IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001  e attribuendo, tra l'altro, a questo Comitato stesso, integrato
dai  presidenti  delle regioni e delle province autonome interessate,
il  compito  di  approvare il progetto preliminare e definitivo delle
opere;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art.  1  della  menzionata  legge  n.  443/2001,  che all'art. 2
correla  l'assegnazione  di  eventuali risorse integrative necessarie
per  la  realizzazione  dell'opera  alla  preventiva approvazione del
progetto  preliminare e che, ai successivi articoli 3 e 5, stabilisce
la  procedura  per  l'approvazione  del  progetto  preliminare  e del
progetto  definitivo,  riportando  al  successivo  art.  16  le norme
transitorie;
  Visti in particolare gli articoli 1 della citata legge n. 443/2001,
come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e 2 del decreto
legislativo   n.   190/2002   che  attribuiscono  la  responsabilita'
dell'istruttoria  sugli approvandi progetti e la funzione di supporto
per le attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  che  puo'  in  proposito  avvalersi  di  apposita
«struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n.  5279  in  data 20 marzo 2003, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e con il quale, ai sensi del citato
art.  13  della  legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti
autorizzati  a  contrarre  i  mutui  ed a effettuare altre operazioni
finanziarie  e sono state inoltre definite le modalita' di erogazione
delle  somme  dovute  dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonche'
quantificate   le   quote   da   utilizzare   per   le  attivita'  di
progettazione, istruttoria e monitoraggio;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte
richiamato  art.  1  della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato il 1°
programma  delle  opere  strategiche,  che  all'allegato  1  include,
nell'ambito   dei   sistemi  urbani,  interventi  di  «accessibilita'
metropolitana Fiera di Milano» e di «accessibilita' Fiera di Milano»;
  Vista la nota n. 264 del 23 giugno 2003 - successivamente integrata
dalla  nota  n.  270  del  25 stesso mese - con la quale il Ministero
delle   infrastrutture   e   dei  trasporti  ha  trasmesso  relazioni
istruttorie  aggiornate  concernenti  l'intervento di «accessibilita'
metropolitana Fiera di Milano» e di «accessibilita' stradale Fiera di
Milano», proponendo di assegnare al primo intervento un finanziamento
di  110,283  Meuro a carico delle risorse di cui alla citata legge n.
166/2002 e, per quanto attiene al secondo intervento, di approvare il
progetto  definitivo e di assegnare, a valere sulle suddette risorse,
un finanziamento di 182,755 Meuro;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  che  ha,  tra  l'altro,  dato  atto della conformita' del
progetto definitivo di accessibilita' viaria al nuovo polo fieristico
di Milano alle prescrizioni del decreto legislativo n. 190/2002;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze  della  istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
  a) in via preliminare:
    che  l'11 aprile  2003,  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e'  stata stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e  la regione Lombardia un'intesa generale quadro per
regolare  e  coordinare le attivita' delle suddette amministrazioni e
dei  soggetti  aggiudicatori  competenti dirette a dare attuazione al
citato  decreto  legislativo  n. 190/2002 ai fini della realizzazione
delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera n. 121/2001;
    che detta intesa include, tra gli interventi prioritari, le opere
di  accessibilita'  a1  nuovo polo fieristico in quanto da realizzare
contemporaneamente  alla costruzione dei padiglioni espositivi la cui
conclusione e' prevista per marzo 2005;
    che nella suddetta intesa i finanziamenti previsti a carico delle
risorse   della   legge   n.   166/2002,   rispettivamente,   per  il
prolungamento   della   metropolitana   (intervento   comprensivo  di
materiale rotabile e di parcheggio di interscambio) e per le opere di
accessibilita'   viaria  vengono  articolati  in  modo  differenziato
rispetto  alle  previsioni  di spesa nel triennio 2002-2004, al netto
delle  disponibilita',  riportate  nel  menzionato  allegato  1 della
delibera n. 121/2001, in quanto sulla prima opera vengono concentrate
