetto gestore in due quote annuali di
pari  importo  alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali il
trentunesimo  giorno  successivo alla pubblicazione delle graduatorie
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ciascuna quota e'
erogata,    subordinatamente    all'effettiva   realizzazione   della
corrispondente  parte  degli  investimenti, direttamente alle imprese
beneficiarie  ovvero,  per  la  parte  degli  investimenti  agevolati
acquisiti    in   locazione   finanziaria,   tramite   gli   istituti
collaboratori.  La  prima quota puo' anche essere erogata a titolo di
anticipazione,   previa   presentazione  di  polizza  assicurativa  o
fideiussione  bancaria.  Dalla  seconda quota viene trattenuto il 10%
del   contributo  totale  concesso,  da  erogare  successivamente  al
provvedimento di concessione definitiva.
   1.5  A  conclusione  del programma di investimenti, l'impresa e/o,
secondo  il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa
documentazione  finale  di spesa; sulla base della stessa il soggetto
gestore  effettua gli accertamenti sulla realizzazione del programma.
Sulla  base  di  tali  accertamenti,  il soggetto gestore provvede al
ricalcolo  delle agevolazioni spettanti; i Comitati tecnici regionali
di cui al precedente punto 1.3. alla luce di detti accertamenti e del
ricalcolo delle agevolazioni, adottano le disposizioni di concessione
definitiva  ovvero  di  revoca delle agevolazioni. Successivamente il
soggetto  gestore  eroga,  in favore dell'impresa o, secondo il caso,
dell'istituto collaboratore, quanto eventualmente ancora dovuto.

   2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

   2.1  I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le
imprese  iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge
8  agosto  1985,  n. 443 e successive modificazioni, rientranti nella
classificazione  di  piccola  impresa secondo i criteri stabiliti dai
decreti del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato
del  18  settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 (Allegato n. 1, lettera
A). In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese
che:

- svolgano  attivita'  estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di
  produzione  e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua
  calda e di servizi. Le attivita' ammissibili sono riportate, con la
  relativa  classificazione  ISTAT'91,  nell'Allegato n. 2, dove sono
  indicate anche le specifiche attivita' escluse dalle agevolazioni;
- che  intendano  promuovere programmi di investimento nell'ambito di
  proprie unita' produttive ubicate nelle "aree depresse"; per unita'
  produttiva  si  intende  la  struttura,  anche  articolata  su piu'
  immobili   fisicamente   separati  ma  prossimi,  finalizzata  allo
  svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di
  autonomia   produttiva,   tecnica,   organizzativa,   gestionale  e
  funzionale.  Tali  imprese  possono  operare  anche  in  regime  di
  contabilita'  semplificata  ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600
  del 1973.

   Alla  data  di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione
di  cui  al  successivo  punto  5.3,  tali imprese devono essere gia'
iscritte  nel predetto Albo delle imprese artigiane e devono trovarsi
nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  essendo
sottoposte   a   procedure   concorsuali   ne'   ad   amministrazione
controllata.
   Per   beneficiare   delle  agevolazioni  in  argomento,  l'apporto
dell'impresa  destinato  al  predetto  programma di investimenti deve
garantire,  insieme  al contributo in c/impianti di cui alla presente
normativa,  la copertura finanziaria del programma stesso e risultare
in  ogni caso, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia
di  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale,  non  inferiore al 25%
dell'investimento  totale  ammissibile alle agevolazioni. Il predetto
apporto  dell'impresa  e'  rappresentato  dalle  fonti  di  copertura
finanziaria  dell'investimento  - ivi inclusi i finanziamenti bancari
ed  il capitale proprio come definito al punto 6.2 della circolare n.
900315  del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni esenti da
qualsiasi  elemento  di  aiuto  pubblico.  Tale  obbligo del 25% deve
essere   comunque   soddisfatto   a  prescindere  dall'ammontare  del
contributo  ottenibile.  L'importo  dei  mezzi  finanziari  apportati
dall'impresa e quello dell'investimento ammissibile alle agevolazioni
sono considerati entrambi in valore nominale. Le fonti finanziarie da
considerare  a  tal  fine sono quelle rientranti nelle disponibilita'
dell'impresa  in tempi coerenti con la realizzazione del programma di
investimenti.  Il  detto programma deve essere organico e funzionale,
tecnicamente,   economicamente   e   finanziariamente   valido,  come
desumibile  dal  piano aziendale di cui al successivo punto 3, e deve
essere  svolto nell'ambito di un'unita' produttiva per lo svolgimento
di  una  delle  attivita'  ammesse dalla presente normativa. Entro la
data  di  chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande di
agevolazioni  il  soggetto  richiedente  deve  attestare  a  mezzo di
autocertificazione  che  il  suolo  e/o  gli immobili interessati dal
programma   di   investimento   sono   nella   piena   disponibilita'
dell'impresa  (a  titolo  di  proprieta', diritto reale di godimento,
locazione,  anche  finanziaria,  o  comodato,  anche  nella  forma di
contratto  preliminare  di cui all'articolo 1351 del codice civile) e
che  gli  stessi sono gia' rispondenti, in relazione all'attivita' da
svolgere,  ai  vigenti  specifici  vincoli  edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso. Per ulteriori specifiche si veda l'Allegato n. 1,
lettera B).
   2.2  Limitatamente  ai  programmi  che  possono  essere ammessi al
cofinanziamento,  al  fine  di  consentire  il  pieno  rispetto delle
scadenze  fissate  dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per
l'erogazione  a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti
dalla  presente normativa per l'ultimazione dei programmi agevolati e
la  presentazione  della  documentazione  finale  di spesa, di cui al
successivo  punto  8.2.,  potrebbero  subire modifiche che, comunque,
saranno   tempestivamente  rese  note  e  riportate  nei  decreti  di
concessione provvisoria dei programmi interessati.
   2.3  Le  agevolazioni  concedibili  consistono in un contributo in
c/impianti   nella   misura   dell'80%   di  quelle  massime  di  cui
all'Allegato   n.   3   approvate   dalla   Commissione  europea  per
l'attuazione  del  regime di aiuto di cui alla legge n. 488/92 per le
piccole   imprese,   variabili  in  base  all'ubicazione  dell'unita'
produttiva. Tale misura agevolativa e' elevata al 90% o al 100% per i
programmi,  rispettivamente,  di  ampliamento o nuovo impianto. Per i
criteri  relativi  al calcolo dell'agevolazione si veda l'Allegato n.
1,  lettera  C).  L'ammontare  delle  agevolazioni,  calcolato in via
provvisoria,  viene  rideterminato  a  conclusione  del  programma di
investimenti;  l'ammontare cosi' definitivamente determinato non puo'
in   alcun   modo  essere  superiore  a  quello  individuato  in  via
provvisoria  in  forza  di  quanto disposto dall'art. 2, comma 14 del
regolamento.

   3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI

   3.1  Il  programma di investimenti da agevolare puo' riguardare la
realizzazione  di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento,
la   ristrutturazione,   la  riconversione,  la  riattivazione  o  il
trasferimento  di  impianti  produttivi  esistenti.  A  tal  fine  si
considera:

