Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri;
                              Alle   amministrazioni  centrali  dello
                              Stato;
                              Agli   uffici   centrali  del  bilancio
                              presso   le   amministrazioni  centrali
                              dello Stato;
                              All'ufficio   centrale   di  ragioneria
                              presso  l'Amministrazione  autonoma dei
                              monopoli di Stato;
                              Alle   ragionerie   provinciali   dello
                              Stato;
                              Alla  Banca  d'Italia - Amministrazione
                              centrale   -   Servizio   rapporti  col
                              tesoro;
                              All'Agenzia interregionale per il fiume
                              Po;
                              Alla Corte dei conti;
                              Alle  Sezioni regionali della Corte dei
                              conti;
                              All'Avvocatura generale dello Stato;
                              Alle   Avvocature   distrettuali  dello
                              Stato;
                              Agli uffici territoriali del governo;
                              Al   Dipartimento   per   le  politiche
                              fiscali;
                              All'Agenzia delle entrate;
                              All'Agenzia delle dogane;
                              All'Agenzia del demanio;
                              All'Agenzia del territorio;
                              Al  Dipartimento del tesoro - Direzione
                              V;
                              Ai    Dipartimenti    provinciali   del
                              Ministero    dell'economia    e   delle
                              finanze;
                              Alle  direzioni provinciali dei servizi
                              vari;
                              Alle Poste italiane S.p.a.;
                              All'Ufficio italiano cambi.
                                  e, per conoscenza:
                              Alla Corte dei conti sezioni riunite in
                              sede di controllo;
                              Alle   amministrazioni  autonome  dello
                              Stato;
                              Ai   Commissari  o  rappresentanti  del
                              Governo   per   le  regioni  a  statuto
                              speciale  e  le  province  autonome  di
                              Trento e Bolzano;
                              Alle ragionerie delle regioni a statuto
                              ordinario,   delle  regioni  a  statuto
                              speciale  e  delle province autonome di
                              Trento e Bolzano;
                                  All'Associazione bancaria italiana.
  Per  opportuna  norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi
od   incomplete   comunicazioni,  si  riportano  qui  di  seguito  le
disposizioni  relative  alla  chiusura  delle contabilita' per l'anno
finanziario  2003  raccomandandone  l'osservanza;  in  particolare si
ricorda  la  irricevibilita'  da  parte  degli  uffici  centrali  del
bilancio  e  delle  Ragionerie  provinciali  dello  Stato, degli atti
d'impegno   comunque   giuridicamente   perfezionati   che  dovessero
pervenire   oltre   il   termine   del   31 dicembre  quale  chiusura
dell'esercizio   finanziario,   fatti   salvi   quelli  derivanti  da
applicazioni di leggi pubblicate nel mese di dicembre.
  N.B.  Le  modifiche  o  integrazioni  alla  precedente circolare di
chiusura sono evidenziate in grassetto.
                              Titolo I
                               Entrate
                             Paragrafo I
             Adempimenti da osservarsi per i versamenti
               dei fondi e la resa della contabilita'
  Come   e'   noto,  a  seguito  del  protocollo  di  intesa  tra  il
Dipartimento    della    ragioneria    generale    dello    Stato   e
l'Amministrazione   della  Banca  d'Italia  per  la  «Rendicontazione
telematica   delle   entrate  imputate  all'erario  dello  Stato»,  a
decorrere  dal  1° gennaio  2001  la Banca ha cessato di inviare agli
uffici  di  ragioneria  gli estratti delle quietanze di tesoreria, la
lista  129T-seconda  parte,  nonche'  i tabulati modello 55T, modello
55T/1  e  55T  riepilogo.  Pertanto,  per  i  versamenti  riguardanti
l'esercizio  2003, in assenza di tali supporti cartacei, detti uffici
continuano  ad  avvalersi  delle  nuove  funzionalita' realizzate dal
Sistema   Informativo   R.G.S.   che   consentono   di   interrogare,
visualizzare  e  stampare informazioni relative alle quietanze e alle
loro diverse aggregazioni.
  Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle
entrate,  si  richiamano  i  predetti  uffici  e  le  agenzie fiscali
interessati  alla  rigorosa  osservanza  degli articoli 254 e 257 del
vigente  regolamento  per  l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello Stato, circa l'invio entro il 9 gennaio
2004   agli   uffici   centrali   del   bilancio   presso   le  varie
amministrazioni  ed  al  Dipartimento  del  tesoro,  dei  prospetti o
rendiconti  riassuntivi  con  i  conti  e  documenti  prescritti, con
esclusione   di   quelli   prodotti   dal   sistema  informativo  del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato come da istruzioni
emanate  dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973,
per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i
capi  dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per
il  capo  XXIX.  Per  il  capo XXXII dovra' operarsi con le modalita'
previste  per  le  entrate gestite direttamente dalle amministrazioni
centrali.
  Ai  fini  di  quanto  sopra  le  agenzie  fiscali  sono invitate ad
intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i
concessionari  del  servizio della riscossione dei tributi, affinche'
provvedano  a  rendere le proprie contabilita' amministrative entro i
termini  prescritti  ed  a  sanare  le  irregolarita'  rilevate dalle
ragionerie provinciali dello Stato.
  Le  stesse  ragionerie  provinciali,  alla  chiusura dell'esercizio
finanziario,  scaduti  i  termini previsti per la presentazione delle
contabilita'  in  argomento,  provvederanno ad inoltrare alle agenzie
stesse  l'elenco  degli  agenti contabili inadempienti sia nella resa
che nella regolarizzazione dei conti.
  Per  i  versamenti  risultanti dalle contabilita' amministrative si
rinvia  alle  istruzioni  contenute  nella circolare della ragioneria
generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.
  Eventuali  variazioni  avvenute negli importi dei versamenti devono
essere  tempestivamente  segnalate,  oltre  che  al  Dipartimento del
tesoro  -  Direzione V (Ufficio I), agli uffici centrali del bilancio
competenti.
  Le  prenotazioni  di  variazione  ai  versamenti saranno effettuate
dagli  uffici  centrali  del  bilancio e dalle ragionerie provinciali
dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni
fornite  dal  Dipartimento  della  ragioneria  generale dello Stato -
I.G.I.C.S.
  E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni
da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di
operare,  in  casi  eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza
oltre  il  termine  ordinario  previsto  per le prenotazioni da parte
degli  uffici  centrali  del  bilancio e delle ragionerie provinciali
dello   Stato.  Pertanto,  i  predetti  uffici  dovranno  inviare  le
prenotazioni  per  modifica  di  imputazione  nonche'  per  riduzione
dell'importo  o  per  annullamento  delle  quietanze  di  versamento,
esclusivamente  tramite il sistema informativo del Dipartimento della
ragioneria  generale  dello  Stato entro il termine improrogabile del
31 marzo 2004.
  Al  fine  di  superare le difficolta' operative rappresentate dalle
ragionerie  provinciali  dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere
quindi   possibile  la  corretta  gestione  delle  entrate  erariali,
limitatamente  alle  operazioni  di  chiusura  si  ritiene  possibile
derogare  alla  disposizione  contenuta  nell'art.  2 del decreto del
Ragioniere  generale  dello  Stato,  prot. 2489/D del 12 marzo 2001 -
modificativo  dell'art.  287  delle  I.G.S.T.  -  e consentire che le
modifiche  di  imputazione  possano essere eseguite anche in mancanza
dell'originale della quietanza.
  Si  richiama altresi' l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle
Istruzioni  generali  sui  servizi  del  tesoro  secondo  il quale le
quietanze  provenienti  dalla  riduzione  o  annullamento  dei titoli
d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere
emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».
  Sara'  cura  poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le
variazioni  prenotate  entro  il  termine improrogabile del 14 aprile
2004  e  renderle disponibili al sistema informativo del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato non oltre il 20 aprile 2004.
  Gli  eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni
vigenti  in  materia  di entrate, saranno segnalati per gli opportuni
provvedimenti  al  Dipartimento  del  tesoro,  al  Dipartimento della
ragioneria  generale dello Stato ed all'ufficio centrale del bilancio
competente.
                              Titolo II
                                Spese
                             Paragrafo I
              Termini di emissione dei titoli di spesa
A) Ordini di pagare.
  Le amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare
gli  ordini  di  pagare ai competenti uffici centrali del bilancio ed
alle  ragionerie  provinciali  dello  Stato  entro  e  non  oltre  il
5 dicembre 2003.
  Gli  uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato   potranno  trasmettere,  via  terminale,  i  relativi  mandati
informatici  al  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
I.GE.P.A. fino al 17 dicembre 2003.
  Le   sezioni   di   tesoreria   provinciale   accetteranno  mandati
informatici,  emessi  in  conto  dell'esercizio  2003, fino alla data
ultima  del  19 dicembre 2003 (cosi' come da protocollo di intesa del
18 dicembre  1998  fra  il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e  la  Banca  d'Italia per la gestione del
mandato informatico).
  Pertanto,    tenuto   conto   degli   adempimenti   connessi   alla
trasformazione  degli  ordini  di pagare in mandati informatici e del
calendario  sopra  indicato,  le amministrazioni interessate dovranno
necessariamente  evitare  l'invio  massiccio  di  ordini  di pagare a
chiusura  di  esercizio,  anticipando  opportunamente  l'emissione di
quelli  per  i  quali  e'  gia'  noto il nome dei creditore, l'esatto
ammontare  del  debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di
ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).
B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.
  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche  avranno  cura di far
pervenire   ai  competenti  uffici  centrali  del  bilancio  ed  alle
ragionerie  provinciali  dello Stato gli ordini di accreditamento non
oltre  il  termine  del  20 novembre  2003  per  consentire, dopo gli
adempimenti  di  competenza,  il  tempestivo  inoltro alle sezioni di
tesoreria  entro  il  1° dicembre  2003  e la successiva emissione in
tempo  utile  degli  ordinativi  e  dei buoni tratti sui titoli della
specie da parte dei funzionari delegati.
  Si  fa  presente  che  entro  il  termine  del  19 dicembre 2003 le
amministrazioni  emittenti  devono  far  pervenire  alle  sezioni  di
tesoreria   provinciale   gli   ordinativi   tratti   su   ordini  di
accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il
medesimo termine devono pervenire alle suddette sezioni anche:
    a) i  titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili
salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o il
riversamento di ritenute;
    b) gli  ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli
altri  titoli  emessi da amministrazioni periferiche, compresi quelli
emessi su ruoli di spesa fissa.
