IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche   ed   integrazioni   concernente  la  razionalizzazione  e
l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
  Visti   gli   articoli 47-bis,   47-ter  e  47-quater  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  introdotti dall'art. 11 del
decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  con  cui  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante norme di
organizzazione  del Ministero della salute e in particolare l'art. 6,
comma  3,  che  demanda  al  decreto ministeriale di cui all'art. 17,
comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e
successive  modificazioni e integrazioni, la definizione degli uffici
dirigenziali non generali del Ministero della salute;
  Preso  atto  che,  in particolare, il citato decreto del Presidente
della  Repubblica  all'art. 6, comma 4, stabilisce la nuova dotazione
organica  del  Ministero, risultante dalla sommatoria della dotazione
dirigenziale  di  cui  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  16 giugno  1998,  ridotta  di un posto dirigenziale di
primo  livello  nel ruolo sanitario, e della dotazione organica delle
aree  funzionali  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   del   21 marzo   2001,  tenendo  conto  delle  consistenze
risultanti  dall'applicazione dei provvedimenti attuativi del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  26 maggio  2000,
concernente   individuazione   delle   risorse   umane,  finanziarie,
strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di
salute umana e sanita' veterinaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 maggio  2001 di individuazione
degli  incarichi  conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo
sanitario;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della   legge   23 agosto  1988,  n.  400,  occorre  provvedere  alla
definizione  delle  posizioni  dirigenziali  nell'ambito degli uffici
dirigenziali   generali   con  decreto  ministeriale  di  natura  non
regolamentare;
  Considerato che la direzione degli uffici dirigenziali non generali
puo' essere affidata esclusivamente a dirigenti di seconda fascia;
  Vista  la  decisione 2002/986/CE della Commissione, del 13 dicembre
2002,  recante  modifica  della  decisione 2001/881/CE che stabilisce
l'elenco  dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei
controlli  veterinari  sui  prodotti  e sugli animali provenienti dai
Paesi  terzi  e  della  decisione 2002/459/CE che stabilisce l'elenco
delle unita' della rete informatizzata ANIMO;
  Acquisite le proposte del capo del Dipartimento della qualita', del
capo  del  Dipartimento  dell'innovazione e del capo del Dipartimento
della prevenzione e della comunicazione;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il
23 luglio 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
            Organizzazione degli uffici dei Dipartimenti
  1.  Presso ognuno dei tre Dipartimenti, alle dirette dipendenze del
capo  del  Dipartimento,  sono istituiti i seguenti uffici di livello
dirigenziale  non  generale,  con  i  compiti  per  ciascuno  di essi
indicati:
    Ufficio  I  - Affari generali - Conferenza dei capi Dipartimento:
affari  generali  e  segreteria;  supporto  al  capo Dipartimento per
l'organizzazione  della  Conferenza  dei  capi  Dipartimento  e della
Conferenza  dipartimentale e dei direttori generali; supporto al capo
Dipartimento  per  l'assegnazione  e  l'ottimizzazione  delle risorse
umane,   finanziarie  e  strumentali;  redazione  bilancio  e  budget
dipartimentali;  collegamento  con  gli  altri  Dipartimenti  per  le
attivita'    interdipartimentali;   coordinamento   delle   attivita'
interdirezionali; attivita' relative al perseguimento degli obiettivi
fissati   nella  direttiva  del  Ministro;  adempimenti  in  tema  di
valutazione dei direttori generali; archivio e protocollo;
    Ufficio  II  -  Programmazione  e controllo: supporto al capo del
Dipartimento   per   le   attivita'   di   indirizzo,  coordinamento,
programmazione  e  controllo del Dipartimento; controllo di gestione;
programmazione   dei  fabbisogni  di  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  del  Dipartimento;  controllo dello stato di avanzamento
rispetto  agli obiettivi dipartimentali e ministeriali e formulazione
delle   ipotesi   previsionali;   verifica  degli  atti  di  maggiore
rilevanza;  supporto  ai  direttori generali ed ai responsabili degli
uffici  nella  predisposizione  dei  piani  e programmi di attivita';
predisposizione  e  aggiornamento  degli  indicatori  e  dei relativi
grafici  per  le relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi;
proposte di interventi correttivi;
    Ufficio III - Sistemi di qualita' e valutazione: supporto al capo
del  Dipartimento  per la valutazione delle attivita' delle Direzioni
generali  del  Dipartimento; supporto per le questioni da trasmettere
al  Consiglio  superiore  di sanita' e alla Conferenza Stato-regioni;
verifica  dell'adeguamento  alle direttive comunitarie; coordinamento
delle   funzioni   ispettive   nelle   materie   di   competenza  del
Dipartimento;  supporto  al  capo  Dipartimento  per  le attivita' di
promozione  e  mantenimento  di  relazioni  con gli organi competenti
dell'Unione  europea  ed  extraeuropea  per la trattazione di aspetti
inerenti al Dipartimento.
  2. Sono determinate nel numero complessivo di dodici le funzioni di
consulenza,  studio  e  ricerca  alle  dirette  dipendenze  dei  capi
Dipartimento, da conferire a dirigenti di seconda fascia.