Alle imprese interessate Ad Artigiancassa Agli istituti collaboratori All'ASS.I.LEA. Alla Confartigianato Alla CNA Alla Casartigiani Con decreto del 21 novembre 2002 il Ministro delle attivita' produttive, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, ha determinato le modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. La concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge 488/92 sono ordinariamente regolate con le direttive di cui al T.U. approvato con D.M. 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni ("direttive") e con il regolamento di cui al D.M. n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni ("regolamento"), con le specifiche disposizioni di cui al richiamato decreto del 21 novembre 2002. Al fine di consentire l'accesso alle imprese artigiane alle dette agevolazioni con le modalita' semplificate di cui si tratta, come previsto dal citato decreto 21 novembre 2002, si forniscono le seguenti indicazioni nonche', in allegato, il facsimile del modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, precisando che laddove si prevede che la documentazione venga sostituita da autocertificazione, quest'ultima deve essere rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno efficacia solo con riferimento alle domande presentate a valere sugli specifici bandi indetti sulla base del citato decreto 21 novembre 2002. 1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 1.1 Il sistema agevolativo e' applicato, attraverso una procedura a bando, in favore delle imprese artigiane che svolgono attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, a fronte di programmi concernenti investimenti produttivi. 1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate secondo i criteri fissati per l'applicazione ordinaria della legge n. 488/92. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento. L'istruttoria dei programmi ed i connessi adempimenti previsti dalla presente circolare, sono svolti da Artigiancassa S.p.A., in quanto soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "soggetto gestore", sulla base di una specifica convenzione stipulata con il Ministero delle attivita' produttive. La posizione del programma nella graduatoria di merito e' determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori: - numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo; - punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorita' regionali. Il valore dei predetti indicatori e' incrementato del 5% qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. 1.3 Le graduatorie vengono formate dal soggetto gestore entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione della fase istruttoria e vengono dallo stesso trasmesse al Ministero per la relativa approvazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Successivamente, i competenti Comitati tecnici regionali di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche e integrazioni, dispongono, su conseguente proposta del soggetto gestore, i provvedimenti di concessione provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria. 1.4 Le agevolazioni di cui alla presente circolare, che sono cumulabili con altri aiuti concessi secondo la regola "de minimis", vengono rese disponibili dal soggetto gestore in due quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ciascuna quota e' erogata, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, direttamente alle imprese beneficiarie ovvero, per la parte degli investimenti agevolati acquisiti in locazione finanziaria, tramite gli istituti collaboratori. La prima quota puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Dalla seconda quota viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al provvedimento di concessione definitiva. 1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della stessa il soggetto gestore effettua gli accertamenti sulla realizzazione del programma. Sulla base di tali accertamenti, il soggetto gestore provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti; i Comitati tecnici regionali di cui al precedente punto 1.3. alla luce di detti accertamenti e del ricalcolo delle agevolazioni, adottano le disposizioni di concessione definitiva ovvero di revoca delle agevolazioni. Successivamente il soggetto gestore eroga, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, quanto eventualmente ancora dovuto. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, rientranti nella classificazione di piccola impresa secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 (Allegato n. 1, lettera A). In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che: - svolgano attivita' estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di servizi. Le attivita' ammissibili sono riportate, con la relativa classificazione ISTAT'91, nell'Allegato n. 2, dove sono indicate anche le specifiche attivita' escluse dalle agevolazioni; - che intendano promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unita' produttive ubicate nelle "aree depresse"; per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Tali imprese possono operare anche in regime di contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere gia' iscritte nel predetto Albo delle imprese artigiane e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata. Per beneficiare delle agevolazioni in argomento, l'apporto dell'impresa destinato al predetto programma di investimenti deve garantire, insieme al contributo in c/impianti di cui alla presente normativa, la copertura finanziaria del programma stesso e risultare in ogni caso, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, non inferiore al 25% dell'investimento totale ammissibile alle agevolazioni. Il predetto apporto dell'impresa e' rappresentato dalle fonti di copertura finanziaria dell'investimento - ivi inclusi i finanziamenti bancari ed il capitale proprio come definito al punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico. Tale obbligo del 25% deve essere comunque soddisfatto a prescindere dall'ammontare del contributo ottenibile. L'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale. Le fonti finanziarie da considerare a tal fine sono quelle rientranti nelle disponibilita' dell'impresa in tempi coerenti con la realizzazione del programma di investimenti. Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dal piano aziendale di cui al successivo punto 3, e deve essere svolto nell'ambito di un'unita' produttiva per lo svolgimento di una delle attivita' ammesse dalla presente normativa. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve attestare a mezzo di autocertificazione che il suolo e/o gli immobili interessati dal programma di investimento sono nella piena disponibilita' dell'impresa (a titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile) e che gli stessi sono gia' rispondenti, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Per ulteriori specifiche si veda l'Allegato n. 1, lettera B). 2.2 Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalla presente normativa per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo punto 8.2., potrebbero subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria dei programmi interessati. 2.3 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti nella misura dell'80% di quelle massime di cui all'Allegato n. 3 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/92 per le piccole imprese, variabili in base all'ubicazione dell'unita' produttiva. Tale misura agevolativa e' elevata al 90% o al 100% per i programmi, rispettivamente, di ampliamento o nuovo impianto. Per i criteri relativi al calcolo dell'agevolazione si veda l'Allegato n. 1, lettera C). L'ammontare delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria, viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti; l'ammontare cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 14 del regolamento. 3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI 3.1 Il programma di investimenti da agevolare puo' riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera: I) "ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale); II) "ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi; III) "ristrutturazione" il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa; IV) "riconversione" il programma diretto a sostituire i prodotti esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; V) "riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi; VI) "trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata. Per una corretta applicazione di tali definizioni, si rinvia a quanto precisato nell'Allegato n. 1, lettera D). 3.2 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che deve riguardare una sola unita' produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioe', a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione ed essere avviato, pena la non ammissibilita' del programma stesso, successivamente alla data di presentazione del Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3. Sono ammissibili i programmi di investimento che comportano spese complessivamente agevolabili comprese tra un minimo di 52.000.00 euro ed un massimo di 1.549.370,70 euro. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della validita' tecnico-economico-finanziaria e l'idoneita' al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa deve predisporre un piano aziendale descrittivo, concernente l'impresa, il programma, l'unita' produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato, compilando l'apposita sezione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3. 3.3 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalita' del programma di investimenti. Non sono ammessi alle agevolazioni programmi o spese realizzati con contratti "chiavi in mano". L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data della relativa disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni. Tale termine e' prorogabile, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere al soggetto gestore di cui al successivo punto 4 almeno quattro mesi prima della scadenza dei 24 mesi; la proroga si intende concessa qualora trascorrano 30 giorni dalla ricezione da parte del Comitato tecnico regionale di cui al precedente punto 1.3 della relativa motivata proposta da parte del suddetto soggetto gestore, senza avviso contrario. Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro. Le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, sono riportati nell'Allegato n. 4. 3.4 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere un'autocertificazione utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 5a ed il prospetto di cui all'Allegato n. 5b. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale e' inserito il bene; ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni. 4 - SOGGETTO GESTORE E ISTITUTI COLLABORATORI 4.1 Per gli adempimenti riguardanti il ricevimento delle domande, l'istruttoria e la formazione delle graduatorie, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni, il Ministero si avvale di Artigiancassa S.p.A., denominata "soggetto gestore". I rapporti tra il Ministero ed il soggetto gestore, anche in ordine ai suddetti adempimenti, sono regolamentati da apposita convenzione, predisposta dal Ministero stesso. Il soggetto gestore puo' stipulare sub-convenzioni con societa' e banche abilitate alla locazione finanziaria, denominate "istituti collaboratori", che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio. In relazione ai suddetti adempimenti, il Ministero puo' disporre, in ogni fase e stadio del procedimento, controlli e ispezioni anche a campione sull'attivita' svolta dal soggetto gestore e dagli istituti collaboratori finalizzati ad assicurare la regolarita' del procedimento. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTIVITA' ISTRUTTORIA 5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Ai fini della presentazione delle domande valgono i divieti e le limitazioni riportati nell'Allegato n. 1, lettera E). 5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata: * al soggetto gestore, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente; * ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con il soggetto gestore, per il successivo tempestivo inoltro a quest'ultimo, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria. L'elenco aggiornato degli sportelli ove presentare le domande e' riportato sul sito internet del soggetto gestore: www.artigiancassa.it. 5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo, disponibile sul sito internet di quest'ultimo, il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n. 6. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti del programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari, non puo' subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande: il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non puo' subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 7 necessaria per il completamento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione puo' essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque. entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto assegnato dal soggetto gestore alla domanda cui il documento stesso si riferisce (per le modalita' di assegnazione e comunicazione ai soggetti interessati del numero di progetto si veda il successivo punto 5.4). Elemento basilare della suddetta documentazione e' la Scheda Tecnica, il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n. 8. Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata un'unica domanda. Le pagine stampate del Modulo devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali con l'apposizione del timbro dell'impresa a cavallo di ciascuna coppia di pagine. L'ultima pagina del Modulo deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, con le modalita' di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformita' da quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida. La Scheda Tecnica, unitamente al piano aziendale descrittivo, deve essere predisposta, pena l'invalidita' della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal soggetto gestore, disponibile sul sito di quest'ultimo (si veda il precedente punto 5.2), stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4; le pagine cosi' stampate devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali con l'apposizione del timbro dell'impresa a cavallo di ciascuna coppia di pagine; sull'ultima pagina della Scheda Tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda e' altresi' compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente il suddetto file, generati attraverso il software medesimo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sara' considerata decaduta. 5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'Allegato n. 7 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (il soggetto gestore o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione. Ricevuto il Modulo di domanda, con o senza la prevista documentazione, il soggetto gestore assegna alla relativa domanda un numero di progetto, apponendolo a stampa sul Modulo stesso, dandone comunicazione scritta a tutti i soggetti interessati entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento, anche ai fini dell'adempimento di cui al precedente punto 5.3. 5.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda il successivo punto 6.3), l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti. 5.6 Una domanda istruita positivamente dal soggetto gestore ma non agevolata a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene inserita automaticamente, per una sola volta, invariata, nelle graduatorie relative al bando immediatamente successivo, mantenendo valido il Modulo di domanda originario. A tal fine non e' posto a carico dell'impresa interessata alcun adempimento, fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente al soggetto gestore eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel frattempo intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo e completo alle eventuali richieste di precisazioni e/o chiarimenti avanzate dal soggetto gestore medesimo. Le precedenti modalita' di inserimento automatico si applicano anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima lo richieda formalmente con raccomandata con ricevuta di ritorno e che, all'atto della richiesta stessa, rinunci al contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna domanda di erogazione a fronte del contributo medesimo. La detta richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9, deve essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie per le quali e' consentito l'inserimento automatico. Nel caso in cui le predette domande inserite automaticamente risultassero ancora una volta non agevolate, vengono archiviate; l'impresa puo' riproporre il relativo programma di investimenti, qualora non ancora avviato, in uno degli ulteriori bandi successivi attraverso la presentazione, con le modalita' di cui ai punti precedenti, di una nuova domanda che verra' considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta. 5.7 Il soggetto gestore, al ricevimento del Modulo di domanda e della relativa documentazione da parte dell'impresa o, per i casi in cui e' previsto, da parte dell'istituto collaboratore, e' tenuto a verificarne la completezza e la regolarita', con riferimento, in particolare, ai dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori; il soggetto gestore, inoltre, verifica che il Modulo sia quello adottato con la presente circolare e sia compilato in ogni sua parte, che la Scheda Tecnica comprensiva del piano aziendale sia redatta tramite l'apposito software e che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'Allegato n. 7, non e' considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente - chiare, puntuali ed esaurienti - le relative motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota deve essere trasmessa per conoscenza anche alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e, secondo il caso, anche all'istituto collaboratore. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, il soggetto gestore puo' richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, nonche' precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attivita' istruttoria, con una specifica formale nota trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa e' tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta del soggetto gestore con nota trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e il soggetto gestore ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) interessata e, secondo il caso, all'istituto collaboratore. 5.8 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, il soggetto gestore procede alla istruttoria e redige una relazione secondo le indicazioni contenute nella convenzione con il Ministero. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente: - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni; - la capacita' dell'impresa e, ove occorra dei soci, anche da un punto di vista finanziario, di realizzare il programma di investimenti; - la validita' tecnico-economico-finanziaria del programma, con particolare riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialita' degli impianti, alle produzioni conseguibili, ai previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso; - la piena disponibilita' dell'immobile (suolo e/o costruzioni) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; - il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, anche attraverso l'apporto dell'impresa di cui al precedente punto 2.1; - l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese pro spettate, e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare; - i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al successivo punto 6.1. Il soggetto gestore puo' rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori, ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarita' formali comprovati da riscontri oggettivi. Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruita' delle spese, si precisa che: - l'esame di pertinenza deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attivita' produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.; - l'esame di congruita' deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo dei programma, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validita' economica dello stesso, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso e' finalizzato. Gli accertamenti istruttori sono espletati entro novanta giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' del programma. In caso di esito positivo, il soggetto gestore invia alle imprese interessate una nota contenente i dati per il calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato n. 10), cosi' come eventualmente rettificati in sede istruttoria, e comunica, altresi', alle imprese interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di congruita). Il Ministero puo' effettuare verifiche anche a campione sulle domande di agevolazione e sulle relative risultanze istruttorie, volte ad assicurare il rispetto e la corretta interpretazione della normativa e la regolare formazione delle graduatorie. 6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE 6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, una per regione, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento. Entro trenta giorni dal termine finale dell'attivita' istruttoria, il soggetto gestore forma le graduatorie dei programmi ammissibili e le trasmette al Ministero per l'approvazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; il soggetto gestore trasmette altresi' al Ministero copia delle relazioni istruttorie eventualmente richieste da quest'ultimo ai fini di cui al precedente punto 5.8. In ciascuna graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e delle disponibilita' attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili per i quali si potra' provvedere alla emanazione delle disposizioni di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle disponibilita' medesime. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque, l'intero programma. E' fatta salva la facolta' per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente punto 5.6. La posizione di ciascun programma nella graduatoria di pertinenza e' determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori: 1) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo 2) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorita' regionali Il valore degli indicatori di cui ai precedenti punti e' incrementato del 5% qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. L'impresa stessa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare l'eventuale adesione al suddetto sistema. Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria e' ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori, eventualmente maggiorati, normalizzati (vedi Appendice, Formula n 3): In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti. 6.2 L'indicatore n. 1 e' il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo. Ai fini del calcolo dell'indicatore il valore degli investimenti eattualizzato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma medesimo, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi Allegato n. 1, lettera C). Il numero di occupati attivati dal programma e' rilevato, con riferimento alla sola ed intera unita' produttiva interessata dal programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo di domanda (per l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo punto 6.5). Il dato "a regime" da considerare e' quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma. Ai fini di cui sopra: - il numero dei dipendenti e' quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; - il numero dei dipendenti e' espresso in unita' intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore; - qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale al soggetto gestore e da quest'ultimo confermato; - nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione e' assunta pari a zero; - nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui all'Allegato n. 2, i livelli occupazionali sono rilevati con riferimento a detti cantieri. L'impresa e' obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere presso la sede operativa, di cui al medesimo allegato, i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo. 6.3 L'indicatore n. 2 e' determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base di specifiche priorita' regionali individuate con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Tali priorita' sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta. Ai fini di cui sopra: - per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni; - per settori merceologici si fa riferimento alla Classificazione delle Attivita' economiche ISTAT'91 (per quanto concerne le attivita' di servizi si veda l'Allegato n. 2 alla presente circolare); - per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui al precedente punto 3.1. In relazione a ciascun bando, le regioni possono formulare al Ministero le proprie proposte relative alle priorita' regionali, individuando i corrispondenti punteggi. Qualora la regione non formuli le proposte entro il termine fissato dal Ministero, l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero. Sulla base delle proposte avanzate il Ministro delle attivita' produttive, valutata la compatibilita' delle stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del regolamento, approva i punteggi attribuiti ai singoli elementi con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A ciascun programma viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, determinato dal punteggio attribuito dalla regione alle combinazioni degli elementi sopra indicati; il punteggio complessivo cosi' ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale del programma medesimo. Ai fini di cui sopra: - il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento all'ubicazione dell'unita' produttiva indicata al punto B1 