  Le    sezioni   di   tesoreria   provinciale   restituiranno   alle
amministrazioni  emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il
suddetto  termine  del 19 dicembre 2003, ad eccezione dei casi in cui
il  quantitativo  dei titoli sia limitato e la stessa amministrazione
emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.
  Le sezioni restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in
conto esercizio 2003 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
  I  buoni  di  prelevamento  in contanti vanno pagati esclusivamente
presso  le  sezioni  di  tesoreria  provinciale,  quando  l'emissione
avviene nel mese di dicembre.
  Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il 1° dicembre
2003  buoni  di  prelevamento  in contanti pagabili presso gli uffici
delle  Poste  italiane  S.p.a.,  di volerne curare la riscossione con
ogni  sollecitudine  e  si  raccomanda ai suddetti uffici pagatori di
procedere,  al  piu'  presto possibile, alla richiesta di rimborso di
tali pagamenti alla sezione di tesoreria provinciale.
C) Decreti di assegnazione fondi.
  Le amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti
uffici  centrali  del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi
ai  sensi  della  legge  17 agosto  1960,  n.  908  «Estensione  alle
amministrazioni   periferiche   dello  Stato  della  possibilita'  di
utilizzare    talune    forme    di    pagamento    gia'    esclusive
dell'amministrazione  centrale»  non oltre il termine del 19 novembre
2003.
  Gli   uffici   periferici,   destinatari   dei   predetti  decreti,
provvederanno  a  trasmettere  gli  ordini  di pagare alle ragionerie
provinciali  dello  Stato competenti per territorio, entro il termine
di cui al precedente punto A).
                            Paragrafo II
                         Spese da sistemare
A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.
  Tutti  i  funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi
nell'esercizio  ordini  di accreditamento, dovranno inviare, entro il
30 gennaio  2004, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale un
prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti
in  tutto  od  in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui
risultino,  per  ciascun  ordine  e  distintamente  per  competenza e
residui,  il  numero,  il  capitolo,  l'importo  dell'ordine, nonche'
l'importo  dei  pagamenti  effettuati  e  la  somma rimasta da pagare
sull'ordine medesimo.
  Le  ragionerie  provinciali  dello Stato che avessero necessita' di
conoscere  gli  effettivi  carichi  dei  funzionari delegati potranno
chiedere  le  notizie  occorrenti  attraverso  interrogazioni  -  via
terminale  - al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato.
  I  funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333
del  regolamento  di contabilita' generale dello Stato (quale risulta
modificato  da  ultimo  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
20 aprile  1994,  n.  367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9,
comma 4,  dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a
quanto disposto dall'art. 60 (modificato da ultimo dall'art. 9, comma
5,  del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994) e
dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
  In proposito si precisa:
    a) i  funzionari  delegati  debbono  presentare  i rendiconti del
secondo semestre entro il 25 gennaio 2004;
    b) le  somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da
trattenersi  oltre  il 31 dicembre 2003, perche' non utilizzata entro
tale  data,  debbono  essere  strettamente commisurate alle effettive
esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso
la  sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata
entro  il  31 marzo  2004, termine tassativo per la presentazione del
rendiconto   suppletivo,   dovranno  essere  allegate  al  rendiconto
medesimo.  Tale  termine di rendicontazione e' tassativo anche per il
funzionario delegato titolare di contabilita' speciale.
  Allo   scopo  di  ridurre  al  minimo,  per  quanto  possibile,  le
operazioni  di riduzione e di annullamento delle aperture di credito,
si  raccomanda a tutte le amministrazioni di interessare i funzionari
delegati  a  richiedere  i fondi soltanto nella misura occorrente per
far  fronte  alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare
entro  la  chiusura  dell'esercizio  2003, tenendo presente i termini
previsti  per  l'invio  dei  titoli di spesa alle tesorerie di cui al
precedente  paragrafo  I.  Va altresi' rispettato il criterio che gli
ordini  di  accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine
di  emissione,  come  dispone  l'art. 59-bis, comma 1, della legge di
contabilita'  generale,  istituito  con  l'art.  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 - modificato nei
termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33) - distinguendo, in tale
ordine  di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli
emessi  in  conto  residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo
all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.
  Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini
di  accreditamento  emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati
di  fondi  destinati  a  particolari e specifiche erogazioni. In tali
casi le amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento
dovranno  indicare  sui  titoli  che trattasi di fondi destinati agli
scopi sopra menzionati.
  Correlativamente,  si  raccomanda  alle  amministrazioni  centrali,
nonche'  agli  uffici  periferici  competenti ad emettere aperture di
credito  a  valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto
1960,  n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni
prima  di  concedere  l'apertura  di  credito,  onde evitare che, per
effetto  di  errate  previsioni,  a  fine  esercizio  rimangano sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
  La  predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture
di  credito  alle  effettive necessita' dei funzionari delegati, trae
anche  giustificazione  -  specialmente  per  i capitoli con gestione
esclusivamente  delegata  -  dal  fatto  che  la  riduzione piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con   la   determinazione   di  una  massa  spendibile  assolutamente
inadeguata  ai  fini  degli  stanziamenti  di cassa. In tali casi gli
stanziamenti    di   cassa   del   nuovo   esercizio   risulterebbero
insufficienti  per  l'emissione  di ordini di accreditamento in conto
residui a fronte di modello 32-bis C.G. o di modello 62 C.G.
  Va  peraltro  precisato  che  una  valutazione piu' attenta di tali
necessita'  consentirebbe  di non lasciare privo di fondi il capitolo
interessato  per le necessita' proprie delle amministrazioni centrali
e periferiche.
  Analoghe  considerazioni  vanno  svolte  in ordine all'applicazione
delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
  In  particolare  tale  norma,  nel  disporre che le amministrazioni
centrali  possano  ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate
sui  singoli  capitoli  di  spesa tra i dipendenti uffici periferici,
prevede  la  possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
  Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse
in  relazione  alle  effettive  necessita'  dei singoli uffici e, nel
contempo,  di  evitare  che da un lato rimangano somme non impegnate,
quindi  destinate  ad  economia di gestione, e dall'altro che i fondi
assegnati  risultino  insufficienti  per  far  fronte ai pagamenti di
competenza di altri centri di spesa.
  In  proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi
finanziari,  in  sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai
sensi  della  menzionata  legge  n.  908/1960,  sono  state  rilevate
numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici
periferici   mentre  sugli  stessi  capitoli  sono  state  registrate
eccedenze   di   spesa   sulle  quote  mantenute  in  gestione  dalle
corrispondenti amministrazioni centrali.
  Al  fine  di  evitare  il  ripetersi  del  problema  segnalato,  si
raccomanda  a  queste  ultime  di  procedere,  ove  occorra nel corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle  somme  stanziate  sui singoli capitoli, alle variazioni che si
rendessero  necessarie,  quindi anche riducendo le assegnazioni degli
uffici  periferici  per  la parte non impegnata ad integrazione della
quota a se stesse riservata.
  Si  reputa  essenziale  rivolgere  invito  agli  uffici  periferici
affinche'  comunichino  tempestivamente  alla propria amministrazione
centrale   gli   eventuali   esuberi  di  assegnazioni  ricevute  per
consentire   a   ciascuna  di  esse  di  procedere  alle  conseguenti
variazioni,   prima  della  predisposizione  dei  D.A.R.  di  propria
competenza.
  Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di
credito  cospicui  fondi  non  utilizzati  e per ridurre al minimo la
formazione  dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di
ordinativi  su  ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli
uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle
spese   adottino   le   opportune  e  tempestive  misure  perche'  la
liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto,
senza  attendere  gli  ultimi  giorni  dell'esercizio  finanziario in
corso.
  Per  la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale,
in  favore  del Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia
Giulia,   trova   applicazione  la  legge  17 agosto  1960,  n.  908,
richiamata  nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
  E'  da  rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge
3 marzo  1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge
di  contabilita'  generale  -  primo,  secondo  e  terzo,  comma - si
applicano  anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di
bilancio,  nelle  contabilita'  dei funzionari delegati delle diverse
amministrazioni  dello  Stato.  Inoltre,  a  tali fondi, si applicano
anche  le  disposizioni  di  cui  all'art.  60 della vigente legge di
contabilita'  generale e dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 367/1994.
  Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli
altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti
la  presentazione  dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi
che  hanno  trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario
in  cui  l'ordine  di  accreditamento  e'  stato disposto, sia (fatta
eccezione  per la contabilita' in discorso degli enti militari - come
precisato  al  paragrafo  3  - Spese, punto 2, relativo ai funzionari
delegati  titolari  di contabilita' speciali) nei rispettivi semestri
dell'anno  seguente  durante  il  quale, com'e' noto, potranno essere
pagati   i   titoli   della  specie  il  cui  importo  non  e'  stato
riscossoentro   l'esercizio   di  emissione;  detti  titoli  verranno
rendicontati  dalle  sezioni  di tesoreria provinciale, una volta che
sia   stata  attribuita  loro  la  nuova  imputazione  per  il  nuovo
esercizio.
B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.
  Entro  il  30 gennaio 2004, i funzionari delegati dovranno inviare,
in  doppio  esemplare,  agli  uffici  centrali  del  bilancio  e alle
ragionerie  provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo
preventivo  sugli  ordini  di  accreditamento, gli elenchi modello 62
C.G.  delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino
una   disponibilita'  residua  al  31 dicembre  2003,  da  compilarsi
distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio
delle  spese  medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di
accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare
dei  suddetti  elenchi  dovra' essere inviato dai funzionari delegati
alle amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.
  Pertanto,   i   funzionari  delegati,  ricevuti  dalle  sezioni  di
tesoreria  provinciale  i modelli 66T/31-ter C.G. relativi ai buoni e
agli  ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32-bis C.G.
relativi  agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2003 e trasportati
all'esercizio   2004  provvederanno  alla  compilazione  di  distinti
elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:
    in   uno   saranno   riportati   gli   ordinativi  su  ordini  di
accreditamento  emessi  entro  il  31 dicembre  2003 e non portati in
uscita  entro  la stessa data dalle sezioni di tesoreria provinciale,
che  sono  quindi  da trasportare all'esercizio 2004 (quali risultano
dai  modelli  32-bis  C.G.  -  cfr.  paragrafo  terzo,  punto 1); sul
predetto  elenco  vanno  indicati,  l'importo  netto  e  quello delle
relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
    nell'altro   saranno   riportate   tutte  le  spese  relative  ad
obbligazioni  assunte,  per  le quali, alla data del 31 dicembre 2003
non  e'  stato  ancora  emesso  il  relativo ordinativo di pagamento,
indicando  l'importo  totale  quale  prodotto  della loro sommatoria.