   I)  "ampliamento"  il  programma  che,  attraverso  un  incremento
dell'occupazione,  sia volto ad accrescere la capacita' di produzione
dei  prodotti  esistenti  o  ad aggiungerne altra relativa a prodotti
nuovi  (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento
una  nuova  capacita'  produttiva  a  monte  o  a  valle dei processi
produttivi esistenti (ampliamento verticale);
   II)  "ammodernamento"  il  programma  che  sia  volto ad apportare
innovazioni  nell'impresa  con  l'obiettivo  di conseguire un aumento
della  produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche
legate ai processi produttivi;
   III)     "ristrutturazione"     il    programma    diretto    alla
razionalizzazione  dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al
rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
   IV)  "riconversione"  il programma diretto a sostituire i prodotti
esistenti   tramite   l'introduzione  di  produzioni  appartenenti  a
comparti  merceologici  diversi attraverso la modificazione dei cicli
produttivi degli impianti esistenti;
   V)  "riattivazione"  il programma che ha come obiettivo la ripresa
dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi;
   VI)  "trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze
di  cambiamento  della  localizzazione  degli impianti determinate da
decisioni  e/o  da  ordinanze  emanate  dall'amministrazione pubblica
centrale   e  locale  anche  in  riferimento  a  piani  di  riassetto
produttivo  e  urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di
valorizzazione ambientale debitamente accertata.
   Per  una  corretta  applicazione  di tali definizioni, si rinvia a
quanto precisato nell'Allegato n. 1, lettera D).
   3.2  Ciascuna  domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un
programma  di  investimenti  che  deve  riguardare  una  sola  unita'
produttiva  e  che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo,
cioe',   a   conseguire   gli   obiettivi  produttivi,  economici  ed
occupazionali  prefissati  dall'impresa  ed indicati nella domanda di
agevolazione  ed  essere  avviato,  pena  la  non  ammissibilita' del
programma  stesso,  successivamente  alla  data  di presentazione del
Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3.
   Sono  ammissibili i programmi di investimento che comportano spese
complessivamente agevolabili comprese tra un minimo di 52.000.00 euro
ed  un  massimo  di  1.549.370,70 euro. Uno stesso programma non puo'
essere  suddiviso  in  piu'  domande  di  agevolazione. Allo scopo di
evidenziare  compiutamente  le  caratteristiche  del  programma  e di
consentirne        la        valutazione        della       validita'
tecnico-economico-finanziaria  e  l'idoneita'  al  conseguimento  dei
suddetti  obiettivi,  l'impresa  deve  predisporre un piano aziendale
descrittivo, concernente l'impresa, il programma, l'unita' produttiva
nell'ambito   della  quale  il  programma  stesso  viene  realizzato,
compilando   l'apposita  sezione  della  Scheda  Tecnica  di  cui  al
successivo punto 5.3.
   3.3  Le  spese  ammissibili  sono  quelle  relative  all'acquisto,
all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di
immobilizzazioni,  come  definite  dagli articoli 2423 e seguenti del
codice  civile  e  nella misura in cui sono necessarie alle finalita'
del  programma  di  investimenti.  Non sono ammessi alle agevolazioni
programmi o spese realizzati con contratti "chiavi in mano".
   L'ultimazione  del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla
data  della  relativa  disposizione  di concessione provvisoria delle
agevolazioni. Tale termine e' prorogabile, di non oltre sei mesi, per
eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere al
soggetto  gestore  di  cui  al successivo punto 4 almeno quattro mesi
prima  della  scadenza  dei  24  mesi; la proroga si intende concessa
qualora  trascorrano  30 giorni dalla ricezione da parte del Comitato
tecnico  regionale  di  cui  al  precedente  punto 1.3 della relativa
motivata  proposta  da  parte  del  suddetto  soggetto gestore, senza
avviso contrario.
   Ai  fini  di  cui  sopra,  la data di effettuazione della spesa e'
quella   del   relativo   titolo   ancorche'   quietanzato  o  pagato
successivamente.  I  pagamenti dei titoli di spesa non possono essere
regolati  per  contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle
agevolazioni.
   Non  sono  ammissibili  i  titoli  di  spesa  nei  quali l'importo
complessivo  imponibile  dei  beni agevolabili sia inferiore a 500,00
euro.
   Le   tipologie   di   spesa  ammissibili  e  i  relativi  divieti,
limitazioni e condizioni, sono riportati nell'Allegato n. 4.
   3.4   Per   consentire,  in  sede  di  accertamento  sull'avvenuta
realizzazione  del  programma  di  investimenti  o  di  controlli  ed
ispezioni,   un'agevole   ed   univoca   individuazione   fisica  dei
macchinari,  impianti  di  produzione  ed  attrezzature  maggiormente
rilevanti  oggetto  di  agevolazioni,  l'impresa  deve  attestare  la
corrispondenza  delle  fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero,
per  i  beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali
di  consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi,
compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal
fine    il    legale   rappresentante   dell'impresa   deve   rendere
un'autocertificazione utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 5a
ed  il  prospetto  di  cui all'Allegato n. 5b. I beni fisici elencati
devono   essere  riscontrabili  attraverso  l'apposizione,  sui  beni
stessi,  di  una  specifica  targhetta  riportante  in modo chiaro ed
indelebile  il  numero  con  il  quale  il  bene  medesimo  e'  stato
trascritto  nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda
nella   quale   e'   inserito  il  bene;  ciascun  bene  deve  essere
identificato  attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere
attribuito  lo  stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento
che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla
fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta
venga  predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione
a  ciascun  acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti,
riportando,  in  quest'ultimo  caso,  nell'apposita  colonna, ai fini
della  verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1,
lettera  b)  del  regolamento, gli elementi comprovanti la data della
dismissione   medesima   (fattura   di  vendita,  bolla  relativa  al
trasporto,  fattura  o  documento  interno  relativi allo smontaggio,
ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono
essere  numerate  progressivamente,  timbrate  e  firmate  dal legale
rappresentante  o  suo  procuratore speciale. La mancata o incompleta
tenuta di dette scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla
revoca totale o parziale delle agevolazioni.

   4 - SOGGETTO GESTORE E ISTITUTI COLLABORATORI

   4.1  Per gli adempimenti riguardanti il ricevimento delle domande,
l'istruttoria  e  la  formazione  delle graduatorie, i riscontri, gli
accertamenti   e   le   verifiche   necessari   all'erogazione  delle
agevolazioni,   il  Ministero  si  avvale  di  Artigiancassa  S.p.A.,
denominata  "soggetto  gestore".  I  rapporti  tra il Ministero ed il
soggetto  gestore,  anche  in  ordine  ai  suddetti adempimenti, sono
regolamentati  da  apposita  convenzione,  predisposta  dal Ministero
stesso.  Il  soggetto  gestore  puo'  stipulare  sub-convenzioni  con
societa'  e  banche  abilitate alla locazione finanziaria, denominate
"istituti   collaboratori",   che   dispongono   di   una   struttura
tecnico-organizzativa  adeguata  alla  prestazione  del  servizio. In
relazione  ai  suddetti  adempimenti,  il Ministero puo' disporre, in
ogni  fase  e  stadio del procedimento, controlli e ispezioni anche a
campione  sull'attivita' svolta dal soggetto gestore e dagli istituti
collaboratori   finalizzati   ad   assicurare   la   regolarita'  del
procedimento.

   5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTIVITA' ISTRUTTORIA

   5.1  I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono
fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
   Ai  fini  della presentazione delle domande valgono i divieti e le
limitazioni riportati nell'Allegato n. 1, lettera E).
   5.2   La  domanda  di  agevolazioni  deve  essere  necessariamente
presentata:

* al  soggetto  gestore,  qualora il programma d'investimenti preveda
  solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;
* ad  uno  degli istituti collaboratori convenzionati con il soggetto
  gestore,  per  il  successivo  tempestivo  inoltro  a quest'ultimo,
  qualora  il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo
  in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.