le risorse recate dalle leggi finanziarie 2001 e 2002;
    che    comunque    le   proposte   di   finanziamento   formulate
complessivamente  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per   gli   interventi  di  cui  alle  citate  relazioni  istruttorie
coincidono con le richiamate previsioni di spesa;
    che  gli interventi in questione sono riconducibili alla medesima
finalita'   di  assicurare  maggiore  accessibilita'  al  nuovo  polo
fieristico  di Milano si che appare condivisibile la compensazione di
finanziamento  tra  le due voci, restando inalterato l'onere a carico
dell'erario nel triennio considerato;
  b)  per  quanto concerne l'intervento «accessibilita' metropolitana
Fiera di Milano»:
    sotto il profilo infrastrutturale:
      che    detto   intervento,   come   specificato   nella   parte
dell'allegato  2  della  delibera  n.  121/2001 relativa alla regione
Lombardia,  concerne  il  prolungamento della metropolitana M1 e piu'
specificatamente   l'estensione  della  suddetta  linea  dall'attuale
terminale  di  Molino Dorino al nuovo polo fieristico di Pero-Rho con
un  tracciato  che  si  sviluppa  per circa 2,1 Km sul territorio dei
comuni  di  Pero,  ove e' prevista una stazione intermedia, e di Rho,
ove  si  attesta  la  stazione  capolinea  «Rho  Fiera  SFR-AC»,  che
assolvera'  alle  funzioni  di  accesso al polo fieristico, nonche' a
funzioni  di  interscambio con il servizio ferroviario regionale, con
il   sistema   ferroviario  «Alta  Velocita/Alta  Capacita»,  con  il
trasporto pubblico su gomma e con il traffico privato;
      che  l'intervento  include,  per  un  costo  complessivo di 116
Meuro, l'acquisizione di materiale rotabile da utilizzare sulla nuova
tratta e piu' specificatamente di undici treni che debbono presentare
le   particolari  specifiche  tecniche  illustrate  nella  richiamata
relazione  istruttoria e che dovranno essere forniti secondo il piano
di consegna di cui a detta relazione;
    sotto l'aspetto finanziario:
      che  all'opera  sono  stati  riservati - a valere sulle risorse
recate dall'art. 145, comma 71, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e  dall'art.  45,  comma  2,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 -
148,40   Meuro,   che   sono  stati  in  particolare  destinati  alla
realizzazione  dell'infrastruttura  con apposito accordo di programma
stipulato  il  13 novembre  2002 tra Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, regione Lombardia e comune di Milano;
      che  il  finanziamento  proposto  a  carico delle risorse della
legge  n.  166/2002  vale  ad  integrare la copertura dell'intervento
complessivo ed in particolare a fronteggiare il costo di acquisizione
del materiale rotabile;
      che  la  regione  Lombardia,  con  nota  allegata  alla  citata
relazione  istruttoria,  si  e'  intanto  impegnata  a  garantire  il
finanziamento  dei  5,717 Meuro che risultano necessari per integrare
detto onere di acquisizione del materiale rotabile;
    sotto l'aspetto attuativo:
      che  il  soggetto aggiudicatore e' stato individuato nel comune
di Milano;
  c)   per   quanto   concerne   in   particolare   l'intervento   di
accessibilita' stradale:
    sotto l'aspetto infrastrutturale:
      che il progetto definitivo concerne il collegamento della SP 46
«Rho-Pero»  e  della  SS33,  denominata  «del  Sempione»,  tramite la
realizzazione di un asse principale di collegamento congiuntamente ad
un  sistema  di  sei  svincoli di interconnessione con la tangenziale
ovest  di Milano, l'autostrada A4 Torino-Venezia, l'autostrada A8 per
Como-Varese,  il nuovo polo fieristico ed il sistema della viabilita'
locale;
      che  il  nuovo  collegamento  e'  stato  concepito,  stante  il
complesso  dei  vincoli  funzionali  e  territoriali,  come  raccordo
autostradale;  interessa  i comuni di Pero, Rho, Milano e si sviluppa
secondo   il   tracciato   sintetizzato   nella   suddetta  relazione
istruttoria, che riporta anche le principali caratteristiche tecniche
ed il «quadro infrastrutturale di riferimento»;
      che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti ha
verificato  la  conformita'  dei  suddetti  progetti  alla  legge  11
febbraio  1994,  n. 109, e successive modifiche ed integrazioni ed al
regolamento  attuativo,  come  modificati  ed  integrati  dal decreto
legislativo n. 190/2002;
      che  il  progetto  e' stato ricondotto alla procedura di V.I.A.