Questi  ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per
i  fondi  accreditati  nell'esercizio  2003 e non utilizzati entro il
31 dicembre  dello  stesso  anno;  i  modelli  62  C.G.  in questione
dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle
singole somme da pagare;
    infine  un  elenco  modello 62 C.G. va compilato per le eventuali
ritenute  erariali  rimaste  da  versare  relativamente  a ordinativi
estinti,  solo  se  trattasi di spese non riguardante stipendi, altri
assegni  fissi  e  pensioni (in proposito vedere piu' avanti anche la
lettera G).
  Nel  caso  in  cui  la  compilazione  analitica del modello 62 C.G.
dovesse  risultare  particolarmente  laboriosa  e non determinante ai
fini  di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto
eccezionale,  indicare  globalmente  - in detti elaborati - l'importo
delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i
numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
  Si  raccomanda  una  particolare  attenzione nella compilazione dei
predetti  modelli  62  C.G.,  tenuto conto che alla nuova imputazione
nell'esercizio  2004 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati
in  conto  sospeso)  e  al  pagamento  delle  spese  insolute,  sara'
provveduto  mediante  distinti  ordini  di  accreditamento  in  conto
residui.
  Gli  ordini  di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo
esercizio,  per  dare  nuova  imputazione  agli  anzidetti ordinativi
rimasti  insoluti  (o  scritturati in conto sospeso), dovranno essere
utilizzati    dai   funzionari   delegati   esclusivamente   per   la
regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.
  A  tale  fine  sui  predetti  ordini  di accreditamento deve essere
apposta,   ben   appariscente,  la  indicazione  «esclusivamente  per
ordinativi  da  trasportare».  Inoltre le amministrazioni interessate
avranno  cura  di  emettere  con  ogni  sollecitudine  gli  ordini di
accreditamento  suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro,
solleciteranno alle predette amministrazioni l'emissione degli ordini
di accreditamento, se non pervenuti alla data del 31 agosto 2004.
  Le sezioni di tesoreria provinciale, al ricevimento degli ordini di
accreditamento   di   cui   sopra,  provvederanno  direttamente  alla
sistemazione   degli  ordinativi  trasportati,  senza  attendere  dal
funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32-bis C.G. con gli
estremi della nuova imputazione.
  Si  richiama  altresi'  l'attenzione  delle  amministrazioni ad una
tempestiva   emissione   degli   ordini   di  accreditamento  per  la
sistemazione   contabile  degli  ordinativi  emessi  e  pagati  negli
esercizi  2003  e  precedenti  e tuttora scritturati al conto sospeso
«collettivi». La Banca d'Italia trasmettera' agli uffici centrali del
bilancio  presso  le  singole amministrazioni nonche' alle ragionerie
provinciali  dello  Stato  gli elenchi (modello 79 R.T.) dei predetti
ordinativi,   per   i  quali  le  amministrazioni  dovranno  emettere
improrogabilmente  entro  il  30 giugno  2004  i  relativi  ordini di
accreditamento,  segnalando al Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli
eventuali   motivi   ostativi   all'emissione   di   tali  ordini  di
accreditamento.
  Le sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi
emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.
  Si  dovra'  aver  cura  di  fare  con  detti elenchi l'accertamento
completo  dei  residui  passivi  riguardanti  ciascun  capitolo,  con
l'avvertenza  che  l'ammontare  delle  somme  al  lordo  di eventuali
ritenute, da comprendere negli elenchi modello 62 C.G., sia contenuto
nei  limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture
di  credito  disposte  nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a
favore dei funzionari delegati.
  Quelle  partite  che,  per  circostanze  eventuali,  non  potessero
iscriversi  negli  elenchi  principali,  inviati  entro  il  mese  di
gennaio,  formeranno,  eccezionalmente,  oggetto  di appositi elenchi
suppletivi,  il  cui  invio potra' aver luogo fino al termine massimo
del 16 febbraio 2004.
  La  possibilita'  di  ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere
utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli
ordinativi  estinti  nel  mese  di dicembre  2003  quando la relativa
comunicazione  della  locale  sezione  di  tesoreria  provinciale non
perviene nei termini previsti.
  Negli  eventuali  casi  in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i
motivi  eccezionali  che  ne  giustificano il ricorso dovranno essere
indicati in calce agli stessi.
  Il   suddetto   termine   del   16 febbraio   2004   dovra'  essere
rigorosamente  osservato, essendo assolutamente indispensabile che le
amministrazioni  centrali  ricevano  in tempo debito gli elementi che
loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
  Gli  uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato  non  prenderanno  in  considerazione le richieste contenute in
elenchi  modello  62 C.G., che in base al timbro postale risultassero
spediti   oltre   i   termini   piu'  sopra  precisati  e,  pertanto,
restituiranno  ai  funzionari  delegati i modelli di che trattasi, ad
eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a
ordinativi  emessi  nell'esercizio  2003  e trasportati all'esercizio
2004.
  Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:
    1) se   si   tratta   di  spese  derivanti  o  meno  da  obblighi
contrattuali;
    2) distintamente   per   esercizio   finanziario,   la  parte  da
soddisfare  in  contanti della somma complessiva delle spese pagabili
con i fondi delle aperture di credito.
  Ai  fini  della  regolazione  di  tutti gli ordinativi tratti sugli
ordini  di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati
di   effettuare,   tempestivamente,  gli  adempimenti  richiamati  al
paragrafo terzo - Spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.
C) Trasporto degli ordini di accreditamento.
  L'art.  61-bis  della legge di contabilita' generale, istituito con
l'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n.  627,  prevede  che  «gli  ordini di accreditamento riguardanti le
spese  in  conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto
residui,  rimasti  in  tutto  o  in  parte  inestinti  alla  chiusura
dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte
inestinta  all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del funzionario
delegato.  La  disposizione di cui al precedente comma non si applica
agli  ordini  di  accreditamento  emessi  sui  residui  che, ai sensi
dell'art.  36,  terzo  comma,  della  vigente  legge di contabilita',
devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».
  Ad   evitare   poi   possibili  incertezze,  si  ricorda  l'attuale
numerazione dei capitoli della «spesa»:
    dal n. 1001 al 6999: spese correnti;
    dal n. 7000 al 9499: spese in conto capitale;
    dal n. 9500 al 9999: rimborso di passivita' finanziarie.
  Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere efficacia le
disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli
ordini  di  accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese
correnti.  Tali  disposizioni  sono contenute nell'art. 1 del decreto
legislativo  n.  700,  del  20 marzo  1948  e nella legge n. 232, del
16 marzo  1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
  La facolta' di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per
effetto  della legge 27 dicembre 2002, n. 290 concernente il bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale
per il triennio 2003-2005, e del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 31 dicembre 2002, di ripartizione in capitoli delle
unita'  previsionali  di  base,  e'  estesa  -  per quanto riguarda i
Ministeri  e  nell'ambito  dei  relativi  centri di responsabilita' -
anche ai seguenti capitoli di parte corrente:
    a) infrastrutture  e  trasporti:  Capitanerie  di  porto,  U.P.B.
6.1.1.5: 2716, 2717, 2718, 2719;
    b) difesa:   Armamenti  navali,  U.P.B.  10.1.1.4:  1432,  U.P.B.
10.1.2.2:  1476; armamenti aeronautici, U.P.B. 11.1.1.3: 1665, U.P.B.
11.1.2.3: 1711; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate,
U.P.B.  12.1.1.3:  1885,  U.P.B.  12.1.2.2:  1927;  lavori e demanio,
U.P.B.  15.1.1.3:  2073,  U.P.B.  15.1.2.4:  2150;  sanita' militare,
U.P.B. 16.1.1.3: 2291; bilancio e affari finanziari, U.P.B. 22.1.2.1:
2545;   Arma   dei  carabinieri,  U.P.B.  23.1.1.5:  2891;  armamenti
terrestri,  U.P.B.  26.1.1.3: 3773; commissariato e servizi generali,
U.P.B.  27.1.1.6:  4021;  ispettorato logistico dell'esercito, U.P.B.
28.1.1.3:  4261;  ispettorato  supporto  logistico navale e dei fari,
U.P.B.   29.1.1.3:   4381;  ispettorato  logistico/Comando  logistico
dell'aeronautica,  U.P.B.  30.1.1.3:  4551;  ufficio del segretariato
generale  per  la  gestione  degli enti dell'area industriale, U.P.B.
31.1.1.4: 4731.
  Le  sezioni  di  tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai
fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle
indicazioni  riportate  sulla  fascia  meccanografica riguardante gli
ordini   stessi,   fatte   salve   le   variazioni   al   regime   di
trasportabilita' degli ordini di accreditamento intervenute nel corso
dell'esercizio,  che  il Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato  comunichera'  alla Banca d'Italia - amministrazione centrale -
servizio rapporti col tesoro, per via informatica.
  Per  il  trasporto  di  tali titoli trova applicazione il combinato
disposto  degli  art.  443,  comma  3,  444  e 448 del regolamento di
contabilita'  generale  dello  Stato,  quali risultano modificati con
decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
  I  funzionari  delegati  dovranno  far  pervenire, entro il termine
ultimo  del  9 gennaio 2004, alle sezioni di tesoreria provinciale la
richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
  Si  raccomanda  ai  funzionari delegati il rispetto di tale termine
onde  consentire  alle sezioni di tesoreria provinciale di effettuare
la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto
termine  del  15 gennaio  2004.  Dopo  la predetta data del 9 gennaio
2004,  le  stesse sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni
di   riduzione   o   annullamento,   restituiranno   alle  rispettive
amministrazioni,  per il tramite degli uffici centrali del bilancio o
delle  ragionerie  provinciali  dello Stato competenti, gli ordini di
accreditamento  relativi a spese in conto capitale o assimilate per i
quali  non  e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito
che  non  possono  essere  ulteriormente  trasportati  gli  ordini di
accreditamento  per  i  quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno
precedente.
  Sulla  base  delle  parifiche effettuate dalle sezioni di tesoreria
provinciale  con  le  scritture  dei funzionari delegati in ordine al
movimento  avvenuto  sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza
delle  eventuali  richieste  avanzate da detti funzionari, l'Istituto
incaricato  del  servizio  di  tesoreria elabora, entro il 20 gennaio
2004,  una  raccolta  di  dati  informatici,  contenente  gli estremi
identificativi  di  tali  titoli  da trasportare e ne cura l'invio al
sistema  informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato.