   L'elenco  aggiornato  degli sportelli ove presentare le domande e'
riportato     sul     sito    internet    del    soggetto    gestore:
www.artigiancassa.it.
   5.3  La  domanda  di  agevolazione deve essere presentata, entro i
termini  di  cui  al  precedente  punto  5.1,  utilizzando il Modulo,
disponibile sul sito internet di quest'ultimo, il cui fac-simile, con
le   relative   istruzioni   per   la   compilazione,   e'  riportato
nell'Allegato  n.  6.  Tale  Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare
degli  investimenti  previsti  del programma, ammontare che, in linea
con gli orientamenti comunitari, non puo' subire modifiche in aumento
fino  alla  data  di  chiusura  dei  termini  di  presentazione delle
domande:  il  medesimo  ammontare,  peraltro, in considerazione della
particolare procedura concorsuale, non puo' subire modifiche, neanche
in  diminuzione,  in  quanto  rilevanti  ai  fini  del  calcolo degli
indicatori,   tra   tale   data   e  quella  di  pubblicazione  delle
graduatorie.
   Il  Modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della domanda
medesima,  di  tutta  la  documentazione  di  cui  all'Allegato  n. 7
necessaria  per  il  completamento  dell'attivita'  istruttoria. Tale
documentazione  puo'  essere trasmessa anche separatamente dal Modulo
e, comunque. entro la chiusura dei termini per la presentazione delle
domande  di  agevolazioni,  preferibilmente in un'unica soluzione; in
tal  caso,  ciascun  documento  deve  recare  il  numero  di progetto
assegnato  dal  soggetto gestore alla domanda cui il documento stesso
si  riferisce  (per  le  modalita' di assegnazione e comunicazione ai
soggetti  interessati  del  numero  di progetto si veda il successivo
punto  5.4).  Elemento  basilare  della suddetta documentazione e' la
Scheda  Tecnica, il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la
compilazione,  e'  riportato  nell'Allegato  n. 8. Nel caso in cui il
programma   di   investimenti   preveda,   insieme,  beni  acquistati
direttamente   dall'impresa  richiedente  e  beni  acquisiti  tramite
locazione  finanziaria  (cosiddetti  "programmi  misti"), deve essere
presentata un'unica domanda.
   Le  pagine  stampate del Modulo devono essere poste nella corretta
sequenza  e rese solidali con l'apposizione del timbro dell'impresa a
cavallo di ciascuna coppia di pagine. L'ultima pagina del Modulo deve
essere timbrata e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da
un  suo procuratore speciale, con le modalita' di cui all'art. 38 del
D.P.R.  28.12.2000,  n.  445;  nel  caso  in  cui  a  firmare  sia un
procuratore  speciale,  alla domanda deve essere allegata la relativa
procura  o  copia  autentica  della  stessa.  Qualora,  per qualsiasi
motivo,  il  Modulo  di  domanda venisse presentato in difformita' da
quanto  sopra  specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi,
non sara' considerata valida.
   La Scheda Tecnica, unitamente al piano aziendale descrittivo, deve
essere   predisposta,   pena  l'invalidita'  della  domanda,  tramite
personal  computer,  utilizzando esclusivamente lo specifico software
predisposto   dal   soggetto   gestore,   disponibile   sul  sito  di
quest'ultimo  (si veda il precedente punto 5.2), stampando i relativi
file  su  normali  fogli bianchi formato A4; le pagine cosi' stampate
devono  essere  poste  nella  corretta  sequenza  e rese solidali con
l'apposizione del timbro dell'impresa a cavallo di ciascuna coppia di
pagine;  sull'ultima  pagina della Scheda Tecnica deve essere apposta
la   firma  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o  di  un  suo
procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo
di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda e'
altresi'  compresa  una  doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto
magnetico   contenente  il  suddetto  file,  generati  attraverso  il
software medesimo.
   L'impresa  richiedente  e' tenuta a comunicare tutte le variazioni
riguardanti  i  dati  esposti  nella  Scheda  Tecnica  che  dovessero
intervenire  successivamente  alla  sua  presentazione.  Qualora tali
variazioni  riguardino  dati  rilevanti  ai  fini  del  calcolo degli
indicatori   ed   intervengano   tra   la  chiusura  dei  termini  di
presentazione  delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la
relativa domanda sara' considerata decaduta.
   5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui
all'Allegato  n.  7 devono essere presentati a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento  o  posta celere o a mano o per corriere. Nei
primi  due casi, quale data di presentazione, si considera quella del
timbro  postale  di  spedizione; negli altri due si considera la data
del  timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (il soggetto
gestore o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul
frontespizio   del   Modulo   o  sulla  nota  di  trasmissione  della
documentazione.  Ricevuto  il  Modulo  di  domanda,  con  o  senza la
prevista  documentazione,  il  soggetto gestore assegna alla relativa
domanda  un  numero  di  progetto,  apponendolo  a  stampa sul Modulo
stesso,  dandone comunicazione scritta a tutti i soggetti interessati
entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento, anche ai fini
dell'adempimento di cui al precedente punto 5.3.
   5.5  Entro  la data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande  di  agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia
del  Modulo  e  della  relativa  Scheda  Tecnica  alla regione o alla
provincia  autonoma  (nel  caso  di  Trento  o  Bolzano)  nella quale
insiste,  interamente  o prevalentemente (si veda il successivo punto
6.3), l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti.
   5.6 Una domanda istruita positivamente dal soggetto gestore ma non
agevolata   a   causa   delle  disponibilita'  finanziarie  inferiori
all'importo  delle  agevolazioni  complessivamente  richieste,  viene
inserita  automaticamente,  per  una  sola  volta,  invariata,  nelle
graduatorie  relative  al bando immediatamente successivo, mantenendo
valido  il  Modulo  di  domanda originario. A tal fine non e' posto a
carico   dell'impresa  interessata  alcun  adempimento,  fatto  salvo
l'obbligo di comunicare tempestivamente al soggetto gestore eventuali
variazioni rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni che
dovessero essere nel frattempo intervenute e di corrispondere in modo
altrettanto   tempestivo  e  completo  alle  eventuali  richieste  di
precisazioni e/o chiarimenti avanzate dal soggetto gestore medesimo.
   Le  precedenti  modalita'  di  inserimento automatico si applicano
anche  alle  domande  che,  sempre  a  causa dell'insufficienza delle
disponibilita'   finanziarie,   sono   state  agevolate  parzialmente
rispetto  alla  richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima
lo  richieda  formalmente  con raccomandata con ricevuta di ritorno e
che,  all'atto della richiesta stessa, rinunci al contributo parziale
concesso  e  non abbia avanzato alcuna domanda di erogazione a fronte
del  contributo  medesimo.  La  detta  richiesta,  redatta secondo lo
schema  di  cui  all'Allegato n. 9, deve essere trasmessa entro e non
oltre  30  giorni  prima  del  termine ultimo utile per l'invio delle
risultanze  istruttorie  relative  alle  graduatorie  per le quali e'
consentito l'inserimento automatico.
   Nel  caso  in  cui  le  predette  domande inserite automaticamente
risultassero  ancora  una  volta  non  agevolate, vengono archiviate;
l'impresa  puo'  riproporre  il  relativo  programma di investimenti,
qualora  non  ancora avviato, in uno degli ulteriori bandi successivi
attraverso  la  presentazione,  con  le  modalita'  di  cui  ai punti
precedenti,  di  una nuova domanda che verra' considerata a tutti gli
effetti come presentata per la prima volta.
   5.7  Il  soggetto  gestore, al ricevimento del Modulo di domanda e
della  relativa documentazione da parte dell'impresa o, per i casi in
cui  e'  previsto,  da parte dell'istituto collaboratore, e' tenuto a
verificarne  la  completezza  e  la  regolarita', con riferimento, in
particolare,  ai  dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini
del  calcolo degli indicatori; il soggetto gestore, inoltre, verifica
che  il  Modulo  sia  quello adottato con la presente circolare e sia
compilato  in  ogni  sua parte, che la Scheda Tecnica comprensiva del
piano  aziendale  sia  redatta  tramite l'apposito software e che sia
allegata  doppia  copia del relativo floppy disk. La domanda che alla
data  di  chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande di
agevolazioni  risulti  carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore
documentazione  di cui all'Allegato n. 7, non e' considerata valida e
deve  essere  respinta,  con  una specifica nota contenente - chiare,
puntuali  ed  esaurienti  - le relative motivazioni, trattenendo agli
atti  il  Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota
deve  essere  trasmessa  per  conoscenza  anche  alla  regione o alla
provincia  autonoma  (nel  caso  di  Trento  o Bolzano) competente e,
secondo il caso, anche all'istituto collaboratore.
   Con   riferimento   ai   dati   ed  alla  documentazione  prodotti
dall'impresa,  il  soggetto gestore puo' richiedere esclusivamente la
rettifica   dei   soli   errori   e  irregolarita'  formali,  nonche'
precisazioni  e  chiarimenti  ritenuti necessari per il completamento
dell'attivita'  istruttoria, con una specifica formale nota trasmessa
con  raccomandata  con  avviso  di ricevimento. L'impresa e' tenuta a
corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta del soggetto
gestore con nota trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento
entro  e  non  oltre  quindici  giorni  solari  dal ricevimento della
richiesta  medesima;  in caso contrario la domanda si intende a tutti
gli  effetti  decaduta  e  il  soggetto  gestore  ne da' tempestiva e
motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per
conoscenza  anche alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di
Trento  o  Bolzano)  interessata  e,  secondo  il  caso, all'istituto
collaboratore.
   5.8  Accertata  la  regolarita'  e  la  completezza  del Modulo di
domanda  e della documentazione prevista, il soggetto gestore procede
alla  istruttoria  e  redige  una  relazione  secondo  le indicazioni
contenute nella convenzione con il Ministero.
   L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- la  sussistenza  di  tutte  le  condizioni  per  l'ammissione  alle
  agevolazioni;
- la  capacita'  dell'impresa  e,  ove  occorra dei soci, anche da un
  punto   di   vista  finanziario,  di  realizzare  il  programma  di
  investimenti;
- la   validita'  tecnico-economico-finanziaria  del  programma,  con
  particolare    riferimento    ai    livelli   occupazionali,   alle
  potenzialita'  degli  impianti,  alle  produzioni  conseguibili, ai
  previsti   effetti   di   carattere   reddituale,   finanziario   e
  patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso;
- la  piena  disponibilita'  dell'immobile  (suolo  e/o  costruzioni)
  nell'ambito   del   quale   viene  realizzato  il  programma  e  la
  corrispondenza  dell'immobile stesso, in relazione all'attivita' da
  svolgere,  ai  vigenti  specifici vincoli edilizi, urbanistici e di
  destinazione d'uso;
- il  piano  finanziario  per la copertura degli investimenti e delle
  spese  relative  alla  normale gestione, anche attraverso l'apporto
  dell'impresa di cui al precedente punto 2.1;
- l'ammissibilita'  degli investimenti indicati dall'impresa, sia per
  quanto  attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese pro
  spettate,  e  la  relativa  suddivisione nei principali capitoli di
  spesa  e  per anno solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora
  non  univocamente  riconducibili  ad  un  determinato  anno solare,
  devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti
  proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare;
- i  dati  che  determinano  il  valore  degli  indicatori  di cui al
  successivo punto 6.1.

