L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione al 29 ottobre 2003;
    Premesso che:
      l'art.  2,  comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995,
n.  481  (di  seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita) stabilisce e
aggiorna,  in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i
parametri  e  gli  altri  elementi  di riferimento per determinare le
tariffe di cui all'art. 2, commi 17, 18 e 19, della medesima legge;
      l'art.  23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164  (di  seguito:  decreto  legislativo  n.  164/2000)  prevede  che
l'Autorita'  determina  le  tariffe  per la distribuzione, in modo da
assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
      con  deliberazione  28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  4  del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come
successivamente  integrata  e  modificata,  l'Autorita' ha definito i
criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  per  l'attivita' di
distribuzione del gas e le modalita' per presentazione e approvazione
delle relative proposte;
      ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, della deliberazione 31 luglio
2003, n. 88/3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  208  dell'8 settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 88/03) i
termini  per la presentazione all'Autorita' delle proposte di opzioni
tariffarie  base  di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione n.
237/00,   per   l'anno   termico  2003-2004  sono  stati  fissati  al
30 settembre 2003;
      ai  sensi dell'art. 13, comma 5, della deliberazione n. 237/00,
le  proposte  di  opzioni  tariffarie  base  sono  approvate, qualora
l'Autorita'  non  si pronunci in senso contrario entro novanta giorni
del ricevimento delle medesime;
    Visti:
      la legge n. 481/1995;
      il decreto legislativo n. 164/2000;
      il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
244,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147
del   27 giugno   2001  (di  seguito  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 244/2001);
      la  delibera  dell'Autorita'  30 maggio 1997, n. 61/97, recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
      la  deliberazione  n.  237/00, come successivamente integrata e
modificata;
      la deliberazione n. 88/03;
      la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento di approvazione
delle   proposte  di  opzioni  tariffarie  base  per  l'anno  termico
2003-2004,  pubblicata  sul  sito  internet  dell'Autorita', ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001.
    Considerato che:
      per  la  raccolta  dei dati e lo sviluppo dei conteggi relativi
alla  determinazione  delle  proposte  di opzioni tariffarie base per
l'anno  termico  2003-2004 e' stato predisposto e pubblicato nel sito
dell'Autorita'    (www.autorita.    energia.it)    il   «Questionario
distribuzione gas 2003»;
      alla  data  del  21 ottobre  2003, duecentonovantotto esercenti
hanno presentato all'Autorita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, della
deliberazione  n.  237/00,  le proposte di opzioni tariffarie base ai
fini dell'approvazione di cui al comma 5 del medesimo articolo;
      gli  uffici  dell'Autorita' hanno verificato che le proposte di
opzioni   tariffarie   base  di  centottantadue  esercenti  risultano
conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, in quanto:
        a) l'opzione  tariffaria  base  viene  presentata secondo uno
schema definito dall'Autorita';
        b) le  proposte  di  opzioni  tariffarie base sono offerte in
modo  non  discriminatorio  a  tutti  i  clienti  del medesimo ambito
tariffario;
        c) l'opzione tariffaria base non comporta un ricavo superiore
al vincolo sui ricavi per le tariffe di distribuzione;
        d) i  limiti degli scaglioni di consumo, in numero massimo di
sette,  sui  quali  possono  essere  articolate le opzioni tariffarie
base,  sono  scelti  tra  i  valori  indicati  nella  tabella 3 della
deliberazione n. 237/00;
        e) la  spesa  unitaria  annua,  definita all'art. 6, comma 4,
della   deliberazione  n.  237/00,  espressa  in  euro/MJ,  derivante
dall'applicazione  di  ogni  opzione  tariffaria  base,  non  risulta
crescente al crescere dei volumi distribuiti a ciascun cliente;
        f) la  spesa  unitaria  annua  derivante dall'applicazione di
ogni  opzione tariffaria base relativa all'attivita' di distribuzione
non e' in alcun caso inferiore a Tmin, come definito nella formula di
cui all'art. 6, comma 5, della deliberazione n. 237/00;
    Ritenuto  che  sia  opportuno  approvare  le  proposte di opzioni
tariffarie  base,  poiche'  esse sono ritenute conformi ai criteri di
cui  alla  deliberazione  n. 237/00, come successivamente integrata e
modificata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Approvazione delle proposte di opzioni
          tariffarie base per il servizio di distribuzione
                del gas per l'anno termico 2003-2004
    1.1.  Le  proposte  di  opzioni tariffarie base relative all'anno
termico   2003-2004,   presentate  dagli  esercenti  il  servizio  di
distribuzione,  indicati  nella  tabella  1,  allegata  alla presente
deliberazione,   sono   approvate  in  quanto  ritenute,  in  seguito
all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti, conformi ai criteri di
cui  alla  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario
n.  2  alla  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio
2001 e successive modifiche ed integrazioni.
    1.2.  Le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente
comma 1 sono in vigore per il periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2004.