IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni concernente la razionalizzazione e l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visti gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute e in particolare l'art. 6, comma 3, che demanda al decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, la definizione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute; Preso atto che, in particolare, il citato decreto del Presidente della Repubblica all'art. 6, comma 4, stabilisce la nuova dotazione organica del Ministero, risultante dalla sommatoria della dotazione dirigenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1998, ridotta di un posto dirigenziale di primo livello nel ruolo sanitario, e della dotazione organica delle aree funzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001, tenendo conto delle consistenze risultanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, concernente individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2001 di individuazione degli incarichi conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo sanitario; Considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre provvedere alla definizione delle posizioni dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali con decreto ministeriale di natura non regolamentare; Considerato che la direzione degli uffici dirigenziali non generali puo' essere affidata esclusivamente a dirigenti di seconda fascia; Vista la decisione 2002/986/CE della Commissione, del 13 dicembre 2002, recante modifica della decisione 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai Paesi terzi e della decisione 2002/459/CE che stabilisce l'elenco delle unita' della rete informatizzata ANIMO; Acquisite le proposte del capo del Dipartimento della qualita', del capo del Dipartimento dell'innovazione e del capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 23 luglio 2003; Decreta: Art. 1. Organizzazione degli uffici dei Dipartimenti 1. Presso ognuno dei tre Dipartimenti, alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, sono istituiti i seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di essi indicati: Ufficio I - Affari generali - Conferenza dei capi Dipartimento: affari generali e segreteria; supporto al capo Dipartimento per l'organizzazione della Conferenza dei capi Dipartimento e della Conferenza dipartimentale e dei direttori generali; supporto al capo Dipartimento per l'assegnazione e l'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; redazione bilancio e budget dipartimentali; collegamento con gli altri Dipartimenti per le attivita' interdipartimentali; coordinamento delle attivita' interdirezionali; attivita' relative al perseguimento degli obiettivi fissati nella direttiva del Ministro; adempimenti in tema di valutazione dei direttori generali; archivio e protocollo; Ufficio II - Programmazione e controllo: supporto al capo del Dipartimento per le attivita' di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo del Dipartimento; controllo di gestione; programmazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento; controllo dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi dipartimentali e ministeriali e formulazione delle ipotesi previsionali; verifica degli atti di maggiore rilevanza; supporto ai direttori generali ed ai responsabili degli uffici nella predisposizione dei piani e programmi di attivita'; predisposizione e aggiornamento degli indicatori e dei relativi grafici per le relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi; proposte di interventi correttivi; Ufficio III - Sistemi di qualita' e valutazione: supporto al capo del Dipartimento per la valutazione delle attivita' delle Direzioni generali del Dipartimento; supporto per le questioni da trasmettere al Consiglio superiore di sanita' e alla Conferenza Stato-regioni; verifica dell'adeguamento alle direttive comunitarie; coordinamento delle funzioni ispettive nelle materie di competenza del Dipartimento; supporto al capo Dipartimento per le attivita' di promozione e mantenimento di relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea ed extraeuropea per la trattazione di aspetti inerenti al Dipartimento. 2. Sono determinate nel numero complessivo di dodici le funzioni di consulenza, studio e ricerca alle dirette dipendenze dei capi Dipartimento, da conferire a dirigenti di seconda fascia.