IL DIRIGENTE
        della Direzione generale della prevenzione sanitaria
                          - ex Ufficio XIII
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'Azienda
ospedaliera  G.  Brotzu di Cagliari, in data 31 marzo 2003, intesa ad
ottenere   l'autorizzazione   all'espletamento   delle  attivita'  di
trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data  25 agosto  2003  in esito agli accertamenti tecnici effettuati,
presso le strutture relative alle attivita' di trapianto combinato di
rene-pancreas;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1° giugno  1999  del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Viste  le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1° giugno   1999   del  Ministro  della  sanita',  convalidate  dalle
precitate    ordinanze,    di   limitare   la   validita'   temporale
dell'autorizzazione  fino alle determinazioni che la regione Sardegna
adottera'  ai  sensi  dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n.
91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Azienda  ospedaliera  «G.  Brotzu»  di  Cagliari  e'  autorizzata
all'espletamento   delle   attivita'   di   trapianto   combinato  di
rene-pancreas  da  cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o
importato gratuitamente dall'estero.