  I  funzionari  delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli
ordini   di   accreditamento   trasportati   ordinativi  e  buoni  di
prelevamento.
  Le   sezioni  di  tesoreria  provinciale,  una  volta  ricevute  le
informazioni  da detto sistema informativo, provvederanno ad indicare
la  nuova  imputazione  su ciascun ordine di accreditamento esistente
presso   di  esse  e  cureranno  l'invio  di  un  elenco  dei  titoli
trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione,
ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo
terzo (adempimenti delle tesorerie).
  Gli  ordini  di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi
motivo non dovesse essere attribuita dal sistema informativo la nuova
imputazione,   andranno   restituiti   dalle   sezioni  di  tesoreria
provinciale  alle rispettive amministrazioni emittenti per il tramite
degli  uffici  centrali  del  bilancio o delle Ragionerie provinciali
dello  Stato  competenti.  I pagamenti nel frattempo disposti su tali
ordini   di   accreditamento,  andranno  sistemati  dalle  competenti
amministrazioni  mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento
nell'esercizio 2004, in conto residui.
D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 2003.
  Il trasporto dei mandati informatici emessi sia in conto competenza
che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art.
443  del  regolamento  di  contabilita'  generale  dello Stato, quale
risulta  modificato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
  A  tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora
entro il 20 gennaio 2004 l'elenco dei mandati informatici inestinti a
fine esercizio.
  Gli  uffici delle Poste italiane S.p.a. debbono restituire entro il
giorno  5  del mese di gennaio 2004 (prorogabile al 10 per necessita'
operative)   alle   sezioni  di  tesoreria  provinciale  i  documenti
sostitutivi   dei   mandati   informatici   inestinti  e  perenti  al
31 dicembre 2003.
E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita'
speciali  ed  ordini  di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati
entro il 31 dicembre 2003.
  Si  premette  che  i  funzionari  delegati  dovranno  aver  cura di
emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) del
paragrafo primo, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre
il  31 dicembre  2003  da parte delle competenti sezioni di tesoreria
provinciale.
  Il  trasporto  degli  ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al
31 dicembre  2003,  viene  effettuato  dalle  competenti  sezioni  di
tesoreria  provinciale  che,  non  appena  ricevuti  i fondi in conto
residui,  riportano  la nuova imputazione sui singoli titoli in conto
del  nuovo  esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non
debbano  piu'  essere  pagati, sono richiesti dai funzionari delegati
alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.
  Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti insoluti
alla  fine  dell'esercizio, le sezioni di tesoreria provinciale, dopo
aver   nuovamente   effettuata  la  prenotazione  sul  modello  89 T,
comunicano   all'amministrazione   emittente   la  nuova  numerazione
attribuita agli stessi per l'esercizio 2004.
  Il  trasporto  degli  ordini  di  pagamento su ruoli di spesa fissa
inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio viene ugualmente effettuato
dalle  sezioni  di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre
il nuovo codice sugli ordini medesimi.
F) Rimanenze  di importi non superiori a Euro 5,16 sui singoli ordini
di accreditamento relativi all'anno finanziario 2003.
  Ai  sensi  dell'art.  59-bis  della  legge di contabilita' generale
dello  Stato,  come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di
utilizzare  interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima
di  emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito.
I  medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 2003
una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a Euro 5,16
sui  singoli  ordini  di  accreditamento  relativi all'anno in corso,
dovranno  provvedere  entro  il  31 dicembre 2003 al versamento della
detta  rimanenza  con  imputazione  al  capitolo «Entrate eventuali e
diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di
accreditamento emessi.
G) Applicazione  dell'art.  37  della  legge  30 marzo 1981, n. 119 (
legge finanziaria 1981 ).
  L'art.  37  della  legge  finanziaria  30 marzo  1981,  n. 119 - da
considerarsi  di  efficacia  permanente - dispone che le ritenute per
imposte  sui  redditi  delle  persone  fisiche  nonche'  i contributi
previdenziali  ed  assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni
fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in
quiescenza,  sono  imputati  alla  competenza  del bilancio dell'anno
finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.
  Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e
assistenziali  -  riguardanti  esclusivamente  le  menzionate spese -
rimasti  da  versare  al  31 dicembre  2003,  dovranno imputarsi alla
competenza   dell'anno   2004.  Si  raccomanda  alle  amministrazioni
centrali ed agli uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza
di  tale  disposizione,  al fine di non determinare difficolta' nella
gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.
  Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della
legge finanziaria 1981:
    1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute
dell'esercizio  2003  e  non estinti nello stesso esercizio, i quali,
ovviamente,  fruendo  dell'istituto del trasporto trovano imputazione
nel 2004 in conto residui;
    2)  gli  ordinativi  modello  31  C.G.  tratti  sugli  ordini  di
accreditamento   emessi   nell'anno  2003  e  non  estinti  entro  il
31 dicembre  dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno
2004,  logicamente,  per effetto del trasporto, in conto residui. Per
questi  ultimi  il funzionario delegato dovra' emettere il modello 62
C.G.  per l'ammontare lordo della spesa. Sul modello 32-bis C.G., che
contiene  la  nuova  imputazione  del titolo che si trasporta dovra',
naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C.G.,
con il quale dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di
versamento  all'erario,  verra'  imputato  al  competente capitolo in
conto   residui,  mediante  commutazione  in  quietanza  di  entrata,
quest'ultima  da  imputarsi  in  conto competenza, in deroga all'art.
1450 delle vigenti istruzioni sui servizi generali dei tesoro emanato
in   applicazione   degli  articoli 152  e  154  del  regolamento  di
contabilita' generale dello Stato;
    3)  i  mandati  informatici  emessi  nell'anno 2003 e non estinti
entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come e' noto, vengono
trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno
essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.
  Per  quanto  concerne  le  ritenute previdenziali, si raccomanda la
scrupolosa  osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
  L'impegno   delle  spese,  per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi
equivalenti,  pensioni  ed  assegni  similari,  deve essere assunto a
carico  dei  pertinenti  capitoli  di  bilancio dell'esercizio in cui
viene  ordinato  il  relativo  pagamento, come dispone l'art. 2 della
legge  7 agosto  1985,  n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge
5 agosto 1978, n. 468.
  Ulteriori  e  piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale
norma  sono  riportate  nella  circolare  n. 62, del 7 novembre 1985,
emanata dalla ragioneria generale dello Stato.
                            Paragrafo III
                     Adempimenti delle tesorerie
  L'amministrazione   centrale   della   Banca   d'Italia,  entro  il
20 gennaio  2004,  trasmette  al sistema informativo della ragioneria
generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:
    a) mandati   informatici   rimasti   inestinti   al   31 dicembre
dell'esercizio  di  emissione,  che non risultino perenti alla stessa
data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
    b) mandati  informatici  perenti  che  erano  pagabili presso gli
sportelli delle sezioni di tesoreria provinciale;
    c) mandati   informatici  perenti  che  erano  assegnati  per  il
pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.;
  Inoltre,  alla  fine  dei  mesi  di  gennaio, febbraio  e marzo, la
predetta  amministrazione  centrale  segnala  al  sistema informativo
R.G.S.  i  mandati  di  cui  al punto c), pagati in tempo utile dagli
uffici delle Poste italiane S.p.a.
  Tali informazioni, tramite lo stesso sistema informativo, sono rese
disponibili   agli  uffici  centrali  di  bilancio,  alle  ragionerie
provinciali dello Stato e agli altri uffici di ragioneria.
  Per  quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione,
non pagati entro il 31 dicembre 2003, si raccomanda agli uffici delle
Poste  italiane  S.p.a.  di  tenere presente che i relativi documenti
sostitutivi   dovranno  essere  subito  restituiti  alla  sezione  di
tesoreria  provinciale  mittente  per  le  successive  operazioni  di
annullamento.   Inoltre,   ad   evitare   sospesi  di  tesoreria,  si
interessano  le  medesime  sezioni ad effettuare le scritturazioni in
uscita non oltre il 31 marzo 2004 dei mandati in limite di perenzione
pagati in tempo utile.
  Le  sezioni  di  tesoreria  provinciale invece, entro il 20 gennaio
2004,  dovranno  inviare  ai funzionari a favore dei quali sono state
disposte  sub  -  anticipazioni,  a norma dell'art. 728 delle vigenti
Istruzioni  sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo
modello  31-quinquies  C.G.,  rimasti  inestinti al 31 dicembre 2003,
allegando  tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche
le  disposizioni  richiamate a conclusione del presente paragrafo per
l'accennato art. 728).
  Inoltre  le  sezioni  di  tesoreria  provinciale,  per  effetto del
disposto  di  cui  al  secondo comma dell'art. 448 del Regolamento di
contabilita'  generale  dello  Stato,  quale  risulta  modificato dal
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.  402  del  1989,
restituiranno,  dopo  il  9 gennaio  2004  con  apposito  elenco alle
amministrazioni  emittenti,  per il tramite degli uffici centrali del
bilancio  e  delle ragionerie provinciali dello Stato competenti, gli
ordini  di  accreditamento  relativi  a  spese  in  conto  capitale o
assimilate  per  i quali non e' stato richiesto il trasporto entro la
predetta data.
  In  relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto regolamento,
introdotta  con  il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1976,  n.  656,  si  richiama l'attenzione delle sezioni di tesoreria
provinciale  sul  fatto  che  gli ordini di accreditamento rimasti in
tutto  o  in  parte  inestinti  alla chiusura dell'esercizio 2003 non
devono  piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati
direttamente dalle sezioni ai competenti uffici di controllo centrali
o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.
  I  funzionari  delegati  trasmettono entro il 30 gennaio 2004 (come
gia'  indicato  nel  paragrafo  secondo)  alle  sezioni  di tesoreria
provinciale  un  elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il
numero,  l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli
ordini  di  accreditamento  rimasti  in  tutto  o in parte inestinti,
concernenti  spese  sia  di  parte  corrente che in conto capitale in
quanto  non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate
a  valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura
dell'esercizio.
