IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo Comitato stesso, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, che all'art. 2 correla l'assegnazione di eventuali risorse integrative necessarie per la realizzazione dell'opera alla preventiva approvazione del progetto preliminare e che, ai successivi articoli 3 e 5, stabilisce la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo, riportando al successivo art. 16 le norme transitorie; Visti in particolare gli articoli 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5279 in data 20 marzo 2003, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie e sono state inoltre definite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonche' quantificate le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei sistemi urbani, interventi di «accessibilita' metropolitana Fiera di Milano» e di «accessibilita' Fiera di Milano»; Vista la nota n. 264 del 23 giugno 2003 - successivamente integrata dalla nota n. 270 del 25 stesso mese - con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso relazioni istruttorie aggiornate concernenti l'intervento di «accessibilita' metropolitana Fiera di Milano» e di «accessibilita' stradale Fiera di Milano», proponendo di assegnare al primo intervento un finanziamento di 110,283 Meuro a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 166/2002 e, per quanto attiene al secondo intervento, di approvare il progetto definitivo e di assegnare, a valere sulle suddette risorse, un finanziamento di 182,755 Meuro; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha, tra l'altro, dato atto della conformita' del progetto definitivo di accessibilita' viaria al nuovo polo fieristico di Milano alle prescrizioni del decreto legislativo n. 190/2002; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: a) in via preliminare: che l'11 aprile 2003, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stata stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Lombardia un'intesa generale quadro per regolare e coordinare le attivita' delle suddette amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori competenti dirette a dare attuazione al citato decreto legislativo n. 190/2002 ai fini della realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera n. 121/2001; che detta intesa include, tra gli interventi prioritari, le opere di accessibilita' a1 nuovo polo fieristico in quanto da realizzare contemporaneamente alla costruzione dei padiglioni espositivi la cui conclusione e' prevista per marzo 2005; che nella suddetta intesa i finanziamenti previsti a carico delle risorse della legge n. 166/2002, rispettivamente, per il prolungamento della metropolitana (intervento comprensivo di materiale rotabile e di parcheggio di interscambio) e per le opere di accessibilita' viaria vengono articolati in modo differenziato rispetto alle previsioni di spesa nel triennio 2002-2004, al netto delle disponibilita', riportate nel menzionato allegato 1 della delibera n. 121/2001, in quanto sulla prima opera vengono concentrate le risorse recate dalle leggi finanziarie 2001 e 2002; che comunque le proposte di finanziamento formulate complessivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui alle citate relazioni istruttorie coincidono con le richiamate previsioni di spesa; che gli interventi in questione sono riconducibili alla medesima finalita' di assicurare maggiore accessibilita' al nuovo polo fieristico di Milano si che appare condivisibile la compensazione di finanziamento tra le due voci, restando inalterato l'onere a carico dell'erario nel triennio considerato; b) per quanto concerne l'intervento «accessibilita' metropolitana Fiera di Milano»: sotto il profilo infrastrutturale: che detto intervento, come specificato nella parte dell'allegato 2 della delibera n. 121/2001 relativa alla regione Lombardia, concerne il prolungamento della metropolitana M1 e piu' specificatamente l'estensione della suddetta linea dall'attuale terminale di Molino Dorino al nuovo polo fieristico di Pero-Rho con un tracciato che si sviluppa per circa 2,1 Km sul territorio dei comuni di Pero, ove e' prevista una stazione intermedia, e di Rho, ove si attesta la stazione capolinea «Rho Fiera SFR-AC», che assolvera' alle funzioni di accesso al polo fieristico, nonche' a funzioni di interscambio con il servizio ferroviario regionale, con il sistema ferroviario «Alta Velocita/Alta Capacita», con il trasporto pubblico su gomma e con il traffico privato; che l'intervento include, per un costo