regionale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
che  la  pronuncia  finale  di  compatibilita'  ambientale  e'  stata
espressa,  con  condizioni  e  prescrizioni  da rispettare in fase di
redazione del progetto esecutivo, dalla regione Lombardia con decreto
della D.G. territorio ed urbanistica n. 974 del 30 gennaio 2003;
      che  per  la  localizzazione  dell'opera e' stata indetta dalla
regione  Lombardia  -  sulla  base  dei  rapporti  di  collaborazione
promossi,  tra  l'altro,  con la provincia di Milano e gli altri enti
istituzionali   -   Conferenza  di  servizi  in  ordine  al  progetto
definitivo  e che la regione ha fatto proprie le determinazioni della
Conferenza  stessa,  integrate  da  determinazioni  relative al nuovo
tracciato   di   Corso   Europa  in  comune  di  Rho  ed  alla  nuova
localizzazione dell'area di servizio a sud dell'autostrada A4 assunte
a  seguito  di successive riunioni tenutesi tra gli enti interessati,
mentre  la  provincia  di  Milano,  in  relazione agli esiti di detta
Conferenza,  ha  emesso delibera di «riapprovazione in linea tecnica»
del progetto definitivo;
      che  la regione, con delibera della giunta n. VII/13420 in data
20 giugno   2003,   ha   formalizzato   la   propria   intesa   sulla
localizzazione   dell'opera   si   sensi   dell'art.  3  del  decreto
legislativo n. 190/2002;
      che   la   provincia  di  Milano  ha  proceduto  a  pubblicare,
nel novembre  2002,  l'avviso di avvio del procedimento ai fini della
dichiarazione  di pubblica utilita', rilevando che non sono pervenute
osservazioni  in  termini,  e  che,  in  relazione  agli  esiti della
suddetta  Conferenza,  ha  provveduto,  in  data 22 aprile 2003, alla
pubblicazione  di un nuovo avviso di avvio del procedimento a seguito
della   quale  sono  pervenute  osservazioni  da  parte  di  soggetti
interessati dalla realizzazione dell'opera;
      che  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, nella
richiamata  intesa  generale  quadro,  ha fatto proprie le risultanze
della  suddetta  Conferenza  di  servizi,  dando  atto che sono stati
acquisiti  tutti  i  pareri necessari, e che il medesimo Ministero ha
formulato,  ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002,
la  ricordata  proposta  di  approvazione  del  progetto  definitivo,
riportando,  in  apposito  allegato  alla relazione istruttoria e con
distinto  riferimento alla localizzazione dell'opera ed all'avvio del
procedimento  di  pubblica  utilita',  le  prescrizioni  che  ritiene
debbano  essere  recepite  dal  soggetto  aggiudicatore  in  sede  di
sviluppo  del progetto esecutivo, nonche' esponendo le considerazioni
in  ordine  agli  ulteriori aspetti, evidenziati dai singoli soggetti
coinvolti  nell'istruttoria, che non ha invece ritenuto meritevoli di
accoglimento;
      che  il  predetto Ministero, in altro allegato, ha riportato le
prescrizioni di ordine ambientale che ritiene debbano essere recepite
dal   soggetto   aggiudicatore  in  sede  di  sviluppo  del  progetto
esecutivo;
    sotto l'aspetto finanziario:
      che  il  costo complessivo delle opere, risultante dal progetto
definitivo   come   integrato  in  relazione  alle  risultanze  della
Conferenza di servizi, ammonta a 387,14 Meuro;
      che  l'impegno  complessivo delle Societa' concessionarie delle
autostrade con cui si interconnettono le opere in questione e' pari a
109,909  Meuro  cosi' ripartiti per tratti di competenza e sulla base
delle indicazioni della regione:

                                                              (Meuro)
=====================================================================
                      Societa'                      |  Importo   | %
=====================================================================
Societa' Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso | 31.195.950 |31
Societa' Autostrada Torino-Milano                   | 60.495.150 |47
Societa' Autostrade                                 | 18.218.400 |22
                                                    |------------|---
Totale . . .                                        |109.909.500 |100

      che  le  citate  Societa'  individuano  la  copertura dei costi
tramite  appositi piani finanziari e che la Societa' Autostrade ha in
proposito gia' stipulato con ANAS S.p.A. la IV convenzione aggiuntiva
alla  convenzione  in  data 4 agosto 1997 che, ai sensi della vigente
normativa,  dovra'  essere  approvata  con decreto del Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, mentre e' in corso la stipula delle
convenzioni  aggiuntive con le altre due concessionarie, da approvare
con le medesime modalita';