  Le  sezioni  di  tesoreria  provinciale  appongono poi sui predetti
elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e
ne   trattengono   una   copia.  Le  medesime  sezioni  di  tesoreria
provinciale,  dopo  gli  adempimenti  inerenti  alla «chiusura» degli
ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli
stessi  rimasti  parzialmente  o  interamente inestinti, entro cinque
giorni  dalla  ricezione  dei  detti  elenchi da parte dei funzionari
delegati, o al piu' tardi entro il 20 aprile 2004, trasmettono:
    ai  predetti uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini
rimasti  in  tutto  o  in parte inestinti corredati del mod. 15 C.G.,
della scheda mod. 14 C.G., nonche' di una copia dei mod. 34 C.G.;
    all'ufficio  centrale  del bilancio o alla ragioneria provinciale
dello  Stato  competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui
una da inoltrare all'amministrazione che gestisce il capitolo.
  Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il
15 aprile 2004 l'elenco predetto, le sezioni di tesoreria provinciale
- dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche' la riduzione
o  l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli uffici di
cui sopra i modelli innanzi specificati.
  Per   l'amministrazione  dei  monopoli  di  Stato,  le  sezioni  di
tesoreria  provinciale  provvederanno  a  trasmettere  gli  ordini di
accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'ufficio
centrale  di  ragioneria  corredati  del  mod. 15  C.G., della scheda
mod. 14 C.G., nonche' di due copie del mod. 34 C.G..
  Una  copia  del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente
all'amministrazione emittente.
  I  suddetti  uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a
trasmettere  i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e
15  C.G.,  nonche'  una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti
uffici di controllo della Corte dei conti.
  Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'amministrazione
dei  monopoli  di  Stato,  sara' provveduto con separata circolare da
parte  dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per
la chiusura delle contabilita'.
  Inoltre  le  medesime  sezioni  di  tesoreria provinciale, entro il
10 febbraio 2004, dovranno trasmettere:
    1)   ai   funzionari   delegati,  l'elenco  in  doppio  esemplare
(mod. 32-bis   C.G.)   degli   ordinativi   tratti  sugli  ordini  di
accreditamento  e  rimasti  insoluti  al  31 dicembre 2003. Per detti
ordinativi,   che  saranno  frattanto  trattenuti  dalle  sezioni  di
tesoreria  provinciale  ed  il cui importo e' stato gia' compreso (in
base  agli  elementi  contenuti  nel  mod. 31-ter C.G.) negli elenchi
mod. 62  C.G.,  verra'  successivamente indicata la nuova imputazione
per l'esercizio 2004.
  Gli  ordinativi  stessi  possono  essere  pagati  dalle  sezioni di
tesoreria  provinciale  e dagli altri uffici pagatori anche prima che
pervenga  il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale
dovranno  far carico per l'esercizio 2004 e prima che sia indicata la
nuova imputazione.
  Gli  ordinativi  cosi'  pagati  sono scritturati fra i pagamenti in
conto  sospeso  e registrati definitivamente in uscita al ricevimento
dell'ordine  di  accreditamento  emesso  a  sistemazione dei predetti
ordinativi.
  Gli  ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere
pagati,  saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle
sezioni  di  tesoreria  provinciale  per  essere annullati. Le stesse
sezioni   restituiranno  per  l'annullamento  gli  ordinativi  emessi
nell'esercizio  2002,  trasportati  all'esercizio  2003  e non ancora
estinti  al 31 dicembre 2003, nonche' gli ordinativi in conto residui
emessi nell'esercizio 2003 con la stampigliatura «da non trasportare»
rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.
  Per  gli  ordinativi  che  eventualmente  non  si  rinvenissero, le
sezioni  di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione
in   una  speciale  nota  modello  32-bis  C.G.,  da  trasmettere  ai
funzionari  delegati,  corredata  della  dichiarazione di smarrimento
datata   e   sottoscritta   dal   capo  della  sezione  di  tesoreria
provinciale,  salvo  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 583  e
seguenti delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro;
    2)  ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per
l'annullamento,  gli  ordinativi  tratti  sulle  stesse contabilita',
rimasti  inestinti  alla  fine  dell'esercizio successivo a quello di
emissione;  per  quanto  concerne  i  titoli  tratti  su contabilita'
speciali  accese  ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento
quelli   rimasti  inestinti  alla  fine  dello  stesso  esercizio  di
emissione;
    3)   agli   uffici   centrali  del  bilancio  e  alle  ragionerie
provinciali dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C.G.
inviati ai funzionari delegati.
  Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-bis C.G. e
34  C.G.  fossero  negative  dovranno  essere utilizzati gli appositi
mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.
  Ad  evitare  la  giacenza,  tra  i  pagamenti  scritturati in conto
sospeso,   di   numerosi   titoli  pagati  nel  corso  dell'esercizio
finanziario  di  prossima  chiusura  ed  allo  scopo di limitare, per
quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa,
si  raccomanda  alle  sezioni  di tesoreria provinciale di provvedere
affinche',   entro  il  31 dicembre  2003,  siano  portati  in  esito
definitivo  tutti  i  versamenti  in titoli pagati dagli uffici delle
Poste italiane S.p.a. e da eventuali altri uffici pagatori.
  Allo  scopo,  poi,  di non ritardare la chiusura della contabilita'
dei  pagamenti,  si interessano le sezioni di tesoreria provinciale a
rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei
titoli  estinti  e  specialmente  a quelli relativi alle contabilita'
degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.
  Le  sezioni  di  tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di
accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31-bis C.G. o
buoni   speciali   modello   31-quater   C.G.,   nei  casi  previsti,
provvederanno,  secondo  l'art. 728 delle vigenti istruzioni generali
sui  servizi  del  tesoro,  a portare in esito definitivo i pagamenti
effettuati  sui  buoni  stessi,  previa  riduzione  di  essi, ove non
completamente estinti.
  Gli   ordinativi  mod. 31  C.G.  e  gli  ordini  di  prelievo  mod.
31-quinquies   C.G.,   tratti   rispettivamente   sugli   ordini   di
accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli
ultimi  giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.a. e
da   altri   uffici  pagatori  nonche'  dalle  sezioni  di  tesoreria
provinciale   diverse   da   quella   assegnataria  degli  ordini  di
accreditamento  e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita
entro  il  31  del  mese,  saranno provvisoriamente scritturati fra i
pagamenti  in  conto  sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale,
che  ne  dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod.
32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).
  Tali  ordinativi  e  ordini  di  prelievo  mod.  31-quinquies C.G.,
dovranno   essere   trasportati   dagli  stessi  funzionari  delegati
all'esercizio  2004  e  considerati  come  pagati  nel  corso di tale
esercizio.
  A  tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata,
per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo
secondo,   all'ufficio   centrale  del  bilancio  o  alla  ragioneria
provinciale  dello  Stato  competente, ove si tratti di ordinativi di
pagamento  da  trasportare all'esercizio 2004, mentre nel caso che si
tratti  di  ordini  di  prelievo mod. 31-quinquies C.G., anch'essi da
trasportare,  i  funzionari  interessati  dovranno inviare i relativi
elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
  In  entrambi  i  casi,  poi,  non  appena  pervenuti  gli ordini di
accreditamento,  sui  quali  gli  ordinativi e gli ordini di prelievo
anzidetti  dovranno farsi gravare per l'esercizio 2004, le sezioni di
tesoreria  provinciale  completeranno,  con l'indicazione della nuova
imputazione,  gli  ordinativi  e  gli ordini di prelievo elencati nel
mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
  Per  gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di
perenzione,  estinti  dagli  uffici  pagatori  prima  del 31 dicembre
prossimo,  ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita
in  tempo  utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato,
un  elenco  in  doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale
annotazione  intesa  a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento
entro  il  31 dicembre  2003. Procedura analoga a quella indicata per
gli  ordinativi  tratti  su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi
per  i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2003 e
pagati  entro  il  31 dicembre  2003, ma versati presso la sezione di
tesoreria  provinciale  successivamente  a  tale  data. Detti elenchi
saranno  inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i
quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi
mod.  62  C.G., di cui al paragrafo secondo sub lettera B), affinche'
si  possa  far  luogo alla concessione delle aperture di credito alle
quali  gli  ordinativi  e  gli  eventuali buoni pagati in tempo utile
dagli  uffici  delle  Poste  Italiane  S.p.a.,  non contabilizzati in
uscita   dalle   tesorerie  dello  Stato,  dovranno  far  carico  per
l'esercizio  2004  e  provvedere  alla  nuova  imputazione dei titoli
medesimi.
  Le sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli titoli
la nuova imputazione mediante stampiglia.
                            Paragrafo IV
                       Spese fisse e pensioni
      Adempimenti delle direzioni provinciali dei servizi vari
  Le  direzioni  provinciali  dei  servizi  vari dovranno trasmettere
entro  il  15 gennaio  2004  (alla  sezione Regionale della Corte dei
Conti  limitatamente  ai capitoli degli uffici scolastici regionali),
ed  alla  Corte dei Conti (ufficio di controllo per le spese fisse ed
il  debito  vitalizio)  per  le amministrazioni centrali, gli elenchi
mod.  63  C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo
di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di
rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2003.
  Per  le  rate  di  altre spese fisse che fanno capo al titolo delle
spese  correnti  del  bilancio,  perente al 31 dicembre 2003, saranno
compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art.
36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
  Per  la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi
mod.   63   C.G.   delle   somme   prescritte,   andranno   trasmessi
esclusivamente   dalle   direzioni   provinciali   dei  servizi  vari
interessate  ai pagamenti all'ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'interno.
  Le  direzioni  provinciali  dei  servizi  vari  dovranno, altresi',
trasmettere,  entro  il  30 gennaio  2004,  agli  uffici centrali del
bilancio   presso  le  amministrazioni  centrali  e  alle  ragionerie
provinciali  dello  Stato  delle  citta' capoluogo di regione per gli
uffici  scolastici  regionali,  gli  elenchi,  compilati  per ciascun
capitolo  di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate
di  spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2003 i cui titoli di
spesa  siano  stati  trasportati.  Analoghi  elenchi  dovranno essere
inviati   all'ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198
(u.p.b. 3.1.6.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per
l'anno 2003, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate
tabellari  e  decorazioni  al  valor  militare».  E'  consentito  ove
l'indicazione  nominativa  di  ciascuna quota o rata insoluta dovesse
risultare  molto  laboriosa,  l'indicazione  complessiva  della somma
corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.
  Agli  stessi  uffici  centrali del bilancio deve essere inviata una
copia  dei  modelli  63  C.G.,  relativi  alle quote perente di spese
fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.
                             Paragrafo V
                Adempimenti del mese di dicembre 2003
A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2004.
  Gli  uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato  potranno  effettuare,  per  gli  ordini  di  pagare  a  carico
dell'esercizio  2004,  la  registrazione  nelle scritture del sistema
informativo  del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato a
partire dal 18 dicembre 2003. Inoltre dal 22 dicembre 2003 i relativi
mandati  informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che
li  rendera'  disponibili  per le sezioni di tesoreria provinciale il
primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2004.
