IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

    Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario  nazionale  ed in particolare l'art. 53 che indica le linee
di  indirizzo  e  di  svolgimento  dell'attivita'  istituzionale  del
Servizio  sanitario  nazionale  che  vengono  stabilite attraverso il
Piano  sanitario  nazionale e fissate per la sua durata triennale con
legge dello Stato;
    Visto   il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente il riordino
della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  l'art.  1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il  quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della
sanita',  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli
quote  del  Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici
obiettivi   del   Piano   medesimo,  con  priorita'  per  i  progetti
riguardanti  la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli
anziani,   nonche'   per  quelli  finalizzati  alla  prevenzione,  in
particolare modo, delle malattie ereditarie;
    Visto   il   comma  34-bis  del  medesimo  articolo  sopracitato,
introdotto  dall'art.  33  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede  la  predisposizione  da  parte  delle  regioni  di specifici
progetti   per   il   perseguimento   degli  obiettivi  di  carattere
prioritario  e  di  rilievo  nazionale  indicati  nel Piano sanitario
nazionale;
    Visto  l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in  base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Visto  l'art.  39,  comma  1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  che  prevede  che  questo  Comitato, su proposta del
Ministro  della  sanita',  d'intesa  con la Conferenza Stato-regioni,
deliberi  annualmente  a titolo di acconto, in favore delle regioni e
delle   province  autonome,  l'assegnazione  delle  quote  del  Fondo
sanitario nazionale - parte corrente;
    Visto  l'art.  32,  comma  16,  della legge n. 449/1997, il quale
dispone,  tra  l'altro,  che  le  province  autonome  di  Trento e di
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994,  e  dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
di  «approvazione  del  Piano  sanitario  nazionale  per  il triennio
1998-2000»,   che   formula   un  patto  di  solidarieta'  attraverso
l'individuazione  di  determinati obiettivi di salute e la promozione
della qualita' dei servizi;
    Considerato che in carenza del nuovo Piano sanitario nazionale le
regioni hanno avanzato specifica richiesta per il proseguimento delle
attivita' sulle stesse linee di intervento e che le somme accantonate
vengano assegnate con i medesimi criteri degli anni precedenti;
    Visto  l'art. 52, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che  per  il solo anno 2002 stabilisce di porre a carico dello Stato,
in   via   aggiuntiva   rispetto   a  quanto  stabilito  dall'accordo
Stato-regioni  dell'8 agosto  2001,  l'importo  di 165.000.000 euro a
compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie
e  l'importo  di  50.000.000  euro per il finanziamento dell'ospedale
«Bambino Gesu» di Roma;
    Considerato  che  dette  disponibilita'  per l'anno 2002 vanno ad
aggiungersi  agli  importi  gia'  ripartiti  con  la propria delibera
31 gennaio 2003 n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 94/2003);
    Considerato  altresi',  che sulla suddetta delibera e' stata gia'
accantonata  la  somma  di  1.109.865.876 euro per l'anno 2002 per il
conseguimento  degli  obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale,  in  attesa  di  puntuali  proposte da parte del Ministero
della salute;
    Vista  la  propria  delibera  che in data odierna ha assegnato al
Fondo  per l'esclusivita' del personale dirigente del ruolo sanitario
la somma di 36.151.982,94 euro restando quindi disponibile un importo
di  1.073.713.893,06  euro  per  i sovracitati obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale;
    Vista   l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta dell'8 maggio 2003 sui seguenti punti:
      1)    ripartizione   dell'importo   di   164.334.089   euro   a
compensazione  della  minore  somma  definita  a  titolo  di  entrate
proprie;
      2)  assegnazione per il finanziamento delle prestazioni erogate
dall'ospedale  «Bambino  Gesu» di 50.000.000 euro (art. 52, comma 18,
legge n. 289/2002);
      3)  ripartizione  delle somme vincolate per il perseguimento di
obiettivi  di  carattere  prioritario e di rilievo nazionale (art. 1,
commi 34 e 34-bis, legge n. 662/1996);
      4) compensazione della mobilita' sanitaria internazionale (art.
18,   comma  7,  decreto  legislativo  n.  502/1992),  per  gli  anni
1995-1999,  con  la  copertura  degli  oneri  a  favore delle regioni
creditrici  a  carico  di  tutte  le altre in proporzione ai costi da
ciascuna  generati  per  l'assistenza  di  propri  cittadini  inviati
all'estero e sulle richieste delle regioni per la redistribuzione con
criteri propri di una quota del Fondo di riequilibrio per l'anno 2002
pari a 361.519.830 euro (700 miliardi di lire);
    Vista  la  proposta  del Ministero della salute in data 19 maggio
2003  con la quale si richiede di ripartire la somma di 1.073.713.893
euro,  tra  le  regioni  interessate,  adottando  quale indicatore di
riparto  la  popolazione  residente,  nonche'  le  altre somme di cui
sopra,  pari  a 214.334.089 euro, operando nell'occasione i conguagli
richiesti dalle regioni;
                              Delibera:
    A  valere  sull'accantonamento  disposto  dall'art. 52, comma 18,
della  legge  n.  289/2002  e  dalla  delibera  n.  1/2003  citata in
premessa,  e' assegnata alle regioni interessate la somma complessiva
di 1.288.047.982 euro, di cui:
      1) 1.073.713.893 euro per i progetti di carattere prioritario e
rilievo nazionale;
      2) 164.334.089 euro per l'integrazione di entrate proprie;
      3)  50.000.000  euro  per  il  finanziamento  delle prestazioni
erogate dall'ospedale «Bambino Gesu».
    Tali  importi  risultano specificati nell'allegata tabella che fa
parte integrante della presente deliberazione.
      Roma, 25 luglio 2003

                                              Il Presidente delegato
                                                     Tremonti
Il segretario del CIPE
       Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 149