      che  il  finanziamento  proposto  a  carico delle risorse della
legge n. 166/2002 verra' destinato, quanto a euro 30.000.000, a spese
di  espropri  e  oneri  connessi  e,  quanto  a  euro 152.755.000, ad
integrazione  della  copertura  degli interventi che effettueranno le
menzionate  Societa'  autostradali sotto forma di contributi pubblici
da attribuire con le medesime percentuali sopra riportate;
      che  la  copertura  finanziaria  e' in parte individuata in via
programmatica e che permane comunque un «fabbisogno residuo»;
    sotto l'aspetto attuativo:
      che  la provincia di Milano e' stata individuata quale soggetto
aggiudicatore ed ha curato la progettazione a livello definitivo e la
redazione del S.I.A.;
      che  il  coordinamento  delle  iniziative  per la realizzazione
delle opere e' regolamentato dalla convenzione stipulata il 15 aprile
2003 tra regione, provincia di Milano, ANAS e Societa' autostradali;
      che  la  regione  Lombardia,  con  nota  del 26 giugno 2003, ha
comunicato  che  detta  convenzione  sara'  rivista  nella  parte che
riguarda  l'eseguibilita'  dei  lavori  nelle  more dell'approvazione
delle convenzioni con decreto interministeriale;
                              Delibera:
1. «Accessibilita' metropolitana Fiera di Milano».
  All'intervento  «accessibilita' metropolitana Fiera di Milano», per
il  quale  il  soggetto  aggiudicatore  e'  individuato nel comune di
Milano,   e'  assegnato  un  contributo,  in  termini  di  volume  di
investimenti,  di 110,283 Meuro. Detto importo, da imputarsi all'anno
2004, rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a
carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002.
  L'onere   relativo   viene   imputato  sul  3°  limite  di  impegno
quindicennale previsto dal richiamato art. 13 della legge n. 166/2002
per  l'anno  2004:  la  quota annua di contributo non potra' comunque
superare l'importo di 10,104 Meuro.
2. «Accessibilita' stradale Fiera di Milano».
  2.1. Approvazione progetto definitivo.
  2.1.1.  Ai  sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 16, comma 1,
del decreto legislativo n. 190/2002 e' approvato, con le prescrizioni
proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti negli
allegati  trasmessi  con  nota n. 270 del 25 giugno 2003, il progetto
definitivo  di «accessibilita' stradale Fiera di Milano» per un costo
complessivo di 387,14 Meuro.
  Si sintetizza di seguito il quadro finanziario:

                                                              (Meuro)
=====================================================================
                   Voce                    |         Importo
=====================================================================
 Lavori a base d'asta                      |                 222,115
 Opere accessorie (*)                      |                  10,500
 Espropri                                  |                  30,000
 Somme a disposizione                      |                  51,316
 IVA                                       |                  50,569
                                           |                 --------
   Sub Totale . . .                        |                 364,500
 Opere compensative                        |                  22,640
                                           |                 --------
   Totale generale . . .                   |                 387,140
(*) Bretella via Europa e sottopasso A4.

  2.1.2.   La  scansione  temporale  della  spesa  e'  riportata  nel
prospetto di cui appresso:

                                                              (Meuro)
=====================================================================
      2003      |      2004       |      2005       |     Totale
=====================================================================
     89,34      |     178,68      |     119,12      |     387,14

  2.1.3.  Le prescrizioni citate al punto 2.1.1 e cui e' condizionata
l'approvazione  del  progetto sono riportate negli allegati 1 e 2 che
formano  parte  integrante  della  presente  delibera  e  sono  cosi'
articolate:
    prescrizioni di carattere ambientale esposte nell'allegato 1;
    prescrizioni   in   ordine   alla  localizzazione  formulate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
      a) con riferimento alle risultanze della Conferenza dei servizi
e   delle   successive   riunioni  tra  enti  interessati  (punto  1,
dell'allegato 2);
      b) con  riferimento alle osservazioni formulate a seguito della
pubblicazione   dell'avviso   di   avvio  del  procedimento  ed  alle
considerazioni  svolte  al riguardo dal soggetto aggiudicatore (punto
2, dell'allegato 2).
