IL DIRETTORE GENERALE
                     per lo spettacolo dal vivo
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali
                           di concerto con
                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             Direttore generale della Pubblica sicurezza
  Vista  la  legge  18  marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
  Visto  l'art.  4  della  predetta  legge  che prevede l'istituzione
dell'elenco  delle  attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle
attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante,  con  l'indicazione  delle
particolarita'  tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali
e della denominazione delle medesime;
  Visto  l'art.  3  del  decreto ministeriale 23 maggio 2003, recante
disciplina dell'attivita' di spettacolo viaggiante;
  Visto  il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui e' stato
istituito  l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e
delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
  Visti  i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985,
1° giugno  1989,  10 novembre  1990,  10 aprile  1991, 9 aprile 1993,
23 luglio  1997,  8 maggio 2001, 7 gennaio 2002 e 20 marzo 2003 con i
quali si e' provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;
  Considerato  che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello
stesso  con  la modifica o l'integrazione della descrizione di alcune
attrazioni gia' esistenti, ovvero l'inserimento o la cancellazione di
alcune di esse;
  Visto  l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.
3;
  Sentito il parere favorevole espresso nelle sedute del 16-17 giugno
2003  e  del  7  luglio  2003  dalla  Commissione  consultiva  per le
attivita'  circensi e o spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59
del  decreto-legge 23 ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre
1996, n. 650;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'elenco  delle  attivita'  spettacolari, dei trattenimenti e delle
attrazioni  di  cui  all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e'
aggiornato con le integrazioni e le modifiche delle descrizioni delle
seguenti attrazioni, evidenziate in corsivo.
  Si  omette  di  riportare  la  descrizione delle attrazioni laddove
rimane invariata.
  Giostra aeroplani - (media attrazione):
    «Trattasi   di   una  giostra  circolare  con  cilindro  centrale
poggiante  su  ralla  alla  quale  sono  imperniati alcuni bracci con
possibilita'   di  movimento  verticale,  alla  cui  estremita'  sono
applicati  oggetti  a  forma  di  disco  volante,  elicotteri, aerei,
clowns,  ecc.  in  miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci,
mediante  un complesso idraulico o elettromeccanico possono alzarsi o
abbassarsi,  direttamente  azionati  da  chi occupa l'oggetto (aereo,
elicottero)  mediante  la  manovra  di  una  cloche.  Si ha quindi un
movimento  rotatorio  di  tutto  il  complesso,  nonche' un movimento
verticale indipendente o autonomo dei vari bracci».
  «La giostra puo' avere una cloche munita di un pulsante premendo il
quale   le   riproduzioni   delle   mitragliatrici   poste   ai  lati
dell'attrazione  emettono lampi luminosi dando cosi' l'impressione al
pilota  di  abbattere  l'avversario  verso  il  quale dirige il tiro.
L'abbattimento  del  disco,  aereo,  ecc.  avviene  per  interruzione
corrente».
  La  denominazione  dell'attrazione  «Miniscontro  o  autopiste  per
automobiline, moto, cavallini ecc. per bambini (baby karts)» e' cosi'
modificata:
    autopiste  per  automobiline,  moto,  cavallini, ecc. per bambini
(baby karts) - (media attrazione). La descrizione rimane invariata.
  La definizione della sotto indicata attrazione e' cosi' modificata:
    battello   mississipi   -   (media   attrazione),   «Trattasi  di
imbarcazioni  per  visitatori  che circolano a pelo d'acqua sia su un
percorso obbligato che su un percorso libero».
  Nella  denominazione  della  seguente  attrazione  e' espressamente
specificata la capienza in numero di posti:
    «simulatore» (oltre 12 posti) - (grande attrazione).
  La descrizione rimane inalterata.
