Il Comitato  centrale  per  l'albo  nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

  Riunitosi nella seduta del 27 ottobre 2003;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Vista la legge 27 maggio 1993, n 162;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994,
n.   681,  recante  norme  sul  sistema  delle  spese  derivanti  dal
funzionamento    del    Comitato    centrale    per    l'albo   degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  Considerato  che  occorre  stabilire  la  misura delle quote dovute
dagli  autotrasportatori  in  rapporto  al  numero,  al  tipo ed alla
portata  dei  veicoli,  al  fine di sopperire alle spese da sostenere
durante  l'anno  2004  per  il  funzionamento dei comitati centrale e
provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonche' per la tenuta
degli albi provinciali;
  Considerate  le  necessita'  occorrenti per garantire un corretto e
produttivo  funzionamento  delle  strutture  dei  comitati centrale e
provinciali,  nonche'  per l'integrale adempimento da parte di questi
di  tutte  le  competenze  e  funzioni loro attribuite dalla legge n.
298/1974,  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e
dalla legge n. 454/1997;
  Tenuto  conto  delle  proposte  formulate e discusse nella predetta
seduta  del  Comitato  centrale  del  27 ottobre 2003 e riportate nel
relativo verbale;
  Rilevato  che  il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose
per  conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di
550.000;
                              Delibera:
                               Art. 1.

  Le  imprese  iscritte  all'albo  alla  data  del  31 dicembre 2003,
debbono  corrispondere  entro  la  stessa data, sul conto corrente n.
34171009,  intestato  al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle
persone  fisiche  e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per  conto  di  terzi,  la quota relativa all'anno 2004, nella misura
determinata ai sensi del successivo art. 2.
  Al  fine di agevolare il versamento della quota sara' recapitato, a
cura  del  Comitato  centrale,  presso  la  sede  di ciascuna impresa
iscritta, il bollettino di versamento gia' stampato e compilato.
  In  caso  di  mancato  recapito  del  bollettino  entro la data del
15 dicembre  2003,  l'impresa  e'  comunque  tenuta  ad effettuare il
versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2003, sulla base di
quanto  indicato  all'art.  2,  utilizzando  un normale bollettino di
versamento,  sul  quale  dovra'  essere  indicato  il  conto corrente
postale  n.  34171009  intestato  al  Comitato  centrale  per  l'albo
nazionale  autotrasportatori di cose per conto di terzi ed a retro il
proprio numero di iscrizione all'Albo ed il riferimento alla quota di
iscrizione per l'anno 2004.
  Qualora  non venga effettuato il versamento entro il termine di cui
al  primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa con la procedura
prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.