della Scheda Tecnica; quello relativo all'elemento settoriale, con riferimento al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'Allegato n. 8); nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unita' produttiva si applica il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune; - nel caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento" e di un'altra tipologia (si veda l'Allegato n. 1, lettera D), il punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia; - nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o piu' attivita' diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attivita' qualora separatamente considerate. Nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui all'Allegato n. 2, si applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore delle costruzioni, con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare. 6.4 I Comitati tecnici regionali di cui al precedente punto 1.3 adottano le disposizioni di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore dei programmi utilmente collocati in graduatoria o il diniego per quelli inseriti in posizione non utile ovvero per quelli istruiti con esito negativo. Il soggetto gestore trasmette le disposizioni concernenti la concessione provvisoria o il diniego delle agevolazioni alle regioni competenti, alle imprese interessate e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche agli istituti collaboratori. La disposizione di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unita' produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali e di ciascuna delle due quote. La disposizione di concessione stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi: a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ad eccezione di quelle concesse a titolo di de minimis"; b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nella disposizione di concessione medesima; c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione; d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; e) di ultimare il programma entro 24 mesi dalla data della disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatta salva la possibilita' di proroga di ulteriori 6 mesi di cui al precedente punto 3.3; f) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni; g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di entrata a regime degli impianti; h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attivita' economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT'91 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria; l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il tutto maggiorato degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della restituzione. 6.5 Il soggetto gestore sottopone a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20 punti percentuali (si veda anche il successivo punto 9.1), le agevolazioni concesse vengono revocate. Ai fini della verifica a consuntivo: - la data di ultimazione del programma e' quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, e' quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai programmi con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, non e' sostituita dalla copia del verbale di consegna dei beni bensi' dalla stessa dichiarazione resa, con le previste modalita', dall'istituto collaboratore (si veda anche il precedente punto 6.4, lettera f); - il numero di occupati attivati dal programma e' rilevato con riferimento all'esercizio "a regime", con gli stessi criteri di cui al precedente punto 6.2; - la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; - la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma; - l'esercizio "a regime" e' quello del primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime; - l'investimento complessivo da computare ai fini dell'indicatore n. 1 del precedente punto 6.2 e' il minore tra quello attualizzato ammesso in via definitiva e quello attualizzato ammesso in via provvisoria. 7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili dal soggetto gestore in due quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie. Il soggetto gestore eroga tali quote all'impresa o all'istituto collaboratore una volta verificata con esito positivo la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa. L'erogazione puo' avvenire qualora sia trascorso il trentunesimo giorno dalla pubblicazione delle graduatorie, per la prima quota, e non meno di dodici mesi da detto termine per la seconda. 7.2 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste al soggetto gestore dall'istituto collaboratore e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente. L'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; cio' avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con piu' contratti di locazione, la quota di contributo erogata andra' attribuita prioritariamente ai contratti gia' entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo. Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni gia' effettuate dal soggetto gestore, calcolati con capitalizzazione annua al tasso previsto dalle disposizioni vigenti in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento. I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni. 7.3 Ciascuna erogazione in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che puo', a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore di Artigiancassa SpA, rilasciata in stretta conformita' allo schema di cui all'Allegato n. 11. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto collaboratore, fermo restando le eventuali condizioni poste dalla disposizione di concessione provvisoria, deve avere sostenuto almeno la meta' della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilita', di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non puo' dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, ne' il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilita', puo' dare luogo ad un'erogazione anticipata. Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, il soggetto gestore procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. 