   Il  soggetto  gestore puo' rettificare, in esito agli accertamenti
istruttori,   i  dati  relativi  al  calcolo  degli  indicatori,  ma,
comunque,  mai  in  modo  da  determinare incrementi del valore degli
indicatori   medesimi   che   non   siano  conseguenza  di  riduzioni
dell'investimento  ammissibile  o  che non dipendano da rettifiche di
chiari   errori  o  irregolarita'  formali  comprovati  da  riscontri
oggettivi.
   Per  quanto  concerne  l'esame  di  pertinenza  e congruita' delle
spese, si precisa che:

- l'esame  di  pertinenza deve tendere ad evidenziare spese, appunto,
  non  pertinenti,  ai sensi della normativa vigente, al programma da
  agevolare  e  ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni.
  Tali  spese,  a  titolo  meramente esemplificativo e non esaustivo,
  sono  quelle  relative  a  manutenzioni,  beni  usati,  acquisto di
  terreno  di  superficie  eccedente  rispetto  ai  reali  fabbisogni
  produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad
  usi  diversi  da  quelli connessi all'attivita' produttiva, beni la
  cui  natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto,
  minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.;
- l'esame  di congruita' deve essere finalizzato alla valutazione del
  costo  complessivo dei programma, in relazione alle caratteristiche
  tecniche  ed  alla validita' economica dello stesso, senza condurre
  accertamenti  sul  costo dei singoli beni - a meno che non emergano
  elementi  chiaramente  e macroscopicamente incongrui - tenuto conto
  dell'esigenza  di  non aggravare il procedimento di adempimenti che
  non  siano  strettamente  necessari  agli scopi cui il procedimento
  stesso e' finalizzato.

   Gli  accertamenti  istruttori  sono espletati entro novanta giorni
dalla  chiusura  dei  termini  per  la  presentazione delle domande e
devono    concludersi   con   un   giudizio   positivo   o   negativo
sull'agevolabilita'  del  programma.  In  caso  di esito positivo, il
soggetto gestore invia alle imprese interessate una nota contenente i
dati  per  il  calcolo  degli  indicatori  (secondo  lo schema di cui
all'Allegato  n.  10),  cosi'  come eventualmente rettificati in sede
istruttoria,  e comunica, altresi', alle imprese interessate i beni e
le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di
pertinenza  e/o di congruita). Il Ministero puo' effettuare verifiche
anche  a  campione  sulle  domande  di  agevolazione e sulle relative
risultanze istruttorie, volte ad assicurare il rispetto e la corretta
interpretazione  della  normativa  e  la  regolare  formazione  delle
graduatorie.

   6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE

   6.1  La  concessione  delle  agevolazioni avviene sulla base della
posizione  assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito,
una  per  regione,  seguendo  l'ordine  decrescente, dalla prima fino
all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il
bando di riferimento.
   Entro trenta giorni dal termine finale dell'attivita' istruttoria,
il  soggetto gestore forma le graduatorie dei programmi ammissibili e
le trasmette al Ministero per l'approvazione e la pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana; il soggetto gestore
trasmette  altresi'  al  Ministero  copia delle relazioni istruttorie
eventualmente  richieste da quest'ultimo ai fini di cui al precedente
punto 5.8.
   In  ciascuna  graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti
istruttori  siano  positivi,  indicando,  in  relazione ai fabbisogni
finanziari  di  ciascun  programma  e delle disponibilita' attribuite
alla  graduatoria  medesima, quelli agevolabili per i quali si potra'
provvedere   alla   emanazione   delle  disposizioni  di  concessione
provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano
esclusi per insufficienza delle disponibilita' medesime.
   Qualora    il   fabbisogno   finanziario   dell'ultimo   programma
agevolabile  di  ciascuna  graduatoria  dovesse  essere solo in parte
coperto  dalle  disponibilita'  residue,  si procede alla concessione
della   somma   pari  a  dette  disponibilita'  residue,  agevolando,
comunque,   l'intero  programma.  E'  fatta  salva  la  facolta'  per
l'impresa  interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni
ridotte  e  di  richiedere  l'inserimento  nel  bando successivo come
specificato nel precedente punto 5.6.
   La  posizione di ciascun programma nella graduatoria di pertinenza
e'   determinata   in   relazione  ai  valori  assunti  dai  seguenti
indicatori:

1) numero    di    occupati    attivati    dal   programma   rispetto
   all'investimento complessivo
2) punteggio  complessivo  conseguito  dal  programma  sulla  base di
   specifiche priorita' regionali

   Il   valore  degli  indicatori  di  cui  ai  precedenti  punti  e'
incrementato  del  5%  qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda
aderire,  entro  l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare,
ad  uno  dei  sistemi  internazionali  riconosciuti di certificazione
ambientale   ISO  14001  o  EMAS.  L'impresa  stessa  deve  tenere  a
disposizione,    per    eventuali   controlli   e/o   ispezioni,   la
documentazione  idonea  a comprovare l'eventuale adesione al suddetto
sistema.
   Il  punteggio  che  il  programma  consegue  e  che  determina  la
posizione   dello   stesso   in   graduatoria  e'  ottenuto  sommando
algebricamente   i  valori  dei  suddetti  indicatori,  eventualmente
maggiorati, normalizzati (vedi Appendice, Formula n 3):
   In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si
specifica quanto indicato nei punti seguenti.
   6.2  L'indicatore  n.  1  e' il rapporto tra il numero di occupati
attivati  dal  programma  e  l'investimento  complessivo. Ai fini del
calcolo  dell'indicatore  il  valore degli investimenti eattualizzato
all'anno  solare di avvio a realizzazione del programma medesimo, con
gli  stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi
Allegato n. 1, lettera C).
   Il  numero  di  occupati  attivati  dal programma e' rilevato, con
riferimento  alla  sola  ed  intera unita' produttiva interessata dal
programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il
dato  riferito  all'esercizio  "a regime" e quello riferito ai dodici
mesi  precedenti  quello  di presentazione del Modulo di domanda (per
l'individuazione  dell'esercizio  "a  regime"  si  veda il successivo
punto  6.5).  Il dato "a regime" da considerare e' quello che rileva,
rispetto   alla  detta  situazione  precedente,  la  sola  variazione
occupazionale strettamente riconducibile al programma.

Ai fini di cui sopra:

- il  numero  dei  dipendenti  e' quello medio mensile degli occupati
  durante  i  dodici  mesi  di riferimento; esso e' determinato sulla
  base  dei  dati  rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento
  agli  occupati  a  tempo  determinato  e indeterminato iscritti nel
  libro  matricola; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati
  in  frazioni  decimali  in  proporzione  al  rapporto tra le ore di
  lavoro  previste  dal  contratto  part-time  e  quelle  fissate dal
  contratto collettivo di riferimento;
- il  numero  dei  dipendenti  e'  espresso  in  unita'  intere  e un
  decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in
  parte,   all'esercizio   "a   regime"  di  un  eventuale  programma
  precedente,  quale  dato  "precedente"  si  deve assumere quello "a
  regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente
  aggiornato con nota ufficiale al soggetto gestore e da quest'ultimo
  confermato;
- nei  casi  in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai
  fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione e' assunta
  pari a zero;
- nel  caso  di  programmi  promossi dalle imprese di costruzioni che
  prevedano  l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle
  aree  ammissibili  di un'unica regione, di cui all'Allegato n. 2, i
  livelli   occupazionali  sono  rilevati  con  riferimento  a  detti
  cantieri.   L'impresa   e'   obbligata,   pena   la   revoca  delle
  agevolazioni, a tenere presso la sede operativa, di cui al medesimo
  allegato,  i  libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali
  si  evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e per ciascun
  cantiere medesimo.

