IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  26 febbraio 1992, n. 212, recante disposizioni in
materia   di  collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e
orientale;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni  in materia di commercio con l'estero e, in particolare,
l'art.  22, comma 2, il quale, nel modificare l'art. 1 della legge n.
212/1992  sopra  citata, ha demandato a questo Comitato il compito di
individuare  annualmente,  con  apposita  delibera, i Paesi ammessi a
beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della stessa legge;
  Visto  inoltre  l'art.  24,  comma 1, del decreto legislativo sopra
richiamato,  che  costituisce  presso questo Comitato una commissione
permanente  per  il  coordinamento  e  l'indirizzo  strategico  della
politica  commerciale  con  l'estero  e  prevede, fra l'altro, che le
delibere  adottate  da tale commissione siano sottoposte all'esame di
questo Comitato;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione,
il  riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  dei  Ministeri e, in
particolare,   gli   articoli 23  e  27  concernenti  rispettivamente
l'istituzione  e  le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 33
concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e
forestali;
  Vista  la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale
n.  199/1998),  con  la  quale questo Comitato ha adeguato il proprio
regolamento  interno  alle disposizioni di cui al decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430;
  Vista  la  propria  deliberazione  5 agosto  1998,  n. 79 (Gazzetta
Ufficiale  n.  241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e
regolamentato  le  commissioni  previste  dalla  predetta delibera n.
63/1998;
  Vista  la  deliberazione  adottata  dalla  V commissione permanente
nella  seduta  del  15  maggio  2003, su proposta del Ministero degli
affari   esteri,   di  concerto  con  il  Ministero  delle  attivita'
produttive,  con  la  quale  sono stati individuati i Paesi ammessi a
beneficiare, nel 2003, dei contributi previsti dalla richiamata legge
n. 212/1992;
  Preso  atto  che, nel corso della predetta seduta, i rappresentanti
dei  Ministeri degli affari esteri e delle attivita' produttive hanno
sottolineato  la necessita' che, compatibilmente con gli equilibri di
finanza   pubblica,   vengano   reperite  ulteriori  risorse  per  il
finanziamento delle iniziative di cui alla legge n. 212/1992;
                              Delibera:
  1.  Nel  corso  del  2003 sono ammessi a beneficiare dei contributi
previsti   dalla  legge  26  febbraio  1992,  n.  212,  e  successive
modificazioni,   i   seguenti   Paesi:   Albania,  Algeria,  Armenia,
Azerbaijan,  Bosnia-Erzegovina,  Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Egitto,
Estonia,  Federazione  Russa,  Georgia,  Giordania, Iraq, Kazakistan,
Kirghizistan,  Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco,
Moldova,  Polonia,  Repubblica  Ceca,  Repubblica Federale Jugoslava,
Romania,  Siria,  Slovacchia, Slovenia, Tagikistan, Tunisia, Turchia,
Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.
  2.  Ciascuna amministrazione coinvolta nell'attuazione della citata
legge  n.  212/1992  individuera',  per  gli  interventi  di  propria
competenza,  i  Paesi  prioritari  tra quelli elencati nel precedente
punto 1.
    Roma, 25 luglio 2003
                       Il Presidente delegato
                              Tremonti
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n. 6,
Economia e finanze, foglio n. 217