  Sara'  cura  dell'amministrazione  e  degli  uffici  emittenti  far
pervenire  agli  uffici  di  ragioneria  sopra  indicati,  con  largo
anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per
provvedere ai pagamenti di che trattasi.
  Resta  da  aggiungere  che  negli  ultimi  10 giorni di dicembre e'
confermata  la  possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a
partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente
pagare  la  prima  rata  con  scadenza  ai  primi del mese di gennaio
dell'anno successivo.
  Sara'  compito  tuttavia sempre dell'amministrazione e degli uffici
emittenti  inviare  tali titoli con separati elenchi evidenziando che
trattasi di «esercizio finanziario 2004».
B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2004.
  Gli   ordini   di   accreditamento,   che   verranno  emessi  dalle
amministrazioni  negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 2003,
in  conto dell'esercizio 2004, dovranno essere trasmessi alle sezioni
di  tesoreria  provinciale  con  separati  elenchi,  avendo  cura  di
evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2004.
C) Debito pubblico.
  Per  l'esatta  imputazione  dei  pagamenti di debito pubblico si fa
riferimento  alla  circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale
la  Direzione  generale  del  debito  pubblico  (ora Dipartimento del
tesoro  -  Direzione  II)  ha comunicato le variazioni apportate, con
decreto  ministeriale  del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231,
delle istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.
  Al  riguardo  si precisa che l'imputazione in conto competenza o in
conto   residui   dei  pagamenti  di  debito  pubblico,  deve  essere
effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di
pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale.
  Gli  interessi,  i  premi ed i capitali per il rimborso pagabili il
1° gennaio   2004   fanno   parte   della  competenza  dell'esercizio
finanziario  2004,  in quanto solamente dalla predetta data diventano
esigibili.
                            Paragrafo VI
              Prescrizione e perenzione amministrativa
  La  legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto
concerne  la  prescrizione  delle rate di stipendi, pensioni ed altri
assegni,  dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio
decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:
    «Le  rate  di  stipendio  e  di  assegni  equivalenti, le rate di
pensione  e  gli  assegni  indicati nel decreto-legge luogotenenziale
2 agosto  1917,  n.  1278,  dovuti dallo Stato, si prescrivono con il
decorso di cinque anni.
  Il  termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate
e   differenze   arretrate   degli   emolumenti  indicati  nel  comma
precedente,  spettanti  ai  destinatari o loro aventi causa e decorre
dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere».
  Per  la  prescrizione  dei  ratei  di  stipendi e pensioni, rimasti
insoluti  a  seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle
apposite  istruzioni  impartite  dal Ministero del tesoro - Direzione
generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre
1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.
  Per  quanto  riguarda  la perenzione occorre ricordare che il primo
comma dell'art. 36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto
dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue:
«i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento
si  intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti
spese  per  lavori,  forniture  e servizi possono essere mantenuti in
bilancio  fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato
iscritto   il  relativo  stanziamento.  Le  somme  eliminate  possono
riprodursi  in  bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli
degli esercizi successivi».
  Riguardo  poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si
fa  presente  che il secondo comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e'
stato  da  ultimo cosi' modificato dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246
di  conversione del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194: «Le somme
stanziate  per  spese  in  conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio  possono  essere mantenute in bilancio, quali residui,
non  oltre  l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo
che  si  tratti  di  stanziamenti  iscritti  in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di
un  anno».  Inoltre,  per  effetto  della legge n. 246 del 31 ottobre
2002,  di  conversione di detto decreto-legge, e' stato introdotto il
comma  6-bis  il  quale,  in  via  transitoria, dispone che «Le somme
stanziate  per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non
impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonche' gli stanziamenti
iscritti  in  forza  di  disposizioni  legislative  entrate in vigore
nell'ultimo   quadrimestre   dell'esercizio   1999,   possono  essere
mantenute   in   bilancio,   quali   residui,   fino   alla  chiusura
dell'esercizio  2003.  Le somme stanziate per spese in conto capitale
nell'esercizio   2002  non  impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio
medesimo,  nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
2001,  possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla
chiusura  dell'esercizio  2004. Le somme stanziate per spese in conto
capitale    nell'esercizio   2003   non   impegnate   alla   chiusura
dell'esercizio  medesimo,  nonche' gli stanziamenti iscritti in forza
di   disposizioni   legislative   entrate   in   vigore   nell'ultimo
quadrimestre   dell'esercizio   2002,  possono  essere  mantenuti  in
bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005».
  Infine,  si  ritiene  opportuno ricordare che il successivo comma 7
abroga  tutte  le  disposizioni  legislative che derogano all'art. 36
anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui
all'art. 54, comma 16 della legge n. 449/1997.
  Per  una  corretta  applicazione  di  tale  norma  si  rinvia, poi,
all'annuale  circolare  del  Dipartimento  della  Ragioneria generale
dello  Stato  concernente  l'accertamento  dei  residui  passivi alla
chiusura dell'esercizio.
  In  merito  all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare
la  modifica  apportata  dall'art.  12 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  al  terzo  comma  dell'art.  36  della legge di contabilita', e
precisamente:  «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da
importi  che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o
in  compenso  di  opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti,
non  pagati  entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e'
stato  iscritto  il  relativo stanziamento, si intendono perenti agli
effetti  amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono riprodursi in
bilancio  con  riassegnazione  ai  pertinenti capitoli degli esercizi
successivi».  Ovviamente  seguono la stessa disciplina delle spese in
conto  capitale  quelle  spese  correnti  che, in base a disposizioni
contenute   nella   legge   di  bilancio  o  in  leggi  di  carattere
particolare,  sono  soggetti  al  disposto  del secondo e terzo comma
dell'art. 36 della legge di contabilita'.
  La  perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano
stati  gia'  estinti  dalle  sezioni  di  tesoreria  provinciale e si
trovino  tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per
mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli uffici centrali
del  bilancio  e  le  ragionerie  provinciali  dello Stato competenti
dovranno   provvedere,   con  la  massima  sollecitudine,  alla  loro
sistemazione,  in  maniera  da  rendere  possibile la scritturazione;
naturalmente  detti  titoli  non  potranno  essere  restituiti fino a
quando non saranno prodotti in contabilita'.
  Si  ritiene  utile  precisare  che  i  suddetti criteri non trovano
attuazione  nei  confronti dell'amministrazione dei monopoli di Stato
in  quanto  ad  essa  non si applica il disposto di cui al richiamato
art.  36  della  vigente  legge  di  contabilita'.  Cio'  per effetto
dell'art.  10  della  legge  n.  951  del  22 dicembre  1977,  che ha
stabilito,   tra   l'altro,   la  non  applicabilita'  alla  predetta
amministrazione  delle  disposizioni  recate  dall'art. 4 della legge
20 luglio 1977, n. 407.
                             Titolo III
                             Patrimonio
                             Paragrafo I
           Contabilita' dei beni patrimoniali e demaniali
A) Premessa
  Le   disposizioni   innovative   in   materia   di  rendicontazione
patrimoniale  recate  dalla  legge  3 aprile  1997, n. 94 e di quelle
dipendenti  dalle  disposizioni  degli  articoli 13  e 14 del decreto
legislativo    n.   279   del   1997,   per   effetto   del   decreto
interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «nuova classificazione degli
elementi  attivi  e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri
di  valutazione»  hanno  trovato  una  prima espressione con il Conto
generale  del  patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo che
sorreggono   il  nuovo  modello  di  rappresentazione  del  documento
contabile  convergono  sulla  necessita'  di rispondere alle leggi di
riforma  sotto  il  profilo  di  una sua maggiore significativita' in
riferimento   all'economicita'   della  gestione  patrimoniale.  Come
indicato  dalla  circolare del Dipartimento della ragioneria generale
dello   Stato   n.   13   del  12 marzo  2003,  il  documento  espone
distintamente   i   conti  accesi  ai  componenti  attivi  e  passivi
significativi   del   patrimonio   dello   Stato  raccordandoli  alla
classificazione  delle  poste  attive e passive riportate nel SEC '95
(Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al
sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunita).
  Per  quanto  concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, la
nuova  classificazione  non sostituisce la distinzione in «categorie»
dei  beni  dello  Stato  ma  e'  aggiuntiva  ad essa; cio' in quanto,
dovendosi  esprimere  una  logica  economica  per la rappresentazione
dell'attivo  patrimoniale,  la classificazione andava necessariamente
differenziata      da      quella      derivante      da     esigenze
giuridico-amministrative  su cui si basavano le «categorie» riportate
in precedenza nel conto generale del patrimonio.
  Al  fine  poi di rendere disponibili i dati necessari al nuovo tipo
di    rendicontazione,   mediante   l'utilizzo   di   scritture   che
consentissero  la  dimostrazione a valore del patrimonio in linea con
le finalita', i criteri e i vincoli indicati nell'art. 14 del decreto
legislativo n. 279/1997 e richiamati nel decreto di cui trattasi, con
la  menzionata  circolare  n.  13 sono state apportate modifiche agli
stampati  sia  dei  beni  immobili, patrimoniali e demaniali, che dei
beni mobili patrimoniali secondo quanto riportato negli allegati n. 2
e  n.  3  della  circolare  medesima,  con  la novita' in particolare
dell'inserimento  negli stampati di una colonna per l'indicazione del
codice  SEC  `95.  Per quanto riguarda invece i beni mobili demaniali
«considerati   immobili  ai  fini  inventariali»  le  amministrazioni
interessate  (Beni  e  attivita' culturali; Istruzione, universita' e
ricerca;   Infrastrutture   e  trasporti),  invitate  con  la  stessa
circolare  a  modificare  i vecchi modelli o introdurne dei nuovi che
recepissero  la classificazione SEC '95 gia' introdotta per i modelli
predisposti  per tutti i beni mobili patrimoniali, dovranno attenersi
alle istruzioni riportate al successivo paragrafo C).
B) Contabilita' dei beni mobili patrimoniali
  Le  contabilizzazioni  di  tutte  le  variazioni riguardanti i beni
mobili  patrimoniali  dovranno  essere  effettuate  nel  rispetto del
richiamato  decreto  18 aprile 2002, nonche' della suddetta circolare
n.  13  che  ha riguardato la ristrutturazione del Conto generale del
patrimonio  dello  Stato  in  attuazione  del  decreto legislativo n.