   6.3  L'indicatore  n.  2  e' determinato dal punteggio complessivo
conseguito  da  ciascun  programma sulla base di specifiche priorita'
regionali  individuate  con  riferimento alle aree del territorio, ai
settori  merceologici  ed  alle tipologie di investimento ammissibili
alle agevolazioni.
   Tali  priorita'  sono  indicate  da  ciascuna  regione  attraverso
l'attribuzione  a  ciascuna  combinazione  dei  detti  elementi di un
punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta.

Ai fini di cui sopra:

- per  aree  del  territorio  si  fa riferimento a quelle dei singoli
  Comuni;
- per  settori  merceologici  si  fa riferimento alla Classificazione
  delle   Attivita'  economiche  ISTAT'91  (per  quanto  concerne  le
  attivita'  di  servizi  si  veda  l'Allegato  n.  2  alla  presente
  circolare);
- per  tipologie  di  investimento si fa riferimento a ciascuna delle
  tipologie di cui al precedente punto 3.1.

   In  relazione  a  ciascun  bando,  le regioni possono formulare al
Ministero  le  proprie  proposte  relative  alle priorita' regionali,
individuando  i  corrispondenti  punteggi.  Qualora  la  regione  non
formuli   le   proposte  entro  il  termine  fissato  dal  Ministero,
l'indicatore   regionale   assume,   per   tutti  i  programmi  della
graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero.
   Sulla  base  delle  proposte  avanzate il Ministro delle attivita'
produttive,  valutata  la compatibilita' delle stesse con lo sviluppo
complessivo  di  tutte  le aree interessate e con le disposizioni del
regolamento,  approva  i  punteggi attribuiti ai singoli elementi con
proprio   decreto   da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   A  ciascun  programma  viene,  pertanto,  attribuito  un punteggio
numerico intero compreso tra zero e trenta, determinato dal punteggio
attribuito  dalla  regione  alle  combinazioni  degli  elementi sopra
indicati;  il  punteggio  complessivo  cosi'  ottenuto costituisce il
valore dell'indicatore regionale del programma medesimo.

Ai fini di cui sopra:

- il  punteggio  relativo  all'elemento territoriale viene attribuito
  con  riferimento  all'ubicazione dell'unita' produttiva indicata al
  punto   B1  della  Scheda  Tecnica;  quello  relativo  all'elemento
  settoriale,  con  riferimento  al  punto B4.2; quello relativo alla
  tipologia,  con  riferimento al punto B5 (si veda l'Allegato n. 8);
  nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due o piu' territori
  comunali,  anche  appartenenti  a regioni diverse, ai quali vengano
  riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unita' produttiva
  si  applica  il  punteggio  regionale  relativi al comune nel quale
  l'unita'  medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed
  il   programma   viene  inserito  nella  graduatoria  regionale  di
  pertinenza di detto comune;
- nel  caso  di programma classificato, insieme, di "trasferimento" e
  di  un'altra  tipologia  (si  veda  l'Allegato n. 1, lettera D), il
  punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma
  stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;
- nel  caso  in  cui un programma di investimenti riguardi due o piu'
  attivita' diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti,
  all'intero  programma  viene  attribuito  il  punteggio  minore tra
  quelli  attribuibili  alle  singole attivita' qualora separatamente
  considerate.

   Nel  caso  di  programmi promossi dalle imprese di costruzioni che
prevedano  l'utilizzo  dei  beni agevolati nei cantieri ubicati nelle
aree  ammissibili  di  un'unica regione, di cui all'Allegato n. 2, si
applica  il  minore  dei  punteggi assegnati dalla regione al settore
delle  costruzioni,  con riferimento alle aree del territorio ed alla
tipologia del programma da agevolare.
   6.4  I  Comitati  tecnici regionali di cui al precedente punto 1.3
adottano   le   disposizioni   di   concessione   provvisoria   delle
agevolazioni   in   favore   dei  programmi  utilmente  collocati  in
graduatoria  o  il diniego per quelli inseriti in posizione non utile
ovvero  per  quelli  istruiti con esito negativo. Il soggetto gestore
trasmette le disposizioni concernenti la concessione provvisoria o il
diniego  delle  agevolazioni  alle  regioni  competenti, alle imprese
interessate  e,  nel  caso  di  beni  acquisiti  con il sistema della
locazione finanziaria, anche agli istituti collaboratori.
   La  disposizione  di  concessione,  oltre  ad  indicare  l'impresa
beneficiaria,  la  tipologia  del  programma agevolato e l'ubicazione
dell'unita'  produttiva,  indica, separatamente per i beni acquistati
direttamente   dall'impresa  e  per  quelli  acquisiti  in  locazione
finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per
capitolo  di  spesa,  l'ammontare  delle  agevolazioni  totali  e  di
ciascuna  delle due quote. La disposizione di concessione stabilisce,
inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:

a) di  dichiarare,  prima  dell'erogazione delle agevolazioni, di non
   aver  ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni
   o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare
   ad  ottenere,  per i beni del programma oggetto della concessione,
   agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali,
   regionali  o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
   pubbliche,  ad  eccezione  di  quelle  concesse  a  titolo  di  de
   minimis";
b) di  ottemperare,  prima  dell'erogazione  delle  agevolazioni,  ad
   eventuali  condizioni  particolari specificatamente indicate nella
   disposizione di concessione medesima;
c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali
   o  immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data
   di entrata in funzione;
d) di  osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul
   lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
e) di   ultimare   il  programma  entro  24  mesi  dalla  data  della
   disposizione  di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatta
   salva  la  possibilita'  di  proroga di ulteriori 6 mesi di cui al
   precedente punto 3.3;
f) di   comunicare   tempestivamente,  e  comunque  entro  i  termini
   prescritti,  la  data  di ultimazione del programma e, nel caso di
   programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni
   in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale
   di consegna dei beni;
g) di   comunicare   tempestivamente,  e  comunque  entro  i  termini
   prescritti, la data di entrata a regime degli impianti;
h) di  osservare  le  specifiche  norme settoriali anche appartenenti
   all'ordinamento comunitario;
i) di  non  modificare,  nel  corso  di  realizzazione  del programma
   agevolato,  l'attivita'  economica  alla  quale sono destinati gli
   investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in
   una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT'91 diversa
   da  quella  indicata  al  punto  B4.2  della  Scheda Tecnica, come
   eventualmente modificata in sede istruttoria;
l) di  restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non
   dovute,  rivalutate  sulla  base  dell'indice  ISTAT dei prezzi al
   consumo per le famiglie di operai e impiegati, il tutto maggiorato
   degli  interessi  legali,  a seguito di provvedimenti di revoca, o
   dei  soli  interessi  legali in tutti gli altri casi, interessi da
   calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni
   alla data della restituzione.

   6.5  Il  soggetto  gestore  sottopone  a  verifica a consuntivo il
valore  degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di
evidenziarne  gli  eventuali  scostamenti  in  diminuzione rispetto a
quelli  posti  a base per la formazione delle graduatorie. Qualora il
valore  del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione
superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in
diminuzione   degli   indicatori   interessati   superi  i  20  punti
percentuali  (si veda anche il successivo punto 9.1), le agevolazioni
concesse vengono revocate.

Ai fini della verifica a consuntivo:

- la  data di ultimazione del programma e' quella relativa all'ultimo
  dei  titoli  di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, e'
  quella  relativa  all'ultimo  verbale  di  consegna dei beni; per i
  programmi  che  comprendono sia beni in leasing che beni acquistati
  direttamente  dall'impresa,  la  data  di  ultimazione coincide con
  l'ultima  delle  suddette  date;  nel  caso  in  cui, per i beni in
  leasing,  la  data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi,
  quella  di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla
  data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende
  la  data  dell'ultimo  titolo  di spesa ammissibile, in analogia ai
  programmi  con  soli  beni acquistati direttamente dall'impresa; in
  tal  caso  la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma,
  di  cui  all'art.  6,  comma  10 del regolamento, non e' sostituita
  dalla  copia  del  verbale di consegna dei beni bensi' dalla stessa
  dichiarazione   resa,  con  le  previste  modalita',  dall'istituto
  collaboratore (si veda anche il precedente punto 6.4, lettera f);
- il  numero  di  occupati  attivati  dal  programma  e' rilevato con
  riferimento all'esercizio "a regime", con gli stessi criteri di cui
  al precedente punto 6.2;
- la   data   di   entrata   in   funzione  del  programma  coincide,
  convenzionalmente, con quella di ultimazione;
- la  data  di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i
  fattori   della   produzione  oggetto  del  programma  medesimo  si
  integrano  tra  loro  e  con  gli  eventuali  impianti preesistenti
  raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai
  livelli  occupazionali;  la  data  di  entrata  a regime si intende
  comunque  convenzionalmente  raggiunta,  ai  fini delle verifiche a
  consuntivo,   qualora  non  intervenuta  prima,  dodici  mesi  dopo
  l'entrata in funzione del programma;
- l'esercizio "a regime" e' quello del primo esercizio sociale intero
  successivo alla data di entrata a regime;
- l'investimento  complessivo da computare ai fini dell'indicatore n.
  1  del  precedente  punto  6.2 e' il minore tra quello attualizzato
  ammesso  in  via  definitiva  e  quello attualizzato ammesso in via
  provvisoria.