7.4 Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono al soggetto gestore la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di cui rispettivamente agli Allegati nn. 12a o 12b, con allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 13 e, limitatamente alla seconda, qualora non gia' presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata dall'istituto collaboratore deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 12c, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Con dette richieste l'impresa e/o l'istituto collaboratore dichiarano l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti e attrezzature acquistati, distinto per capitolo di spesa, espresso in euro ed in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che il soggetto gestore ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.8; si precisa altresi' che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Spesa di euro ...... dichiarata per la ... (prima o seconda) ... erogazione del prog. n. ....../n. bando ... ex L. 488/92 riservato alle imprese artigiane". 7.5 Entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, comunque, non prima della data della disponibilita', il soggetto gestore, dopo aver accertato la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, effettua l'erogazione richiesta, sempre che, in relazione alla documentazione finale di spesa ed alle dichiarazioni di cui ai successivi punti 8.2 e 8.4, non emergano clementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria. In tale ultimo caso il soggetto gestore eroga l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo della singola quota erogabile. 7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota, la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa e' ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva medesima. 8 - DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE 8.1 Entro un mese dalla data di ricevimento della disposizione di concessione provvisoria, per i programmi gia' ultimati a tale data, ovvero entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, per i programmi ultimati successivamente, l'impresa deve inviare al soggetto gestore una dichiarazione del legale rappresentante attestante tale ultima data. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma e' quella definita al precedente punto 6.5. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna e' successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma e' sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla societa' di leasing ai fini del rispetto, anche da parte di quest'ultima, del termine di cui al successivo punto 8.2. 8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni e/o l'istituto collaboratore, ciascuno per le spese dallo stesso sostenute, trasmette al soggetto gestore la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data di ricevimento della disposizione di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data. Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo al soggetto gestore - quest'ultimo propone la revoca delle agevolazioni al competente Comitato tecnico regionale di cui al precedente punto 1.3 che procede all'emanazione della conseguente disposizione. 8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da autocertificazione dell'impresa che ne attesti la conformita' all'originale e da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14a o da ulteriori documentazioni, ivi inclusa l'autocertificazione dell'impresa redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14b, che ne comprovino l'avvenuto pagamento. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento. 8.4 La documentazione finale di spesa deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di programmi comprendenti beni acquisiti in leasing, dell'istituto collaboratore, resa, a seconda dei casi, secondo uno degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni: * Allegato n. 15, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, * Allegato n. 16, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria; * Allegato n. 17, resa dall'istituto collaboratore, nel caso di programmi con investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria. Tali dichiarazioni concernono anche la data di entrata a regime, ancorche' prevista, del programma, cosi' come definita al precedente punto 6.5. 8.5 Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente punto, il soggetto gestore provvede a: - verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o dall'istituto collaboratore; - verificare la pertinenza e la congruita' delle spese sostenute e rendicontate; l'esame di congruita', diversamente da quello condotto in sede istruttoria, deve essere puntuale e deve essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione finale di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei piu' significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato; - redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, contenente gli elementi contenuti nell'art. 9, comma 9 del regolamento, nonche' notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. La documentazione finale di spesa deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dal soggetto gestore per attestazione della pertinenza e congruita' delle singole spese proposte; tale documentazione, la relazione istruttoria di cui al precedente punto 5.8 e quella finale di cui sopra, devono essere tenute a disposizione dal soggetto gestore per l'attivita' ispettiva del Ministero. 8.6 Sulla base della relazione finale del soggetto gestore, ed entro sei mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa, il competente Comitato tecnico regionale di cui al precedente punto 1.3 emana la disposizione di concessione definitiva, ovvero di revoca. 8.7 Sulla base della disposizione di concessione definitiva, il soggetto gestore provvede ad erogare all'impresa quanto ancora dovuto, compreso il 10% del contributo di cui al precedente punto 7.6 e trasmette copia della disposizione del Comitato alla regione competente, all'impresa interessata e, nel caso di beni acquisiti tramite locazione finanziaria, all'istituto collaboratore. 