IL DIRIGENTE della Direzione generale della prevenzione sanitaria - ex Ufficio XIII Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, in data 31 marzo 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 25 agosto 2003 in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sardegna adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. L'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» di Cagliari e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.