7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

   7.1  Le  agevolazioni  concesse per ciascun programma vengono rese
disponibili  dal  soggetto  gestore  in due quote annuali uguali alla
stessa data di ogni anno, la prima delle quali il trentunesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie.
   Il  soggetto  gestore  eroga tali quote all'impresa o all'istituto
collaboratore  una volta verificata con esito positivo la sussistenza
delle condizioni previste dalla normativa. L'erogazione puo' avvenire
qualora  sia  trascorso  il  trentunesimo  giorno dalla pubblicazione
delle  graduatorie,  per la prima quota, e non meno di dodici mesi da
detto termine per la seconda.
   7.2  Nel  caso  in  cui il programma preveda, in tutto o in parte,
l'acquisizione   di   beni   in  locazione  finanziaria,  le  singole
erogazioni   vengono  richieste  al  soggetto  gestore  dall'istituto
collaboratore  e,  separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la
parte  di  contributo  relativo  alle  spese  ammesse  e sostenute di
propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.
   L'istituto   collaboratore,  a  partire  dalla  prima  erogazione,
trasferisce  all'impresa  il  contributo  nell'arco  del  quinquennio
successivo   alla   data   di   decorrenza   di   ciascun  contratto,
indipendentemente  dalla  durata  dello stesso; cio' avviene per rate
semestrali  posticipate  determinate  sulla  base  dell'ammontare  di
ciascuna  quota  di  contributo  erogata.  Nel  caso  di investimenti
realizzati  con  piu'  contratti di locazione, la quota di contributo
erogata  andra' attribuita prioritariamente ai contratti gia' entrati
in  decorrenza,  a  partire  dal  primo,  nel  limite  del contributo
relativo a ciascun contratto medesimo.
   Il  primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo
relative  ai  semestri  gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni
gia'  effettuate dal soggetto gestore, calcolati con capitalizzazione
annua  al  tasso  previsto  dalle  disposizioni  vigenti in vigore al
momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente
tra  la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo
trasferimento.
   I  successivi  trasferimenti  comprenderanno  anche  gli interessi
maturati   nel   semestre   sul  residuo  contributo,  calcolati  con
capitalizzazione  annua  al  detto  tasso  vigente  al  momento delle
singole erogazioni.
   7.3  Ciascuna  erogazione  in  favore dell'impresa o dell'istituto
collaboratore  avviene  per  stato  d'avanzamento, ad eccezione della
prima,  che puo', a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del
programma  ed  essere  disposta  a  titolo  di  anticipazione, previa
presentazione   di   fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore
di  Artigiancassa  SpA, rilasciata in stretta conformita' allo schema
di  cui  all'Allegato  n.  11. Dette garanzie possono essere prestate
dalle   banche   e   dalle   imprese  di  assicurazioni  autorizzate,
rispettivamente,  ai  sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del
decreto   legislativo   n.   175/1995,   nonche'  dagli  intermediari
finanziari  iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia
ai  sensi  dell'art.  107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del
1993.
   Ai  fini  delle  erogazioni  per  stato d'avanzamento, l'impresa o
l'istituto  collaboratore,  fermo  restando  le  eventuali condizioni
poste  dalla  disposizione  di  concessione  provvisoria,  deve avere
sostenuto  almeno  la  meta'  della  spesa  approvata  di  rispettiva
competenza  per  la  prima erogazione ed il totale della stessa, come
eventualmente  aggiornato  a  seguito dell'ultimazione del programma,
per la seconda.
   In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilita', di
uno   stato  d'avanzamento  superiore  a  quello  corrispondentemente
necessario,  non puo' dare luogo ad una erogazione superiore a quella
predeterminata,   ne'   il   raggiungimento   del   necessario  stato
d'avanzamento  prima della data della disponibilita', puo' dare luogo
ad un'erogazione anticipata.
   Nei  casi  di riduzione del programma di spesa, prima di procedere
all'erogazione   in   favore,   secondo   il   caso,  dell'impresa  o
dell'istituto collaboratore, il soggetto gestore procede al ricalcolo
della singola quota costante erogabile.
   7.4  Ai  fini  di  ciascuna  erogazione,  l'impresa,  per  i  beni
acquistati  o  realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore,
per  i  beni  acquisiti  in  locazione  finanziaria,  trasmettono  al
soggetto  gestore  la  relativa  richiesta/dichiarazione  secondo gli
schemi  di  cui  rispettivamente  agli  Allegati  nn.  12a o 12b, con
allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 13 e, limitatamente
alla  seconda,  qualora non gia' presentata, la documentazione finale
di  spesa  e  le  dichiarazioni  di  cui  al successivo punto 8.4. La
richiesta  di  erogazione  avanzata  dall'istituto collaboratore deve
essere  accompagnata  da  una  dichiarazione dell'impresa, secondo lo
schema di cui all'Allegato n. 12c, concernente le spese ed i relativi
beni  cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Con dette
richieste l'impresa e/o l'istituto collaboratore dichiarano l'importo
delle  spese  sostenute  per  le  opere  realizzate e/o i macchinari,
impianti  e  attrezzature acquistati, distinto per capitolo di spesa,
espresso  in  euro  ed  in  percentuale del programma di investimenti
approvato  per  la  parte  di rispettiva competenza, alla data cui si
riferisce  lo  stato  d'avanzamento  anche  finale;  a tal fine si fa
riferimento  alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli
altri  titoli  di  spesa.  I  beni  relativi  alla richiesta di stato
d'avanzamento  devono  essere  fisicamente  individuabili  e presenti
presso  l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti
alla data della richiesta.
   In     relazione     alle    spese    cui    si    riferisce    la
richiesta/dichiarazione  di  erogazione  per  stato d'avanzamento, si
precisa  che le stesse non possono comprendere quelle che il soggetto
gestore  ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione
di   cui   al   precedente   punto  5.8;  si  precisa  altresi'  che,
contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento,
l'impresa  deve  riportare  sui  relativi  titoli  di  spesa, in modo
indelebile,  la  dicitura "Spesa di euro ...... dichiarata per la ...
(prima  o seconda) ... erogazione del prog. n. ....../n. bando ... ex
L. 488/92 riservato alle imprese artigiane".
   7.5  Entro  il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di
presentazione  della documentazione e, comunque, non prima della data
della  disponibilita',  il  soggetto  gestore, dopo aver accertato la
vigenza  dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza
e  la  pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita
dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza
tra  la  percentuale  dello  stato  d'avanzamento dichiarata e quella
necessaria  per l'erogazione, effettua l'erogazione richiesta, sempre
che,  in  relazione  alla  documentazione  finale  di  spesa  ed alle
dichiarazioni  di  cui  ai  successivi  punti 8.2 e 8.4, non emergano
clementi  tali  da condurre ad una sensibile riduzione del contributo
concesso  in via provvisoria. In tale ultimo caso il soggetto gestore
eroga  l'ultima  quota dopo aver proceduto al ricalcolo della singola
quota erogabile.
   7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota,
la  concessione  definitiva non sia stata emanata, la quota stessa e'
ridotta  del  10%  del  contributo  totale  concesso, da conguagliare
successivamente alla concessione definitiva medesima.