complessivo di 116 Meuro, l'acquisizione di materiale rotabile da utilizzare sulla nuova tratta e piu' specificatamente di undici treni che debbono presentare le particolari specifiche tecniche illustrate nella richiamata relazione istruttoria e che dovranno essere forniti secondo il piano di consegna di cui a detta relazione; sotto l'aspetto finanziario: che all'opera sono stati riservati - a valere sulle risorse recate dall'art. 145, comma 71, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 45, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - 148,40 Meuro, che sono stati in particolare destinati alla realizzazione dell'infrastruttura con apposito accordo di programma stipulato il 13 novembre 2002 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Lombardia e comune di Milano; che il finanziamento proposto a carico delle risorse della legge n. 166/2002 vale ad integrare la copertura dell'intervento complessivo ed in particolare a fronteggiare il costo di acquisizione del materiale rotabile; che la regione Lombardia, con nota allegata alla citata relazione istruttoria, si e' intanto impegnata a garantire il finanziamento dei 5,717 Meuro che risultano necessari per integrare detto onere di acquisizione del materiale rotabile; sotto l'aspetto attuativo: che il soggetto aggiudicatore e' stato individuato nel comune di Milano; c) per quanto concerne in particolare l'intervento di accessibilita' stradale: sotto l'aspetto infrastrutturale: che il progetto definitivo concerne il collegamento della SP 46 «Rho-Pero» e della SS33, denominata «del Sempione», tramite la realizzazione di un asse principale di collegamento congiuntamente ad un sistema di sei svincoli di interconnessione con la tangenziale ovest di Milano, l'autostrada A4 Torino-Venezia, l'autostrada A8 per Como-Varese, il nuovo polo fieristico ed il sistema della viabilita' locale; che il nuovo collegamento e' stato concepito, stante il complesso dei vincoli funzionali e territoriali, come raccordo autostradale; interessa i comuni di Pero, Rho, Milano e si sviluppa secondo il tracciato sintetizzato nella suddetta relazione istruttoria, che riporta anche le principali caratteristiche tecniche ed il «quadro infrastrutturale di riferimento»; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha verificato la conformita' dei suddetti progetti alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni ed al regolamento attuativo, come modificati ed integrati dal decreto legislativo n. 190/2002; che il progetto e' stato ricondotto alla procedura di V.I.A. regionale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e che la pronuncia finale di compatibilita' ambientale e' stata espressa, con condizioni e prescrizioni da rispettare in fase di redazione del progetto esecutivo, dalla regione Lombardia con decreto della D.G. territorio ed urbanistica n. 974 del 30 gennaio 2003; che per la localizzazione dell'opera e' stata indetta dalla regione Lombardia - sulla base dei rapporti di collaborazione promossi, tra l'altro, con la provincia di Milano e gli altri enti istituzionali - Conferenza di servizi in ordine al progetto definitivo e che la regione ha fatto proprie le determinazioni della Conferenza stessa, integrate da determinazioni relative al nuovo tracciato di Corso Europa in comune di Rho ed alla nuova localizzazione dell'area di servizio a sud dell'autostrada A4 assunte a seguito di successive riunioni tenutesi tra gli enti interessati, mentre la provincia di Milano, in relazione agli esiti di detta Conferenza, ha emesso delibera di «riapprovazione in linea tecnica» del progetto definitivo; che la regione, con delibera della giunta n. VII/13420 in data 20 giugno 2003, ha formalizzato la propria intesa sulla localizzazione dell'opera si sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002; che la provincia di Milano ha proceduto a pubblicare, nel novembre 2002, l'avviso di avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', rilevando che non sono pervenute osservazioni in termini, e che, in relazione agli esiti della suddetta Conferenza, ha provveduto, in data 22 aprile 2003, alla pubblicazione di un nuovo avviso di avvio del procedimento a seguito della quale sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati dalla realizzazione dell'opera; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella richiamata intesa generale quadro, ha fatto proprie le risultanze della suddetta Conferenza di servizi, dando atto che sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, e