IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme
costruttive  e  funzionali  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi
ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE   e   93/81/CEE  che  modificano  la  direttiva  70/156/CEE
concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE  che adegua, da ultimo, al progresso tecnico la direttiva
70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
6 aprile  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del
5 maggio  1998, di attuazione della direttiva 96/53/CE che stabilisce
per  taluni  veicoli  stradali  che  circolano  nella  Comunita',  le
dimensioni    massime   autorizzate   nel   traffico   nazionale   ed
internazionale   ed   i   pesi   massimi   autorizzati  nel  traffico
internazionale;
  Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  18 febbraio  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 67 del 9 marzo 2002, che modifica la direttiva
96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluni veicoli stradali che
circolano  nella  Comunita'  le  dimensioni  massime  autorizzate nel
traffico  nazionale  ed  internazionale ed i pesi massimi autorizzati
nel traffico internazionale;
  Vista   la   rettifica  della  direttiva  96/53/CE  del  Consiglio,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 19
del  24  gennaio 1998, che stabilisce per taluni veicoli stradali che
circolano  nella  Comunita'  le  dimensioni  massime  autorizzate nel
traffico  nazionale  ed  internazionale ed i pesi massimi autorizzati
nel traffico internazionale;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione
6 aprile 1998, e' modificato come segue:
    a) all'art.  1,  comma  1,  la  lettera  a),  e' sostituita dalla
seguente:
      «a)  alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 ed
M3 e dei loro rimorchi della categoria O e dei veicoli a motore delle
categorie N2 ed N3 e dei loro rimorchi delle categorie O3 ed O4 quali
definiti  nell'allegato II  al decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile 29 marzo 1974 e successive modificazioni.»;
    b) all'art. 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
      «3.  Il  presente  decreto  non si applica agli autosnodati che
presentano piu' di una sezione snodata.»;
    c) all'art.  3,  comma  1, il periodo «nel traffico nazionale, di
veicoli  per  il  trasporto  di  merci  immatricolati  o  immessi  in
circolazione  in  un  altro  Stato  membro  per ragioni inerenti alle
dimensioni»,  e'  sostituito dal periodo: «nel traffico nazionale, di
veicoli  immatricolati  o  immessi  in circolazione in un altro Stato
membro, per motivi inerenti alle dimensioni,»;
    d) all'art.  4,  i commi 1 e 2, sono sostituiti, rispettivamente,
dai seguenti:
      «1. Non e' consentito autorizzare la normale circolazione:
        a) di  veicoli  o  di  veicoli combinati adibiti al trasporto
nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato
I, punti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 e 4.4;
        b) di  veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non
conformi  alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2,
1.4-bis, 1.5 e 1.5-bis.
      2. Tuttavia, e' consentito autorizzare la circolazione:
        a) di  veicoli  o  di  veicoli combinati adibiti al trasporto
nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato
I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3;
        b)  di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non
conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3,
4.1 e 4.3.»;
    e) all'art.  4, comma 4, le parole «di merci», ovunque ricorrano,
sono soppresse;
    f) all'art. 4, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente comma:
    «7-bis.  E'  consentito  autorizzare  fino al 31 dicembre 2020 la
circolazione  degli  autobus, immatricolati o immessi in circolazione
in  Italia  anteriormente  alla  data  di  applicazione  del presente
decreto, le cui dimensioni superino quelle stabilite dall'allegato I,
punti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.5-bis.»;
    g) l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  7.  -  Il presente decreto non esclude l'applicazione di
disposizioni  di circolazione stradale che consentono limitazioni dei
pesi  e/o  delle  dimensioni  di  veicoli  su  determinate  strade  o
strutture  di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato in cui
tali veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione, e pertanto
non  esclude  la  possibilita'  di  imporre  restrizioni locali delle
dimensioni  massime  autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei
veicoli   che   possono   essere  utilizzati  in  zone  o  su  strade
specificate,  in cui l'infrastruttura non e' adatta alla circolazione
dei  veicoli  lunghi  e  pesanti,  come  ad esempio, nel centro delle
citta',  nei  piccoli  villaggi  o  nei siti di particolare interesse
naturale.».
    h) nell'allegato I, il punto 1.1, e' sostituito dal seguente:
      «1.1 Lunghezza massima:

veicolo a motore diverso da un autobus           |12,00 m
rimorchio....                                    |12,00 m
autoarticolato....                               |16.50 m
autotreno....                                    |18,75 m
autosnodato....                                  |18.75 m
autobus a 2 assi....                             |13,50 m
autobus aventi piu' di 2 assi....                |15,00 m
autobus + rimorchio....                          |18,75 m};

    i)  nell'allegato I,  dopo  il  punto 1.4 e' aggiunto il seguente
punto:
      «1.4-bis  Qualora  ad  un autobus siano aggiunte sovrastrutture
amovibili quali i porta-sci, la lunghezza del veicolo, sovrastrutture
comprese,  non  deve  superare la lunghezza massima prevista al punto
1.1»;
    l)  nell'allegato I,  dopo  il  punto 1.5 e' aggiunto il seguente
punto:
      «1.5-bis Ulteriori requisiti per gli autobus:
        A  veicolo  fermo  e'  tracciato con una linea sul terreno un
piano  verticale  tangente  al  lato  del  veicolo ed orientato verso
l'esterno  della  circonferenza.  Per  gli  autosnodati le due unita'
rigide devono essere allineate al piano.
        Quando il veicolo entra con un movimento in linea retta nella
superficie  circolare  descritta al punto 1.5, nessuna sua parte deve
discostarsi da tale piano verticale di piu' di 0,60 m»,
    m) nell'allegato  I,  il  punto  3.1  e'  sostituito dal seguente
punto:
      «3.1 Assi semplici.
        Asse non motore semplice 10 t».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 settembre 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 14