  La  definizione  della attrazione di seguito riportata e' integrata
nel seguente modo:
    cinesfera  - (media attrazione), «Padiglione per la proiezione di
pellicole  tridimensionali che offrono allo spettatore, per illusione
ottica,  acustica  e  fisica,  la  sensazione  di  trovarsi al centro
dell'azione.   Dette   pellicole   non   devono   contenere  sequenze
particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare
turbamento  o  forme imitative nel minore che partecipa al gioco o ne
sia spettatore».
  La  sottoindicata attrazione e' limitata alle tipologie inserite in
parchi  di divertimento. Sono inoltre apportate le seguenti modifiche
nella descrizione:
    Go-kart   (inserito   in   parchi   di  divertimento)  -  (grande
attrazione),  «Le  vetturette  sono  munite  di  motore  a  scoppio o
elettrico, di freno e acceleratore a pedale.
  L'arresto  delle vetturette e' dato da un segnale acustico o visivo
ovvero da una sbarra che viene a porsi trasversalmente sulla pista di
corsa incanalando le vetturette in zona di sosta».
  La  capienza della seguente attrazione, gia' inserita in elenco tra
le grandi, e' limitata ad un numero almeno superiore a 20 vetture.
  Autoscontro  -  (oltre  venti  vetture)  -  (grande attrazione). La
descrizione rimane inalterata.
  La  seguente  attrazione  viene riclassificata da media in piccola,
mantenendone inalterata la descrizione.
  Tiro in porta - (piccola attrazione).
  La  definizione  della  sottoindicata attrazione e' modificata come
segue:
    Calciometro   -   (piccola   attrazione),  «Trattasi  di  pallone
sostenuto  da  appositi bracci o ancorato tramite filo che colpito da
un calcio determina la forza del concorrente».
  La definizione dei videogiochi e' modificata come segue:
    Videogiochi  o  tiri  elettromeccanici (inseriti in sale giochi o
padiglioni  da  trattenimento)  -  (piccola attrazione), «Trattasi di
apparecchi  elettronici  a gettone o a moneta composti da uno schermo
sul  quale appaiono figure mobili che uno o piu' giocatori tentano di
colpire mediante azionamento di pulsanti o manopole, ovvero simulanti
competizioni  sportive.  Le  immagini riprodotte non devono contenere
sequenze  particolarmente  crude  o  brutali  o  scene che, comunque,
possano  creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipa
al gioco».
  La descrizione della seguente attrazione e' cosi' integrata:
    Mostre   faunistiche  zoo  -  (media  attrazione),  «Trattasi  di
strutture,  padiglioni,  o di automezzi o rimorchi aperti da un lato,
riparati  con  sbarre  di  ferro o vetri, nell'interno dei quali sono
posti animali feroci o non, o riproduzioni di animali, anche animate,
con eventuale esibizione davanti al pubblico».
  La nuova descrizione dei «Musei» e' la seguente:
    Musei  -  (media  attrazione), «Padiglione o struttura contenente
gruppi  anatomici  in  cera  in genere oppure raffiguranti personaggi
storici,  artistici,  ecc.  fissi  o  mobili, ovvero ricostruzioni di
monumenti in miniatura».
  La   denominazione   dell'attrazione   «Cavallini,  papere,  razzi,
aeroplani,  elefantini,  automobiline  (a  pedale  o  tipo baby kart,
mini-kart,   minibang,   ecc.)   calessini,   canotti,   ecc.»  viene
riassuntivamente sostituita in:
    Soggetti  a  dondolo  -  (cavallini,  papere,  razzi,  aeroplani,
elefantini,   calessini,   canotti,  ecc.)  -  (piccola  attrazione),
«Meccanismi  a  gettone  o  a  moneta che consentono il dondolio o il
movimento  del  soggetto».  La  relativa definizione e' stata inoltre
variata come sopra riportato.
  «Il  treno  fantasma  a  due  piani»,  gia' collocato tra le grandi
attrazioni viene limitato alle tipologie oltre i due piani, mentre la
descrizione rimane invariata. La nuova denominazione e' la seguente:
    Treno fantasma - (oltre due piani) - (grande attrazione).