che il medesimo Ministero ha formulato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, la ricordata proposta di approvazione del progetto definitivo, riportando, in apposito allegato alla relazione istruttoria e con distinto riferimento alla localizzazione dell'opera ed all'avvio del procedimento di pubblica utilita', le prescrizioni che ritiene debbano essere recepite dal soggetto aggiudicatore in sede di sviluppo del progetto esecutivo, nonche' esponendo le considerazioni in ordine agli ulteriori aspetti, evidenziati dai singoli soggetti coinvolti nell'istruttoria, che non ha invece ritenuto meritevoli di accoglimento; che il predetto Ministero, in altro allegato, ha riportato le prescrizioni di ordine ambientale che ritiene debbano essere recepite dal soggetto aggiudicatore in sede di sviluppo del progetto esecutivo; sotto l'aspetto finanziario: che il costo complessivo delle opere, risultante dal progetto definitivo come integrato in relazione alle risultanze della Conferenza di servizi, ammonta a 387,14 Meuro; che l'impegno complessivo delle Societa' concessionarie delle autostrade con cui si interconnettono le opere in questione e' pari a 109,909 Meuro cosi' ripartiti per tratti di competenza e sulla base delle indicazioni della regione: (Meuro) ===================================================================== Societa' | Importo | % ===================================================================== Societa' Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso | 31.195.950 |31 Societa' Autostrada Torino-Milano | 60.495.150 |47 Societa' Autostrade | 18.218.400 |22 |------------|--- Totale . . . |109.909.500 |100 che le citate Societa' individuano la copertura dei costi tramite appositi piani finanziari e che la Societa' Autostrade ha in proposito gia' stipulato con ANAS S.p.A. la IV convenzione aggiuntiva alla convenzione in data 4 agosto 1997 che, ai sensi della vigente normativa, dovra' essere approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre e' in corso la stipula delle convenzioni aggiuntive con le altre due concessionarie, da approvare con le medesime modalita'; che il finanziamento proposto a carico delle risorse della legge n. 166/2002 verra' destinato, quanto a euro 30.000.000, a spese di espropri e oneri connessi e, quanto a euro 152.755.000, ad integrazione della copertura degli interventi che effettueranno le menzionate Societa' autostradali sotto forma di contributi pubblici da attribuire con le medesime percentuali sopra riportate; che la copertura finanziaria e' in parte individuata in via programmatica e che permane comunque un «fabbisogno residuo»; sotto l'aspetto attuativo: che la provincia di Milano e' stata individuata quale soggetto aggiudicatore ed ha curato la progettazione a livello definitivo e la redazione del S.I.A.; che il coordinamento delle iniziative per la realizzazione delle opere e' regolamentato dalla convenzione stipulata il 15 aprile 2003 tra regione, provincia di Milano, ANAS e Societa' autostradali; che la regione Lombardia, con nota del 26 giugno 2003, ha comunicato che detta convenzione sara' rivista nella parte che riguarda l'eseguibilita' dei lavori nelle more dell'approvazione delle convenzioni con decreto interministeriale; Delibera: 1. «Accessibilita' metropolitana Fiera di Milano». All'intervento «accessibilita' metropolitana Fiera di Milano», per il quale il soggetto aggiudicatore e' individuato nel comune di Milano, e' assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 110,283 Meuro. Detto importo, da imputarsi all'anno 2004, rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002. L'onere relativo viene imputato sul 3° limite di impegno quindicennale previsto dal richiamato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2004: la quota annua di contributo non potra' comunque superare l'importo di 10,104 Meuro. 2. «Accessibilita' stradale Fiera di Milano». 2.1. Approvazione progetto definitivo. 2.1.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2002 e' approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti negli allegati trasmessi con nota n. 270 del 25 giugno 2003, il progetto definitivo di «accessibilita' stradale Fiera di Milano» per un costo complessivo di 387,14 Meuro. Si sintetizza di seguito il quadro finanziario: (Meuro) ===================================================================== Voce | Importo ===================================================================== Lavori a base d'asta | 222,115 Opere accessorie (*) | 10,500 Espropri | 30,000 Somme a disposizione | 51,316 IVA | 50,569 | -------- Sub Totale . . . | 364,500 Opere compensative | 22,640 | -------- Totale generale . . . | 387,140 (*) Bretella via Europa e sottopasso A4. 2.1.2. La scansione temporale della spesa e' riportata nel prospetto di cui appresso: (Meuro) ===================================================================== 2003 | 2004 | 2005 | Totale ===================================================================== 89,34 | 178,68 | 119,12 | 387,14 2.1.3. Le prescrizioni citate al punto 2.1.1 e cui e' condizionata l'approvazione del progetto sono riportate negli allegati 1 e 2 che formano parte integrante della presente delibera e sono cosi' articolate: prescrizioni di carattere ambientale esposte nell'allegato 1; prescrizioni in ordine alla localizzazione formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a) con riferimento alle risultanze della Conferenza dei servizi e delle successive riunioni tra enti interessati (punto 1, dell'allegato 2); b) con riferimento alle osservazioni formulate a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento ed alle considerazioni svolte al riguardo dal soggetto aggiudicatore (punto 2, dell'allegato 2). 2.2. Assegnazione contributo. All'intervento «accessibilita' stradale Fiera di Milano», per il quale il soggetto aggiudicatore e' stato individuato nella provincia di Milano, e' assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 182,755 Meuro che rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e che e' cosi' articolato: anno 2003 - 61,960 Meuro; anno 2004 - 120,795 Meuro. L'onere relativo alla prima annualita' viene imputato sul secondo limite di impegno quindicennale previsto dal menzionato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2003 e l'onere relativo alla seconda annualita' viene imputato sul terzo limite di impegno quindicennale di cui alla norma richiamata: la quota annua di contributo non potra' comunque superare l'importo di 5.678.000 euro per il limite decorrente dal 2003 e di ulteriori 11.071.000 euro per il limite decorrente dal 2004. L'assegnazione resta condizionata all'assunzione dell'onere residuo da parte del soggetto aggiudicatore: a tal fine il soggetto aggiudicatore stesso fara' pervenire apposito atto formale di impegno alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, nonche' un prospetto aggiornato che evidenzi le diverse fonti di copertura del costo complessivo. 3. Modifica delibera n. 121/2001. Le previsioni di spesa nel triennio 2002-2004 per gli interventi considerati nella presente delibera, riportate nell'allegato 1 della delibera n. 121/2001, restano modificate in correlazione a quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2. 4. Clausole finali. 4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dara' attuazione ai punti 1 e 2.2 della presente delibera con le modalita' stabilite dal decreto interministeriale in data 20 marzo 2003, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002. 4.2. Il citato Ministero provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo dell'intervento «accessibilita' stradale Fiera di Milano» approvato con la presente delibera. Il soggetto aggiudicatore provvedera' a verificare che il progetto esecutivo concernente l'intervento di cui sopra sia conforme alle prescrizioni riportate negli allegati 1 e 2, dando al riguardo assicurazioni al predetto Ministero. 4.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad instaurare un adeguato sistema di monitoraggio e ad assicurare un supporto adeguato a questo Comitato ai fini dell'assolvimento dei compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori previsti dalla piu' volte richiamata legge n. 443/2001, come modificata dalla legge n. 166/2002. 4.4. Le tariffe applicabili sulle autostrade in concessione alle societa' interessate alla realizzazione delle opere di accessibilita' stradale al nuovo polo fieristico sono stabilite nei modi e con i criteri di legge ed in particolare sulla base delle direttive stabilite da questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con delibera 20 dicembre 1996, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni. Resta inoltre preclusa all'ANAS la possibilita' di elevare automaticamente l'entita' del contributo previsto per la realizzazione delle opere di cui sopra in caso di variazione dei costi rispetto alle previsioni. Roma, 27 giugno 2003 Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2003 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 155