279/1997;  inoltre  occorre tenere presente il decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il
nuovo  regolamento  concernente  le  gestioni  dei consegnatari e dei
cassieri  delle  amministrazioni dello Stato, e la relativa circolare
n.  32  del 13 giugno 2003 del Dipartimento della ragioneria generale
dello  Stato,  emanata  in  merito  per  gli adempimenti degli uffici
riscontranti.
  E'  da  tenere  presente,  comunque,  che  sebbene emanate sotto la
vigenza  del  regolamento  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  30 novembre  1978,  n. 718 trovano ancora applicazione le
circolari  n.  88  del  28 dicembre  1994  e n. 30 del 12 maggio 1999
limitatamente alla suddivisione dei beni mobili in «categorie».
  Infine  si  ricorda la circolare n. 41 del 15 novembre 2002, con la
quale,  in  relazione  alla  nuova classificazione dei beni e servizi
(SEC  '95)  viene  promossa  la  diffusione  del  «Nuovo  sistema  di
controllo  e  gestione dei beni mobili GECO», utilizzabile attraverso
intranet/internet,  per  la  gestione  dei beni mobili e di quelli di
facile   consumo   da   parte   dei   consegnatari   nonche'  per  la
rendicontazione  mediante  integrazione  con  gli uffici riscontranti
(uffici centrali del bilancio e ragionerie provinciali dello Stato).
  A  questo  proposito  va  ricordato che, per i consegnatari che non
hanno  ancora  adottato  il  sistema GECO, e che non avrebbero ancora
ricevuto  la stampa dei nuovi modelli, come indicato dalla richiamata
circolare  n.  13  del  12 marzo  2003, si tratterra' di utilizzare i
vecchi stampati, avendo cura, pero', di riportare, anche manualmente,
a  margine  delle  varie  registrazioni  contabili  l'annotazione del
relativo  codice SEC '95, per poi trascriverlo, a fine gestione 2003,
sui  modelli  1998  C.G., come gia' ricordato dalla nota n. 10544 del
17 settembre  2003  del  Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato  diretta  agli  uffici  centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali dello Stato.
  Per  quanto  concerne,  infine,  le  contabilita'  relative ai beni
mobili  delle  agenzie  fiscali,  si  rinvia alla circolare n. 36 del
18 novembre  2002,  del  Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato.
Contabilita' modelli 1998 C.G.
  A  seguito dell'utilizzo dei nuovi modelli contabili, che riportano
la classificazione per «categorie» e quella ulteriore del SEC '95 per
tutti  gli uffici consegnatari a partire dal 1° luglio 2003, si rende
necessario che i consegnatari producano il prospetto delle variazioni
nella  consistenza  dei  beni mobili (mod. 1998 C.G.), avendo cura di
includervi, per ciascuna delle categorie interessate, i dati relativi
alle  variazioni intervenute nell'esercizio 2003 per singole voci SEC
'95  di  loro  appartenenza,  compresa  la voce «categoria residuale»
(come  si  puo'  vedere  dall'allegato 3 alla presente circolare). Ai
fini della anzidetta classificazione ed in ordine al piu' appropriato
inserimento  di  beni  informatici,  va poi precisato che non si puo'
prescindere  dalla  «strumentalita»  che  i  beni  medesimi rivestono
rispetto  all'attivita' svolta dall'ufficio; pertanto, se trattasi di
beni  in  uso agli uffici rientrano nella I categoria, e quindi nella
voce  SEC  '95 «macchinari per ufficio», viceversa dovranno far parte
della III categoria ed essere inclusi nella voce SEC '95 «hardware».
  Il  prospetto  delle  variazioni  annuali  dei  beni mobili (mod.98
C.G.), come sopra compilato per ogni categoria esistente, deve essere
prodotto  dai  consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni
di  carico  e  scarico  - ex mod. 130 P.G.S. - figlia, da accogliersi
anche   nel  formato  A/4  con  la  relativa  documentazione  nonche'
fotocopia  autenticata  dallo  stesso  consegnatario del modello 1996
C.G.    relativo    alla   movimentazione   riguardante   l'esercizio
considerato)  entro  il  termine  del  15 febbraio 2004 al competente
ufficio  riscontrante  (ufficio  centrale  del  bilancio o ragioneria
Provinciale  dello  Stato),  come  prescrive  l'art. 19, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.
  Le amministrazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione del
ricordato  regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei
cassieri  delle  amministrazioni dello Stato (art. 2), sono tenute ai
sensi  dell'art.  19,  comma  6,  a trasmettere il prospetto di dette
variazioni  nella  consistenza  dei  beni mobili ai competenti uffici
centrali  del  bilancio  per  la  formazione  del  conto generale del
patrimonio,  di  cui  all'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive  modificazioni,  tenendo comunque conto di quanto previsto
dall'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
  Si  ricorda  che,  agli  effetti  della  compilazione di tale conto
patrimoniale,  e'  necessario  che dai prospetti delle variazioni dei
beni  mobili  risultino distintamente per ciascun ufficio, categoria,
nonche' relativi codici SEC '95:
    le consistenze finali dell'esercizio 2002;
    gli  aumenti  per  nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2003
(competenza  o  residui)  con specificazione dei relativi capitoli di
spesa;
    gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri uffici;
    gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti
della lavorazione);
    gli  aumenti  per  sopravvenienze e rettificazioni contabili e di
valore   (per   i  beni  acquistati  negli  anni  precedenti,  e  non
contabilizzati  a  suo  tempo, non occorre operare la distinzione tra
competenza  e  residui,  poiche'  gli  stessi  vanno  inclusi  tra le
«sopravvenienze»);
    le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);
    le diminuzioni per cessioni ad altri uffici;
    le  diminuzioni  per  impiego  di  dotazioni  (qualora  risultino
materie prime impiegate nella lavorazione);
    le  diminuzioni  per  dismissioni,  rettificazioni contabili e di
valore e consumi;
    le consistenze finali dell'esercizio 2003.
  In  particolare  nel  prospetto  delle variazioni dei beni mobili i
consegnatari,   per   una   piu'  esatta  rilevazione  del  punto  di
concordanza   tra   la   situazione   patrimoniale  e  la  situazione
finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
dovranno  assicurarsi,  per i beni acquistati o venduti che risultino
assunti   in   consistenza  o  dimessi  nell'esercizio,  che  i  dati
finanziari  riportino  i  capitoli di spesa o di entrata presenti nel
bilancio dell'esercizio 2003, distintamente per competenza e residui;
ovviamente  occorrera'  verificare  che  tali  dati  corrispondano  a
pagamenti  o  a  riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i
quali  l'impegno  o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o
precedenti  (per  i  pagamenti  o le riscossioni avvenuti in esercizi
anteriori  a  quello  rendicontato,  come  gia'  sopra  segnalato, e'
necessario   che  i  relativi  beni  vengano  contabilizzati  tra  le
sopravvenienze  o  le  insussistenze senza operare alcuna distinzione
tra competenza e residui).
  Quanto  alle  vendite,  va  segnalato  che  gli stessi consegnatari
dovranno  contabilizzare  il  ricavo, quale movimento di entrata, con
l'annotazione  del capitolo risultante dalla quietanza di versamento,
mentre  le  differenze di valore, in piu' o in meno rispetto a quello
d'inventario,   dovranno   essere  riportate  tra  gli  aumenti  come
sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.
  Le   istituzioni   scolastiche,   che   pur   avendo  acquisita  la
personalita'  giuridica  dal  1° settembre  2000  non abbiano tuttora
effettuato  il passaggio di gestione e redatto il processo verbale di
consegna,  devono continuare a gestire i beni mobili con contabilita'
erariale.  Infatti, fino a che non venga formalizzato il passaggio di
gestione  non  puo'  darsi luogo al discarico ed i beni mobili devono
rimanere in carico al consegnatario dell'istituto di provenienza, che
ne  conserva  la responsabilita' e che e' obbligato a rendere entro i
termini  previsti,  i  modelli  1998  C.G.  contenenti  le variazioni
intervenute  durante  l'esercizio  per ciascuna categoria di beni che
vanno  contabilizzate con il loro inserimento nel Sistema informativo
del  Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato a cura delle
ragionerie provinciali dello Stato.
  Ovviamente  i  modelli  1998  C.G.  riporteranno  esclusivamente le
variazioni  in  diminuzione  avvenute  a  tutto  il 31 dicembre 2003,
dovute   a   provvedimenti   formali   di   discarico   eventualmente
intervenuti,  in  quanto le acquisizioni successive al 31 agosto 2000
sono  contabilizzate  direttamente nelle scritture inventariali della
nuova istituzione scolastica dotata di personalita' giuridica essendo
state conseguite con fondi del proprio bilancio.
  Infine  per  i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti
da  Ministeri  diversi  ed  anche  dal medesimo Ministero, si ritiene
opportuno   richiamare   l'attenzione   degli   uffici   riscontranti
sull'obbligo  di  allegare  necessariamente,  nella  contabilita' del
consegnatario   dell'ufficio  cedente,  il  buono  di  scarico  e  lo
scontrino   del   buono   di   carico  rilasciato  dal  consegnatario
dell'ufficio  ricevente. Ove a cio' non sia stato provveduto, anche a
seguito  di  rilievo  dell'ufficio  del consegnatario interessato, la
registrazione  contabile  relativa  all'operazione  non dovra' essere
considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo
fino a quando la situazione non sia regolarizzata.
  Gli  uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello
Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio
2004, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in
tempo  utile  per  la  loro  immissione  nel  sistema informativo del
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  non oltre il
termine del 31 marzo 2004.
  Trascorsa  tale  data  lo stesso sistema informativo considerera' «
inadempienti  »  tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la
contabilita'.
  Al  fine  di  ottenere  una  situazione reale circa il numero degli
uffici inadempienti, e' necessario che anche i modelli 1998 C.G., che
non  presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel
Sistema informativo sopra citato.
C) Contabilita' dei beni mobili demaniali.
1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.
  Come  e'  noto,  per  effetto  del  secondo  comma  dell'art. 7 del
Regolamento  di  contabilita'  generale  dello  Stato  (regio decreto
23 maggio  1924,  n. 827) sono da considerarsi «immobili agli effetti
inventariali»  i  beni  mobili  demaniali  di  proprieta' dello Stato
consistenti  in  collezioni  e  raccolte d'arte costituite da statue,
disegni,  stampe,  medaglie,  vasi  ed  oggetti di valore artistico e
storico,  manoscritti,  codici  e  libri  di  valore artistico, ecc.,
nonche' le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.
