Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono trai segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
             Accelerazione delle procedure di assunzione
                 di personale della Polizia di Stato
  1.  Per  l'assunzione  di  mille  agenti  della  Polizia  di Stato,
prevista  dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede:
    a) per  550  unita',  utilizzando la graduatoria degli idonei del
concorso  per  allievo  agente,  indetto con bando in data 8 novembre
1996, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.
101 del 20 dicembre 1996; ))
    b) per  le  rimanenti  450 unita', corrispondenti alla riserva di
posti  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  del decreto legislativo
8 maggio  2001,  n.  215, assumendo i primi 450 della graduatoria del
concorso  per  l'accesso  nella  carriera  iniziale  della Polizia di
Stato,  indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella ((
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 43 del 1° giugno 1999. ))
Conseguentemente  i  posti  del  predetto concorso disponibili per la
Polizia  di  Stato  sono  aumentati  da  280 a 730. L'eventuale parte
residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato
e' destinata agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di
merito  del  medesimo  concorso  relative  all'accesso nelle carriere
iniziali  delle  Forze  armate  e  delle altre amministrazioni di cui
all'articolo  18  del  predetto  decreto legislativo n. 215 del 2001,
previa  selezione  e  secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con
decreto  del  Capo  della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa. Per i
posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante concorso
riservato  esclusivamente ai volontari in ferma prefissata o in ferma
breve delle Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il
periodo di ferma da non piu' di due anni.
  2.  Nei  limiti  delle  autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa  definite,  per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente
della   Repubblica  31 luglio  2003,  pubblicato  nella  ((  Gazzetta
Ufficiale  ))  n.  198 del 27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34,
commi  5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione
della  pubblica  sicurezza  puo' riammettere in servizio, in deroga a
quanto  previsto  dall'articolo 132, quarto comma, del (( testo unico
delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati civili
dello  Stato,  di  cui  al )) decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1957,  n.  3, il personale gia' appartenente ai ruoli del
personale  dirigente  e direttivo della Polizia di Stato, trasferito,
ai  sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
ad  altre  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 80, comma 8, della
          legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)»:
              «8.  Per la piena efficacia degli interventi in materia
          di  immigrazione  e  di  asilo,  riguardanti tra l'altro le
          collaborazioni  internazionali, l'apertura e la gestione di
          centri,   la   rapida   attuazione   del  Programma  asilo,
          l'ammodernamento  tecnologico,  e' autorizzato l'incremento
          della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  2003,  2004  e 2005. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
          proposta   del  Ministro  dell'interno  viene  definito  il
          riparto  tra le singole unita' previsionali di base. Con lo
          stesso  stanziamento  di  100  milioni di euro, ai medesimi
          fini   e  nell'arco  degli  anni  2003,  2004  e  2005,  e'
          incrementato  l'organico  del  personale  dei  ruoli  della
          Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata
          l'assunzione  di  personale  dei ruoli dell'Amministrazione
          civile  dell'interno  nel limite di 1.000 unita' delle aree
          funzionali  B  e  C  nell'ambito  delle vacanze di organico
          esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si
          provvede  nei  seguenti  limiti  massimi  di  spesa: per il
          personale  della  Polizia  di  Stato  9,2  milioni  di euro
          nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2
          milioni   di   euro  per  l'anno  2005;  per  il  personale
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno  6,3 milioni  di
          euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004,
          25,3  milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il
          personale  della  Polizia  di  Stato e dell'Amministrazione
          civile  dell'interno,  di  cui  ai periodi precedenti, sono
          disposte  in  deroga  all'art.  34, comma 4, della presente
          legge».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18,  comma 1, del
          decreto   legislativo   8 maggio  2001,  n.  215,  recante:
          «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n. 331.»:
              «1.  Nei  concorsi  relativi all'accesso nelle carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve  di  posti  per  i  volontari  di  truppa  in ferma
          prefissata e ferma breve sono cosi' determinate:

                a) Arma dei carabinieri                 70%;
                b) Corpo della guardia di finanza       70%;
                c) Corpo militare della Croce rossa    100%;
                d) Polizia di Stato                     45%;
                e) Corpo di polizia penitenziaria       60%;
                f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco 45%;
                g) Corpo forestale dello Stato          45%».

              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          2003  reca:  «Autorizzazione  alle  assunzioni di personale
          nelle pubbliche amministrazioni».
              -  Si riporta il testo dell'art. 34, commi 5 e 6, della
          legge  27 dicembre 2003, n. 289 (per l'argomento vedi nelle
          note all'art. 1):
              «5.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma 4, per
          effettive,  motivate e indilazionabili esigenze di servizio
          e  previo  esperimento  delle  procedure  di  mobilita', le
          amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
          le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita'
          e  gli  enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
          limite  di  un  contingente  di  personale complessivamente
          corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220
          milioni  di  euro.  A  tale  fine e' costituito un apposito
          fondo  nello  stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'economia  e  delle finanze con uno stanziamento pari a
          80  milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2004.
              6.  Le  deroghe  di  cui  al  comma  5 sono autorizzate
          secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
          Nell'ambito   delle   procedure   di  autorizzazione  delle
          assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in
          servizio  degli  addetti  a compiti connessi alla sicurezza
          pubblica,  al  rispetto  degli impegni internazionali, alla
          difesa   nazionale,   al  soccorso  tecnico  urgente,  alla
          prevenzione    e   vigilanza   antincendi,   alla   ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  al  settore della giustizia e
          alla  tutela  dei  beni culturali, nonche' dei vincitori di
          concorsi  espletati  alla  data  del 29 settembre 2002 e di
          quelli  in  corso  di svolgimento alla medesima data che si
          concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria
          di  merito  entro  e  non oltre il 31 dicembre 2002. Per le
          Forze  armate,  i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate
          da  specifici  programmi  recanti anche l'indicazione delle
          esigenze  piu'  immediate e urgenti al fine di individuare,
          ove  necessario,  un primo contingente da autorizzare entro
          il  31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo
          di cui al comma 5.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 132, quarto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
          statuto degli impiegati civili dello Stato»:
              «La   riammissione  in  servizio  e'  subordinata  alla
          vacanza  del  posto  e non puo' aver luogo se la cessazione
          dal  servizio  avvenne  in  applicazione di disposizioni di
          carattere transitorio o speciale».
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della legge
          31 marzo  2000,  n.  78,  recante:  «Delega  al  Governo in
          materia  di  riordino  dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
          forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e
          della  Polizia  di Stato. Norme in materia di coordinamento
          delle Forze di polizia»:
              «3.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, e'
          consentito,    a   domanda   e   previa   intesa   tra   le
          amministrazioni    interessate,    il   trasferimento   dei
          dipendenti  appartenenti  alle  qualifiche  dirigenziali  e
          direttive    della    Polizia    di   Stato   nelle   altre
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei
          posti  disponibili  per  le  medesime  qualifiche possedute
          nelle  rispettive  piante  organiche,  nel  rispetto  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  20 della legge 23 dicembre
          1999,    n.   488.   Qualora   il   trattamento   economico
          dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
          percepito    nell'amministrazione    di   provenienza,   il
          dipendente    trasferito    percepisce,    fino    al   suo
          riassorbimento,   un   assegno   ad   personam  di  importo
          corrispondente  alla  differenza  di  trattamento.  Per  un
          periodo  non  superiore  a  novanta  giorni  dalla  data di
          entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1
          il  trasferimento  puo'  essere effettuato, con le medesime
          modalita',  ad  istanza  dei  dipendenti interessati, salvo
          rifiuto  dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
          esprimere  entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
          medesima.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».