   8 - DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE

   8.1  Entro un mese dalla data di ricevimento della disposizione di
concessione  provvisoria,  per i programmi gia' ultimati a tale data,
ovvero  entro  un  mese  dalla data di ultimazione del programma e di
entrata   in  funzione  degli  impianti,  per  i  programmi  ultimati
successivamente,  l'impresa  deve  inviare  al  soggetto  gestore una
dichiarazione  del legale rappresentante attestante tale ultima data.
Ai  fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma e' quella
definita  al  precedente  punto 6.5. Per i programmi riguardanti solo
beni  in  locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono
parte  ed  il  cui ultimo verbale di consegna e' successivo alla data
dell'ultimo  titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente
dall'impresa,  la dichiarazione attestante la data di ultimazione del
programma  e'  sostituita  dall'ultimo  verbale di consegna dei beni;
l'impresa   trasmette   contestualmente   copia  della  comunicazione
concernente  la  detta  data  alla  societa'  di  leasing ai fini del
rispetto,  anche  da  parte  di  quest'ultima,  del termine di cui al
successivo punto 8.2.
   8.2  Dopo  l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver
effettuato  il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria
delle  agevolazioni  e/o  l'istituto  collaboratore,  ciascuno per le
spese  dallo  stesso  sostenute,  trasmette  al  soggetto  gestore la
documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle  spese  stesse La
trasmissione  deve  avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di
ultimazione  del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data
di ricevimento della disposizione di concessione provvisoria, entro e
non  oltre sei mesi da quest'ultima data. Alla scadenza dei sei mesi,
in  assenza  di  gravi  e giustificati motivi - che, comunque, devono
essere   rassegnati  con  congruo  anticipo  al  soggetto  gestore  -
quest'ultimo  propone  la  revoca  delle  agevolazioni  al competente
Comitato tecnico regionale di cui al precedente punto 1.3 che procede
all'emanazione della conseguente disposizione.
   8.3  La documentazione di spesa consiste nella copia delle fatture
o  delle  altre  documentazioni  fiscalmente regolari accompagnate da
autocertificazione   dell'impresa   che  ne  attesti  la  conformita'
all'originale  e  da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte
da  ciascun  fornitore secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14a o
da   ulteriori   documentazioni,   ivi  inclusa  l'autocertificazione
dell'impresa  redatta  secondo  lo schema di cui all'Allegato n. 14b,
che  ne  comprovino l'avvenuto pagamento. Gli originali dei documenti
di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque
essere  tenuti  a  disposizione  dall'impresa per gli accertamenti, i
controlli e le ispezioni previsti dal regolamento.
   8.4  La documentazione finale di spesa deve essere accompagnata da
una  dichiarazione dell'impresa o, nel caso di programmi comprendenti
beni  acquisiti  in  leasing,  dell'istituto  collaboratore,  resa, a
seconda  dei  casi, secondo uno degli schemi seguenti, avendo cura di
ricopiare  il  testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le
ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:

* Allegato  n.  15, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
  procuratore  speciale,  nel  caso  di  programmi  con  investimenti
  relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa,
* Allegato  n.  16, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
  procuratore  speciale,  nel  caso  di  programmi  con  investimenti
  relativi  in  tutto  o  in  parte  a  beni  acquisiti  in locazione
  finanziaria;
* Allegato  n.  17,  resa  dall'istituto  collaboratore,  nel caso di
  programmi  con  investimenti  relativi  in  tutto o in parte a beni
  acquisiti in locazione finanziaria.

   Tali  dichiarazioni  concernono anche la data di entrata a regime,
ancorche'  prevista, del programma, cosi' come definita al precedente
punto 6.5.
   8.5  Entro  novanta giorni dal ricevimento della documentazione di
cui al precedente punto, il soggetto gestore provvede a:

- verificare  la  completezza  e la pertinenza al programma agevolato
  della  documentazione  e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa
  e/o dall'istituto collaboratore;
- verificare  la  pertinenza  e la congruita' delle spese sostenute e
  rendicontate;   l'esame   di  congruita',  diversamente  da  quello
  condotto  in  sede  istruttoria, deve essere puntuale e deve essere
  teso a valutare, anche attraverso la documentazione finale di spesa
  ed   in   riferimento   alle   caratteristiche   costruttive  e  di
  prestazione,  l'adeguatezza  dei  piu'  significativi costi esposti
  rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato;
- redigere   una  relazione  sullo  stato  finale  del  programma  di
  investimenti,   secondo   le  indicazioni  fornite  dal  Ministero,
  contenente   gli  elementi  contenuti  nell'art.  9,  comma  9  del
  regolamento, nonche' notizie in merito all'eventuale sussistenza di
  procedure  concorsuali  e/o, qualora previsto, di cause ostative ai
  sensi della vigente normativa antimafia.

   La documentazione finale di spesa deve essere vistata, punzonata o
timbrata   a  secco  dal  soggetto  gestore  per  attestazione  della
pertinenza   e   congruita'   delle   singole  spese  proposte;  tale
documentazione,  la  relazione istruttoria di cui al precedente punto
5.8 e quella finale di cui sopra, devono essere tenute a disposizione
dal soggetto gestore per l'attivita' ispettiva del Ministero.
   8.6  Sulla  base  della  relazione finale del soggetto gestore, ed
entro  sei mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa,
il  competente  Comitato tecnico regionale di cui al precedente punto
1.3  emana  la  disposizione  di  concessione  definitiva,  ovvero di
revoca.
   8.7  Sulla  base  della disposizione di concessione definitiva, il
soggetto  gestore  provvede  ad  erogare  all'impresa  quanto  ancora
dovuto, compreso il 10% del contributo di cui al precedente punto 7.6
e  trasmette  copia  della  disposizione  del  Comitato  alla regione
competente,  all'impresa  interessata  e,  nel caso di beni acquisiti
tramite locazione finanziaria, all'istituto collaboratore.

   9 - REVOCHE

   9.1  Il competente Comitato tecnico regionale di cui al precedente
punto 1.3 procede alla revoca totale delle agevolazioni, nei seguenti
casi:

a) qualora   non  vengano  osservati  nei  confronti  dei  lavoratori
   dipendenti  le  norme  sul  lavoro  ed  i  contratti collettivi di
   lavoro;
b) qualora, con riferimento alla data di disponibilita' della seconda
   quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa e/o, per i beni
   acquisiti  in  locazione  finanziaria, la societa' di leasing, non
   siano  in  condizione  di  dimostrare  di  aver sostenuto spese, a
   fronte  del  programma  approvato,  per un importo complessivo, al
   netto  dell'IVA,  in  misura  almeno  pari a quella necessaria per
   poter  richiedere  la rispettiva prima quota del contributo. Per i
   programmi "misti" i cui beni sono in parte acquistati direttamente
   dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria e
   che alla data della predetta disponibilita' non abbiano raggiunto,
   per  la  parte  di  acquisto  diretto  e/o  per  quella in leasing
   separatamente  considerate,  lo stato d'avanzamento necessario per
   la prima erogazione, solo ai suddetti fini e, quindi, non a quelli
   di  erogazione,  si  puo'  fare  riferimento  ad una dichiarazione
   dell'impresa   attestante   lo   stato  di  avanzamento  raggiunto
   dall'intero   programma.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data  di
   disponibilita'  della  seconda  quota  senza  che  l'impresa abbia
   dimostrato  il necessario stato d'avanzamento, il soggetto gestore
   provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto
   mancato   rispetto  delle  suddette  condizioni  e  ad  accertarne
   l'eventuale  sussistenza.  Qualora  da  tale  accertamento  emerga
   l'insussistenza  delle suddette condizioni, il soggetto gestore ne
   da'  comunicazione al competente Comitato tecnico regionale per le
   conseguenti  valutazioni  e  l'eventuale avvio del procedimento di
   revoca delle agevolazioni concesse;
c) qualora  siano  gravemente  violate  specifiche  norme settoriali,
   anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
d) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori
   di  cui  al  punto 6.5, si verifichi anche una sola delle seguenti
   ipotesi:

- anche  uno  solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore
  ai 30 punti percentuali;
- la  media  degli scostamenti superi i 20 punti percentuali; ai fini
  del  calcolo  dello  scostamento medio, si determina la somma degli
  scostamenti negativi dei due indicatori previsti e la si divide per
  due;  con  riferimento  all'indicatore  n. 2 (priorita' regionali),
  qualora la regione non abbia espresso alcuna priorita' e, pertanto,
  il  relativo  punteggio sia pari a zero, la media degli scostamenti
  non si calcola;
- al  fine  di  valutare  lo  scostamento relativo a ciascuno dei due
  indicatori, sia il loro valore posto a base per la formazione della
  graduatoria  che  quello  verificato  a  consuntivo  devono  essere
  incrementati  o  meno  del 5% derivante dall'adesione o meno ad uno
  dei sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;

e) qualora,  nel corso di realizzazione del programma d'investimento,
   venga  modificato  l'indirizzo  produttivo  dell'impianto,  con il
   conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione"
   della   "Classificazione   delle  attivita'  economiche  ISTAT'91"
   diversa  da quella relativa alle produzioni indicate nel programma
   originario gia' approvato.