  Tali  beni, a seguito della nuova classificazione introdotta con il
gia'  richiamato  decreto  interministeriale  18 aprile 2002, vengono
attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato
nelle seguenti poste:
    Beni storici;
    Beni artistici;
    Beni demo-etno-antropologici;
    Beni archeologici;
    Beni librari;
    Beni archivistici;
    Beni paleontologici;
    Opere di restauro.
  Cio'  premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione
nel  suddetto conto patrimoniale gli Istituti e gli uffici centrali e
periferici  del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca sono
tenuti   a   compilare  il  prospetto  riassuntivo  delle  variazioni
(rispettivamente  il  modello  15  e  il modello 88) in ossequio alla
vigente  normativa  (regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917 e relative
istruzioni  al  31 maggio  1928),  avendo  cura  di  allegare  a tali
modelli, in attesa della loro riformulazione in base alle indicazioni
contenute  nella  richiamata  circolare  n.  13 del 12 marzo 2003, un
prospetto   riepilogativo  circa  gli  elementi  che  attengano  alle
variazioni  avvenute  per  effetto  della gestione del bilancio o per
altre  cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento
la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.
  In particolare gli stessi uffici devono corredare tali prospetti di
ogni notizia utile e piu' precisamente:
    per  le  operazioni  in aumento, distinguere gli importi dei beni
acquistati  con  le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo
di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per
questi  ultimi  distinguere  altresi'  l'importo complessivo dei beni
ricevuti  in  dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo,
dei  beni  ricevuti  con  autorizzazioni da altri uffici o a norma di
legge,  e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni
e delle eventuali rivalutazioni;
    per   le   operazioni   in   diminuzione,  distinguere  l'importo
complessivo  dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo
complessivo  delle  insussistenze  o  rettificazioni nonche' dei beni
ceduti con autorizzazioni ad altri uffici. Per quanto riguarda i beni
discaricati  con  i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di
allegare  alla  contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al
discarico.
  E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in
triplice    originale    ai    competenti   uffici   centrali   delle
amministrazioni  per  i beni e le attivita' culturali e del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca entro il 9 gennaio
2004,  una  volta  riconosciutane  la  regolarita',  vengono  inviati
debitamente  firmati  e  in  duplice  originale ai coesistenti uffici
centrali  del  bilancio  entro  il 20 febbraio 2004 per consentire la
successiva acquisizione al Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato non oltre il 31 marzo 2004.
2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.
  Per  effetto del terzo comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di
contabilita'  di  Stato,  sono altresi' da considerare «beni immobili
agli  effetti  inventariali» i beni demaniali costituiti dalle strade
ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario
per  il  loro  esercizio,  gestite direttamente o affidate a terzi in
concessione governativa.
  In  relazione  a  tali  beni, la rendicontazione deve riguardare le
risultanze della voce SEC '95 «Strade ferrate e relativi materiali di
esercizio»  e degli allegati che la compongono, fermo restando che il
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  chiamato  a
predisporre,  come  richiesto  dalla  ripetuta  circolare  n.  13 del
12 marzo  2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali
beni  per  individuare  e trasmettere al coesistente ufficio centrale
del  bilancio  le  informazioni  necessarie  per  conoscere  la  loro
consistenza  patrimoniale  e le variazioni intervenute nell'esercizio
2003;  qualora  non  si  sia provveduto, sara' necessario produrre un
prospetto   riepilogativo  circa  gli  elementi  che  attengano  alle
variazioni  avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella
consistenza   dei   beni,   non  ultimo  l'adozione  dei  criteri  di
valutazione    richiamati    all'art.    3   del   suddetto   decreto
interministeriale 18 aprile 2002.
D) Contabilita' dei beni immobili patrimoniali e demaniali.
  A  seguito  di quanto indicato nella «Premessa» circa l'utilizzo di
scritture  che consentano la dimostrazione a valore del patrimonio in
linea  con  le finalita', i criteri e i vincoli indicati nell'art. 14
del  decreto  legislativo  n.  279/1997  e  richiamati nel piu' volte
citato  decreto  interministeriale  18 aprile  2002, le Filiali delle
Agenzie  del  demanio  devono  trasmettere  in duplice copia entro il
16 febbraio  2004, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti
per  territorio,  il  mod.  91,  come  modificato  dalla circolare n.
13/2003,  con  l'inserimento  di  una  colonna  per l'indicazione del
codice SEC '95 concernente le variazioni alla consistenza immobiliare
per  l'anno  2003  da rendicontare, unitamente al mod. 16 - riassunto
delle scritture delle vendite.
  Si  precisa  che  il  mod.  91  deve  essere  corredato di una nota
esplicativa  delle  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione, onde
consentire  l'aggiornamento  delle  scritture tenute dalle ragionerie
provinciali  dello Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con
dettagliate  indicazioni,  sia  le  cause  delle  variazioni  sia  le
provenienze   o   destinazioni   dei  beni.  In  particolare  per  la
contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da
lavori   di  manutenzione  straordinaria  effettuati  o  da  immobili
costruiti dalle amministrazioni della difesa e delle infrastrutture e
dei  trasporti,  sara'  necessario che il carico in questione risulti
anche  da  appositi  elenchi  da produrre contestualmente all'ufficio
centrale  del  bilancio presso le amministrazioni predette e a quello
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per  le  operazioni  di  scarico, poi, oltre alle indicazioni delle
cause  e  delle  destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei
provvedimenti  formali  che  giustificano  le  operazioni  di scarico
effettivo,  deve  essere  fornita  ogni  notizia  utile ai fini della
compilazione  delle  note  esplicative  da  introdurre  nelle  schede
patrimoniali.  E'  da  precisare  in  particolare  la  necessita'  di
indicare  i  movimenti  compensativi,  che  si  originano tra partite
diverse,  per  un  cambio  di  categoria  o  per un trasferimento tra
l'amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle della difesa
o delle infrastrutture e dei trasporti.
  Le  ragionerie  provinciali  dello  Stato  provvedono a riscontrare
entro  il  31 marzo  2004  le predette contabilita' con i registri di
consistenza,  gli  schedari  e il mod. 23-bis a valore, nonche' con i
dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema
informativo  del  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
aggiornando  questi  ultimi con le variazioni, eventualmente non gia'
rilevate  nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e
a  trasmettere  entro  il  15 aprile  2004  all'ufficio  centrale del
bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il
prospetto  riassuntivo  dei  modd. 91,  allegando  copia  del mod. 91
stesso, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16.
  A  tale  scopo  vengono  inviati  alle ragionerie provinciali dello
Stato da parte dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto
riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con
decreto  ministeriale  13 febbraio 1984 (Gazzetta ufficiale n. 87 del
28 marzo 1984).
  L'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e
delle  finanze  vigila  e provvede alla sistemazione definitiva delle
variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.
  Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale
in  ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza
delle   disposizioni   contenute  nella  circolare  della  ragioneria
generale  dello  Stato  n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare e'
necessario   assicurare   la  concordanza,  per  il  prezzo  ricavato
dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
    a) mod.  91  C.G. nella colonna denominata «prezzo ricavato dalla
vendita dell'esercizio in corso (colonna «12»)»;
    b) mod. 16, rigo B;
    c) prospetto  riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna
2 del quadro II.
  Per    quanto    riguarda   il   prezzo   effettivamente   riscosso
nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra:
    1) il mod. 16 rigo P;
    2) prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
    3) mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.
  Ove  dette  concordanze non si verifichino, e' necessario che siano
chiariti  i  motivi  delle  differenze,  particolarmente  per  quanto
attiene  alla  riscossione  di  somme  relative  a beni venduti e non
ancora  discaricati,  come  pure il discarico di immobili venduti, il
cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
  Sono   da  segnalare  peraltro  le  problematiche  derivanti  dalla
modifica  apportata  al  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 237
dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre
1998,  n.  442  che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse
dai  concessionari  del  servizio  di  riscossione  dei tributi senza
tenere  conto  del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui
ha   sede   l'ufficio  finanziario  competente.  Cio'  consente  agli
acquirenti  dei beni immobili dello Stato di versare il corrispettivo
dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in
cui e' ubicato il cespite acquistato.
    Tale  situazione  non  permette alle ragionerie provinciali dello
Stato  di parificare i dati contenuti nella contabilita' patrimoniale
con quelli della contabilita' finanziaria.
  A  tal  fine,  come  richiesto  dal  Dipartimento  della ragioneria
generale  dello  Stato  al Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio  -  con  nota  n.  21316  del  26 aprile  2000, le filiali
dell'agenzia  del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari
dell'avvenuta   riscossione,   devono  comunicarla  alle  coesistenti
Ragionerie  provinciali  dello  Stato  per le opportune registrazioni
contabili  e  per la determinazione della corrispondenza tra il conto
finanziario e quello patrimoniale.
                                * * *
  Una  novita'  per il rendiconto generale dell'esercizio finanziario
2003  e'  rappresentata infine dall'inclusione nel conto generale del
patrimonio  dei beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione
economica,  ai  quali, per effetto dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo  n.  279/1997,  sono  stati estesi criteri di valutazione
basati  su principi di carattere economico, successivamente stabiliti
con l'art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002.
  Pertanto,  ai  fini della contabilizzazione dei valori dei predetti
beni,  per  quel  che  riguarda  i  cespiti  gestiti dall'agenzia del
demanio,   le   Filiali  della  stessa,  ove  abbiano  provveduto  ad
individuare  i beni in questione e a valutarli in base agli anzidetti
criteri  cosi' come, peraltro, richiesto anche da questo Dipartimento
con  la  nota  n. 109404 del 29 settembre 2003 - avranno cura di dare
comunicazione  dei  dati - desunti dal registro inventario mod. 23/D,
come  modificato  con  la  circolare  n.  13/2003, e concernenti, per
ciascun  bene,  il codice SEC '95, il numero d'ordine, la descrizione
ed  il  valore  entro il 16 febbraio 2004 alle ragionerie provinciali
dello Stato competenti per territorio.
  Queste  ultime  provvederanno  all'inserimento dei dati ricevuti al
Sistema  informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato  mediante  la procedura informatizzata in corso di definizione,
la cui attivazione sara' oggetto di apposito comunicato.
  In  modo analogo procederanno, per i beni di propria pertinenza, le
amministrazioni  della  difesa, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, dell'ambiente e
della  tutela del territorio e per i beni e le attivita' culturali ed
i relativi uffici riscontranti.
    Roma, 30 ottobre 2003
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli