Finalita'.
  L'Accordo-quadro  siglato  tra  l'allora  Ministero  del  commercio
estero,  l'Istituto  per  il  commercio  estero  e  la Conferenza dei
rettori  delle  Universita'  italiane  si inserisce nella politica di
internazionalizzazione   del  Ministero  che  mira  a  rafforzare  la
strategia  di sistema-paese mediante il coordinamento delle attivita'
promozionali e il concorso di soggetti pubblici e privati.
  A questa logica rispondono gli accordi di programma con le regioni,
gli accordi di settore con le associazioni di categoria e gli accordi
con  altri  soggetti  (sistema  camerale  in  Italia  e  all'estero),
attraverso  i  quali  si  punta ad una programmazione congiunta ed al
co-finanziamento  al  50% di iniziative promozionali. In un'ottica di
internazionalizzazione,   l'Accordo-quadro   con  la  Conferenza  dei
rettori  delle  universita',  siglato  nel  2001,  ha  come finalita'
primaria l'integrazione fra il sistema universitario e il mondo delle
imprese  per  favorire la creazione e lo scambio della conoscenza, la
ricerca  e  la formazione. Tale integrazione mira, in particolare, da
un  lato,  ad  accrescere  le  competenze  di imprenditori, manager e
tecnici  in tema di processi di internazionalizzazione e, dall'altro,
ad  accompagnare  le imprese nella sperimentazione di nuove strategie
per   l'internazionalizzazione.   Inoltre,   il   sostegno   pubblico
all'attivita'  congiunta  fra  universita'  ed  impresa si propone di
favorire  l'inserimento  delle  PMI nelle collaborazioni con l'estero
avviate   dalle   universita'   e  di  ampliare  le  possibilita'  di
implementazione all'estero di progetti innovativi e di brevetti.
  L'Accordo-quadro,  tenendo conto delle specifiche finalita' e delle
peculiarita'  del sistema universitario italiano, demanda (art. 3) al
Ministero  il  compito  di  individuare le priorita', le risorse e le
procedure relative alla selezione e al finanziamento dei progetti. Lo
stesso  art.  3  stabilisce  che  la  valutazione  dei  progetti  sia
realizzata  con  l'apporto di un Comitato costituito ad hoc (art. 4),
in  cui  siedono  i  rappresentanti  del  Ministero  delle  attivita'
produttive,   della   Conferenza   dei   rettori  delle  universita',
dell'Istituto  per  il  commercio estero e del Ministero degli affari
esteri, di seguito denominato «Comitato di valutazione».
  Alla  luce  di  quanto  sopra, per l'attuazione dell'Accordo per il
periodo  2003/2004  dovra'  farsi  riferimento al co-finanziamento di
progetti congiunti «sistema universitario - sistema imprenditoriale»,
in conformita' alle indicazioni contenute nella presente circolare.
1. Contenuti e priorita' dei progetti.
  I  progetti,  presentati  da  universita',  singole o associate, in
collaborazione  con  associazioni  di imprese, distretti industriali,
parchi  scientifici  e  tecnologici,  centri  di  ricerca  pubblici e
privati  ed  altri  enti  devono  mirare  a sviluppare rapporti delle
universita'  con  i  sistemi  produttivi  e  i distretti industriali,
nonche'  con  i  parchi tecnologici italiani e stranieri, nell'ambito
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo.
  Tale  obiettivo  comprende lo sviluppo di una progettualita' comune
tra  universita', imprese e gli altri soggetti interessati - in primo
luogo  l'ICE  -,  al  fine  di  un maggior coinvolgimento del sistema
universitario  nella  individuazione  dei  fabbisogni di conoscenza e
formazione  delle  imprese in materia di internazionalizzazione e del
conseguente contributo al soddisfacimento di tali fabbisogni.
  Al   fine   del   co-finanziamento,   potranno   essere   presi  in
considerazione:
    a) progetti miranti a sviluppare la collaborazione all'estero nel
campo   della   ricerca   applicata,   innovazione   e  trasferimento
tecnologico;
    b) progetti  di  formazione, che includano un periodo di stage in
aziende   e   joint-venture,   di   docenti   o  studenti  ovvero  di
imprenditori,   manager   e   tecnici   presso   universita',  parchi
scientifici e tecnologici.
  I  progetti  dovranno essere realizzati entro un periodo massimo di
ventiquattro mesi a decorrere dalla data della loro approvazione.
  Le  «Linee  di  indirizzo  per  l'attivita'  promozionale»  emanate
annualmente dal Ministro per le attivita' produttive costituiscono il
quadro   di   riferimento   per   l'individuazione   delle  priorita'
geografiche.  A  tale  fine,  per  il  2003/2004  sono  ammissibili i
progetti  destinati alle seguenti aree e Paesi: area balcanica, Paesi
dell'area del Mediterraneo (Paesi non U.E.), Russia, Cina, Brasile.
  Saranno considerati in via prioritaria:
    1) i progetti complementari ad altre iniziative co-finanziate dal
Ministero/ICE  nell'ambito di accordi di programma o di settore e che
mirano a realizzare iniziative di sistema.
    2)   i   progetti   che   vedano  il  co-finanziamento  di  altre
amministrazioni o enti pubblici.
2. Risorse e co-finanziamento.
  La  copertura  finanziaria  dei progetti sara' ripartita al 50% tra
universita' e MAP/ICE.
  Fermo  rimanendo  il  principio  del  co-finanziamento  al  50%, le
universita'  potranno coprire l'intera quota di compartecipazione con
risorse  interne.  Possono concorrere alla copertura del 50% a carico
delle   Universita'  anche  gli  apporti,  finanziari  e  in  natura,
provenienti dai soggetti imprenditoriali privati.
  Al  50%  di  spettanza  MAP/ICE possono associarsi le facilitazioni
finanziarie  attivabili attraverso altri soggetti pubblici (Ministero
affari esteri, Ministero istruzione, universita' e ricerca, Ministero
ambiente, regioni, ecc.).
  Per  il periodo 2003/2004, la quota MAP/ICE sara' coperta dai fondi
per  il  Programma  promozionale  ICE,  nell'ambito  della  quota  di
Euro 1.000.000  gia'  allocata  a  questo  fine nel programma stesso,
salvo   intervento  di  fondi  aggiuntivi  destinati  allo  scopo  da
disposizioni successive.
  La  quota a carico MAP/ICE per ciascun progetto non potra' comunque
superare i 125.000 euro.
3. Modalita' di elaborazione e presentazione dei progetti.
  Le   universita',   singole   o   associate,  insieme  ai  soggetti
imprenditoriali elaborano le proposte progettuali, in base al modello
di  scheda  tecnica  allegata  alla  presente circolare, d'intesa con
l'Istituto  per  il  commercio  estero  e  le  presentano allo stesso
Istituto  -  Dipartimento  per  la formazione - via Liszt, 21 - 00144
Roma, dal 30 ottobre al 30 dicembre 2003.
  I   proponenti   e  l'ICE  concorderanno,  in  base  a  criteri  di
economicita'  ed  efficienza,  la  piu'  opportuna ripartizione delle
iniziative tra gli organismi attuatori. Le proposte dovranno indicare
i risultati attesi e i parametri per la valutazione degli stessi.
4. Selezione dei progetti.
  La   pre-istruttoria  dei  progetti  e'  affidata  all'ICE  che  li
sottopone al Comitato di valutazione.
  Il  Comitato di valutazione si riunisce per la prima volta entro il
30 gennaio   2004   per   selezionare   i   progetti  ammissibili  al
co-finanziamento.
  I criteri di selezione sono: qualita' del progetto, coerenza con le
«Linee  di  indirizzo  per l'attivita' promozionale» e la conformita'
con le ulteriori indicazioni contenute nella presente circolare.
  Entro  quindici  giorni  dalla  data  della decisione, il Ministero
comunica  ai  proponenti  l'approvazione  del progetto. Dalla data di
approvazione  decorre  il  periodo  previsto per la realizzazione del
progetto, che in ogni caso non puo' superare i ventiquattro mesi.
5. Gestione dei progetti.
  La   gestione   dei  progetti  sara'  conforme  al  regolamento  di
amministrazione e contabilita' dell'ICE.
  Per  i progetti che superano la durata di dodici mesi, i proponenti
dovranno   presentare  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  -
Dipartimento  internazionalizzazione  - Direzione generale promozione
scambi  - viale Boston, 25 - 00144 Roma, una relazione intermedia che
evidenzi lo stato di realizzazione del progetto.
  A  completamento  di  ogni  progetto,  ciascun  beneficiario dovra'
inviare  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  -  Dipartimento
internazionalizzazione  una relazione finale che evidenzi i risultati
conseguiti  in rapporto agli obiettivi e ai parametri precedentemente
prefissati.
  Nella  gestione delle risorse finanziarie, fermo restando l'importo
complessivo  del  progetto,  sono ammessi scostamenti e compensazioni
nel limite del 20% delle singole voci di spesa.
                   6. Rendicontazione delle spese.
  Al  fine  della  rendicontazione  dei  progetti,  i proponenti sono
tenuti  a  presentare  la  relativa  documentazione  di  spesa (anche
mediante  autocertificazione  analitica)  all'ICE,  analogamente alle
modalita'  previste  per  gli  accordi  di  programma  e  di  settore
co-finanziate attraverso il Programma promozionale.
    Roma, 27 ottobre 2003
                                               Il Vice Ministro: Urso