   9.2  Il  competente Comitato tecnico regionale procede alla revoca
totale o parziale delle agevolazioni, nei seguenti casi:

a) qualora,   per   i  beni  del  medesimo  programma  oggetto  della
   concessione,  siano  state  assegnate  agevolazioni  di  qualsiasi
   natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, o
   comunque  concesse  da enti o istituzioni pubbliche, qualificabili
   come  "aiuti di Stato" ai sensi della normativa comunitaria, fatti
   salvi  gli  aiuti concessi secondo la regola "de minimis"; in tale
   ipotesi,  la  revoca  delle  agevolazioni  e' parziale, qualora il
   cumulo  riguardi  singoli  beni  e  qualora  tale cumulo sia stato
   oggetto  di specifica dichiarazione da parte dell'impresa prevista
   successivamente    alla    concessione    provvisoria    e   prima
   dell'erogazione  delle  agevolazioni; la revoca e' totale in tutti
   gli  altri  casi  e,  in  particolare, qualora il mancato rispetto
   venga  rilevato  nel corso di accertamenti od ispezioni, senza che
   l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione;
b) qualora  le  immobilizzazioni  materiali  o  immateriali,  la  cui
   realizzazione  od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione,
   vengano  distolte  dall'uso  previsto  in  qualsiasi  forma, anche
   mediante  cessione  di  attivita'  ad altro imprenditore, prima di
   cinque  anni  dalla  data di entrata in funzione dell'impianto; in
   tale  ipotesi,  la  revoca  delle  agevolazioni  e' parziale ed e'
   commisurata   alla  spesa  ammessa  alle  agevolazioni  afferente,
   direttamente  o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al
   periodo  di  mancato  utilizzo dell'immobilizzazione medesima, con
   riferimento  al  prescritto  quinquennio;  a  tal  fine, l'impresa
   comunica   tempestivamente   al   soggetto   gestore   l'eventuale
   distrazione  delle  immobilizzazioni  agevolate prima del suddetto
   quinquennio.  Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata
   nel corso di accertamenti o ispezioni senza che l'impresa ne abbia
   dato  comunicazione  come sopra specificato, la revoca e' comunque
   parziale   ma  commisurata  all'intera  spesa  ammessa  afferente,
   direttamente   o   indirettamente,  l'immobilizzazione  distratta,
   indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui
   la  distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate
   prima   dei   cinque  anni  dalla  data  di  entrata  in  funzione
   dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma
   stesso,  determinando,  di  conseguenza, il mancato raggiungimento
   degli   obiettivi   prefissati,   la  revoca  e'  pari  all'intero
   contributo  concesso  a fronte del programma approvato. Ai fini di
   cui  sopra,  il  soggetto gestore trasmette al competente Comitato
   tecnico  regionale  il proprio motivato parere circa la necessita'
   di  ricorrere  alla  revoca  totale o parziale delle agevolazioni,
   indicandone,  in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne da'
   contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.
c) qualora  il  programma  non  venga ultimato entro il termine di 24
   mesi   dalla  data  della  relativa  disposizione  di  concessione
   provvisoria  delle agevolazioni, prorogabile di non oltre sei mesi
   con  le  modalita'  previste  dal  precedente  punto  3.3. In tale
   ipotesi,  la  revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le
   agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai
   termini  di  ultimazione  prescritti,  comprensivi  dell'eventuale
   proroga,  fatta  salva  ogni  ulteriore determinazione conseguente
   alle  verifiche  sull'effettivo  completamento del programma e sul
   raggiungimento degli obiettivi prefissati.

   9.3  Il  competente Comitato tecnico regionale procede alla revoca
totale  o  parziale  delle  agevolazioni su segnalazione motivata del
soggetto  gestore.  La  disposizione  di  revoca  dispone l'eventuale
recupero  delle  somme erogate, indicandone le modalita' a cui dovra'
attenersi il soggetto gestore.
   In   caso   di  revoca  parziale,  il  soggetto  gestore,  per  la
rideterminazione  dell'ammontare delle agevolazioni e di quello delle
due  quote,  procede,  come  per  la  concessione  provvisoria,  alla
distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili.
   Nel  caso  in  cui  alla  data della revoca parziale le erogazioni
siano  in  corso,  l'ammontare  da  recuperare puo' essere detratto a
valere  sull'erogazione  ancora  da  effettuare.  Nel  caso in cui le
erogazioni  ancora  da  effettuare risultino di ammontare inferiore a
quello  da  recuperare  o  nel  caso  in  cui  si sia gia' provveduto
all'erogazione  a  saldo,  viene  avviata  una procedura di recupero,
eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.
   In  caso  di  recupero  conseguente a provvedimenti di revoca, sia
attraverso  detrazione  dalle  erogazioni  ancora  da  effettuare che
attraverso  restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare
e' determinato come indicato al precedente punto 6.4 lettera l).
   Nel  caso  in  cui  una  o  piu'  imprese presentino, a fronte del
medesimo  programma  d'investimento,  piu'  domande di agevolazione a
valere sulla stessa graduatoria, le domande medesime vengono respinte
e  le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate
e  recuperate.  Restano  ferme  le  eventuali sanzioni previste dalla
normativa vigente.

   10 - MONITORAGGIO

   10.1  Ai  fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa
beneficiaria,   a  partire  dal  ricevimento  della  disposizione  di
concessione  provvisoria  di cui al precedente punto 6.4, provvede ad
inviare  al soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla chiusura di
ciascun  esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel
quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una
dichiarazione,  redatta  secondo lo schema di cui all'Allegato n. 18,
con  la quale si forniscono, in particolare, informazioni sullo stato
d'avanzamento  del  programma  e  sui  dati utili alla determinazione
degli  eventuali  scostamenti  degli  indicatori di cui ai precedenti
punti  6.2  e  6.3.  Il  dato  relativo  allo  stato d'avanzamento e'
dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione
del  programma.  La  mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei
dati  richiesti  puo'  determinare,  previa contestazione all'impresa
inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
   Il  soggetto gestore e' tenuto a riscontrare la corrispondenza e/o
la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con
quelli in proprio possesso.

   11 - NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE

   11.1 A partire dalla data di apertura dei termini di presentazione
delle  domande  relative  al  primo  bando  per le imprese artigiane,
quelle  rispondenti  ai  requisiti  di  ammissibilita'  di  cui  alla
presente  circolare non possono essere presentate, ovvero riformulate
ne'  inserite  automaticamente  ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del
regolamento, a valere sul bando ordinario del settore "industria"; le
relative domande non sono pertanto ammissibili e sono respinte.
   Le domande eventualmente presentate, ovvero riformulate o inserite
automaticamente  sul  detto  bando  ordinario  prima  della  data  di
apertura  del  primo  bando  relativo alle imprese artigiane, possono
essere  mantenute su tale bando ordinario ovvero essere ripresentate,
necessariamente  con  le  modalita' di cui al precedente punto 5, sul
bando  per  le  imprese  artigiane,  mantenendo  tuttavia valida, per
quanto  consentito  dalla vigente normativa, la data di presentazione
della  domanda  originaria.  Alla  suddetta  ripresentazione  si deve
necessariamente ricorrere per le domande per le quali l'impresa, alla
data  di  apertura  del bando per le imprese artigiane, non ha ancora
provveduto,   ricorrendone   le  condizioni,  alla  riformulazione  o
all'inserimento automatico. Ai fini di cui sopra:

a) l'impresa   interessata   rivolge   alla  banca  concessionaria  o
   all'istituto  collaboratore destinatario della domanda originaria,
   entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande
   fissato  per  il  bando ordinario, una specifica istanza di ritiro
   della   domanda  stessa;  la  banca  concessionaria  o  l'istituto
   collaboratore  provvede  ad  attestare tempestivamente al soggetto
   gestore  la  data di presentazione ditale domanda, allegando copia
   del relativo Modulo;
b) alla   domanda   ripresentata  sul  bando  relativo  alle  imprese
   artigiane  deve  essere  allegata  copia  dell'istanza di cui alla
   precedente lettera a).

Roma, 7 ottobre 2003

                                                 Il Ministro: MARZANO