  2.2. Assegnazione contributo.
  All'intervento  «accessibilita'  stradale  Fiera di Milano», per il
quale  il soggetto aggiudicatore e' stato individuato nella provincia
di  Milano,  e'  assegnato  un  contributo,  in  termini di volume di
investimenti,  di  182,755  Meuro  che rappresenta comunque il limite
massimo  di  spesa  da  finanziare  a  carico  delle  risorse  recate
dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e che e' cosi' articolato:
    anno 2003 - 61,960 Meuro;
    anno 2004 - 120,795 Meuro.
  L'onere  relativo  alla prima annualita' viene imputato sul secondo
limite di impegno quindicennale previsto dal menzionato art. 13 della
legge  n.  166/2002  per  l'anno 2003 e l'onere relativo alla seconda
annualita'  viene  imputato sul terzo limite di impegno quindicennale
di cui alla norma richiamata: la quota annua di contributo non potra'
comunque   superare   l'importo  di  5.678.000  euro  per  il  limite
decorrente  dal  2003  e  di  ulteriori 11.071.000 euro per il limite
decorrente dal 2004.
  L'assegnazione resta condizionata all'assunzione dell'onere residuo
da   parte  del  soggetto  aggiudicatore:  a  tal  fine  il  soggetto
aggiudicatore stesso fara' pervenire apposito atto formale di impegno
alla  segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  della  presente  delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale,
nonche'  un  prospetto  aggiornato  che  evidenzi le diverse fonti di
copertura del costo complessivo.
3. Modifica delibera n. 121/2001.
  Le  previsioni  di  spesa nel triennio 2002-2004 per gli interventi
considerati  nella presente delibera, riportate nell'allegato 1 della
delibera  n.  121/2001,  restano  modificate in correlazione a quanto
previsto nei precedenti punti 1 e 2.
4. Clausole finali.
  4.1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti dara'
attuazione  ai punti 1 e 2.2 della presente delibera con le modalita'
stabilite  dal  decreto  interministeriale  in  data  20 marzo  2003,
emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.
  4.2.  Il  citato  Ministero provvedera' ad assicurare, per conto di
questo   Comitato,  la  conservazione  dei  documenti  componenti  il
progetto definitivo dell'intervento «accessibilita' stradale Fiera di
Milano» approvato con la presente delibera. Il soggetto aggiudicatore
provvedera'  a  verificare  che  il  progetto  esecutivo  concernente
l'intervento  di  cui  sopra sia conforme alle prescrizioni riportate
negli  allegati  1  e  2, dando al riguardo assicurazioni al predetto
Ministero.
  4.3.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  instaurare un adeguato sistema di monitoraggio e ad assicurare un
supporto  adeguato  a  questo  Comitato ai fini dell'assolvimento dei
compiti  di  vigilanza sull'esecuzione dei lavori previsti dalla piu'
volte  richiamata  legge  n. 443/2001, come modificata dalla legge n.
166/2002.
  4.4.  Le  tariffe  applicabili sulle autostrade in concessione alle
societa' interessate alla realizzazione delle opere di accessibilita'
stradale  al  nuovo  polo  fieristico sono stabilite nei modi e con i
criteri  di  legge  ed  in  particolare  sulla  base  delle direttive
stabilite  da  questo  Comitato,  ai  sensi  dell'art. 11 della legge
23 dicembre  1992,  n.  498, con delibera 20 dicembre 1996, n. 319, e
successive modifiche ed integrazioni. Resta inoltre preclusa all'ANAS
la  possibilita'  di elevare automaticamente l'entita' del contributo
previsto  per  la  realizzazione  delle opere di cui sopra in caso di
variazione dei costi rispetto alle previsioni.
    Roma, 27 giugno 2003
                       Il Presidente delegato
                              Tremonti
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2003
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 155