9 - REVOCHE 9.1 Il competente Comitato tecnico regionale di cui al precedente punto 1.3 procede alla revoca totale delle agevolazioni, nei seguenti casi: a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; b) qualora, con riferimento alla data di disponibilita' della seconda quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la societa' di leasing, non siano in condizione di dimostrare di aver sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la rispettiva prima quota del contributo. Per i programmi "misti" i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria e che alla data della predetta disponibilita' non abbiano raggiunto, per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione, solo ai suddetti fini e, quindi, non a quelli di erogazione, si puo' fare riferimento ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento raggiunto dall'intero programma. Decorsi trenta giorni dalla data di disponibilita' della seconda quota senza che l'impresa abbia dimostrato il necessario stato d'avanzamento, il soggetto gestore provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, il soggetto gestore ne da' comunicazione al competente Comitato tecnico regionale per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse; c) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario; d) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui al punto 6.5, si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi: - anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali; - la media degli scostamenti superi i 20 punti percentuali; ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma degli scostamenti negativi dei due indicatori previsti e la si divide per due; con riferimento all'indicatore n. 2 (priorita' regionali), qualora la regione non abbia espresso alcuna priorita' e, pertanto, il relativo punteggio sia pari a zero, la media degli scostamenti non si calcola; - al fine di valutare lo scostamento relativo a ciascuno dei due indicatori, sia il loro valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo devono essere incrementati o meno del 5% derivante dall'adesione o meno ad uno dei sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS; e) qualora, nel corso di realizzazione del programma d'investimento, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT'91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario gia' approvato. 9.2 Il competente Comitato tecnico regionale procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, nei seguenti casi: a) qualora, per i beni del medesimo programma oggetto della concessione, siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi della normativa comunitaria, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis"; in tale ipotesi, la revoca delle agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione da parte dell'impresa prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca e' totale in tutti gli altri casi e, in particolare, qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso di accertamenti od ispezioni, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione; b) qualora le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, vengano distolte dall'uso previsto in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; in tale ipotesi, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima, con riferimento al prescritto quinquennio; a tal fine, l'impresa comunica tempestivamente al soggetto gestore l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso di accertamenti o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, il soggetto gestore trasmette al competente Comitato tecnico regionale il proprio motivato parere circa la necessita' di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. c) qualora il programma non venga ultimato entro il termine di 24 mesi dalla data della relativa disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni, prorogabile di non oltre sei mesi con le modalita' previste dal precedente punto 3.3. In tale ipotesi, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 9.3 Il competente Comitato tecnico regionale procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni su segnalazione motivata del soggetto gestore. La disposizione di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita' a cui dovra' attenersi il soggetto gestore. In caso di revoca parziale, il soggetto gestore, per la rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello delle due quote, procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare puo' essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia gia' provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria. In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare e' determinato come indicato al precedente punto 6.4 lettera l). Nel caso in cui una o piu' imprese presentino, a fronte del medesimo programma d'investimento, piu' domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 10 - MONITORAGGIO 10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento della disposizione di concessione provvisoria di cui al precedente punto 6.4, provvede ad inviare al soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 18, con la quale si forniscono, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui ai precedenti punti 6.2 e 6.3. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. Il soggetto gestore e' tenuto a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso. 11 - NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE 11.1 A partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande relative al primo bando per le imprese artigiane, quelle rispondenti ai requisiti di ammissibilita' di cui alla presente circolare non possono essere presentate, ovvero riformulate ne' inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento, a valere sul bando ordinario del settore "industria"; le relative domande non sono pertanto ammissibili e sono respinte. Le domande eventualmente presentate, ovvero riformulate o inserite automaticamente sul detto bando ordinario prima della data di apertura del primo bando relativo alle imprese artigiane, possono essere mantenute su tale bando ordinario ovvero essere ripresentate, necessariamente con le modalita' di cui al precedente punto 5, sul bando per le imprese artigiane, mantenendo tuttavia valida, per quanto consentito dalla vigente normativa, la data di presentazione della domanda originaria. Alla suddetta ripresentazione si deve necessariamente ricorrere per le domande per le quali l'impresa, alla data di apertura del bando per le imprese artigiane, non ha ancora provveduto, ricorrendone le condizioni, alla riformulazione o all'inserimento automatico. Ai fini di cui sopra: a) l'impresa interessata rivolge alla banca concessionaria o all'istituto collaboratore destinatario della domanda originaria, entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande fissato per il bando ordinario, una specifica istanza di ritiro della domanda stessa; la banca concessionaria o l'istituto collaboratore provvede ad attestare tempestivamente al soggetto gestore la data di presentazione ditale domanda, allegando copia del relativo Modulo; b) alla domanda ripresentata sul bando relativo alle imprese artigiane deve essere allegata copia dell'istanza di cui alla precedente lettera a). Roma, 7 ottobre 2003 Il Ministro: MARZANO